Pubblico impiego – Concorsi – Valutazione titoli – Principio di proporzionalità  -Rispetto – Necessità 

In virtù del generale principio di proporzionalità  e di non aggravio del procedimento amministrativo, è illegittima, in quanto eccessivamente gravosa, inutile e sproporzionata, la clausola del bando che pone a carico dei concorrenti l’obbligo di indicare, a pena di non valutabilità  del titolo, il voto di maturità  anche all’interno della domanda di partecipazione, potendo tale dato rinvenirsi agevolmente aliunde (nella specie, all’interno dello stesso diploma di maturità  che, a termini di bando, avrebbe dovuto contenere la votazione conseguita dal candidato).
 
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Vedi Cons. di Stato, sez. V, sentenza 27 marzo 2013, n. 1797 – 2013; ric. n. 4579 – 2012


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N. 00848/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2011, proposto da: 
dott.ssa Leonarda Lorusso, rappresentata e difesa dall’avv. Iolanda Cantatore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Argiro n.117; 

contro
Comune di Triggiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Carrozzini, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Fornari n.15/A; 

nei confronti di
Biagio Francesco Petillo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Caputi Jambrenghi e Giuseppe Tempesta, con domicilio eletto presso il primo in Bari Mar.S.Giorgio, alla via Abate Eustasio n.5; Rosa Mancini; Michele Divitofrancesco, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Pasquale Fiore n.14; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
1) della graduatoria finale, pubblicata il 24.12.2010, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di “assistente amministrativo”, cat. C, indetto dal Comune di Triggiano in data 30.12.2009, comunicata con nota del Dirigente Settore AA.GG. prot. 1281 del 19.1.2011, nella parte in cui la ricorrente è stata illegittimamente sopravanzata dai controinteressati;
2) di ogni altro atto presupposto e consequenziale ivi compresi i verbali della Commissione Esaminatrice e le schede di valutazione agli stessi allegate, nella parte in cui attribuiscono ai controinteressati punteggi non dovuti nonchè, ove occorra, dei provvedimenti di omessa esclusione dei controinteressati Divitofrancesco Michele e Mancini Rosa, per plagio ed incompletezza di una delle prove scritte, con il conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere collocata al 4° posto utile della graduatoria;
nonchè per il risarcimento di tutti i danni conseguenti all’illegittimità  dei provvedimenti impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano, di Biagio Francesco Petillo e di Michele Divitofrancesco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. G. Gallo, su delega dell’avv. I. Cantatore, P.Carrozzini, F.Caputi Jambrenghi, G. Tempesta e F. Lofoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO
1.- La dott.ssa Lorusso ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di Triggiano con bando datato 30.12.2009, pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale concorsi del 12.1.2010, per la copertura di n.4 posti di assistente amministrativo – cat.C. a tempo pieno e indeterminato.
Al termine delle prove previste (superamento quiz preselettivi, due prove scritte e una orale) la suddetta è risultata classificata nella graduatoria finale al 6° posto, idonea ma non in posizione utile per l’assunzione.
Con il gravame in epigrafe, notificato in data 16.2.2011 e depositato il 4 marzo successivo, ha quindi proposto (attraverso tre motivi di ricorso) due tipi di censure..
Per un verso contesta la votazione conseguita agli scritti dai candidati Divitofrancesco e Mancini, collocati rispettivamente al sesto e al quinto posto (motivo sub 1 e parte delle censure sub 2); per altro verso, lamenta l’erronea attribuzione di punteggio (come titolo) al voto di maturità  sia alla stessa candidata Mancini sia al candidato Petillo collocato al quarto posto (motivo sub 3 e le residue censure sub 2). Più precisamente assume che entrambi -violando le prescrizioni della lex specialis- non avrebbero indicato il voto in questione nella domanda di partecipazione; la prima soltanto nella dichiarazione sostitutiva, il secondo si sarebbe limitato ad esibire il certificato di diploma.
Sia il sig. Petillo che il sig. Divitofrancesco si sono costituiti in giudizio giusta atti depositati in data 2.4.2011; analogamente l’Amministrazione comunale con atto del 24.3.2011.
Il primo dei menzionati controinteressati ha contestualmente proposto ricorso incidentale avverso la stessa clausola del bando contenente la prescrizione invocata dalla ricorrente, concernente l’indicazione del voto di diploma proprio nella domanda di partecipazione, a pena di non valutazione come titolo.
All’udienza del 19 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Considerata la priorità  logica del ricorso incidentale rispetto alle censure articolate sub 2 e 3, se ne impone l’esame in via preliminare.
Tale gravame è fondato nella parte in cui lamenta la violazione degli artt.1 e 2 della legge n.241/90 e del principio di proporzionalità .
Deve invero convenirsi che la prescrizione impugnata risulta eccessivamente gravosa, inutile e, in considerazione dei suoi effetti, sproporzionata.
Il bando prevedeva infatti espressamente sia che alla domanda di partecipazione i concorrenti allegassero il documento attestante il rilascio del diploma di maturità  con indicazione della votazione complessiva (cfr. pag.3, lett.a)), sia la possibilità  di autocertificazione in relazione a tale requisito (cfr. stessa pag.3, penult. cpv.); pertanto, la previsione dell’obbligo di indicare la votazione stessa anche all’interno della domanda di partecipazione a pena di non valutabilità  (cfr. ancora pag.3, lett.h)), potendo il dato rinvenirsi agevolmente aliunde, si risolve in un inutile e immotivato aggravio del procedimento.
3.- L’accoglimento del ricorso incidentale con conseguente annullamento della clausola in questione determina l’inammissibilità  delle censure con cui la ricorrente ha inteso contestare l’attribuzione ai candidati Petillo e Mancini del punteggio collegato al diploma di maturità  (motivo sub 3 e parte di quello sub 2).
4.- Veniamo quindi alle censure articolate -nel motivo sub 1 e nella parte restante del motivo sub 2- avverso la votazione assegnata alle prove scritte dei candidati Mancini e Divitofrancesco.
Lamenta la ricorrente inesattezze e incompletezza degli elaborati di entrambi i candidati; in particolare un presunto plagio quanto alle prove del dott. Divitofrancesco.
In realtà  le censure non possono trovare accoglimento. In primo luogo non può parlarsi di plagio nella misura in cui il suddetto candidato si è limitato a riportare il testo di norme di legge pertinenti ai quesiti posti e non stralci tratti da manuali o testi di cui era vietata la consultazione.
Inoltre il punteggio assegnato ai candidati stessi è -rispettivamente- di 24/30 e 22/30; votazione che evidentemente non coincide con il massimo previsto e che, pertanto, ha tenuto conto del fatto che gli elaborati non risultassero ineccepibili. In altri termini, la Commissione ha fatto buon uso degli strumenti di valutazione parametrando la votazione alla presenza delle lamentate imprecisioni. Nè la ricorrente ha contestato la votazione in termini comparativi rispetto a quella dalla stessa conseguita, fornendo prova di una disparità  di trattamento.
Le censure in esame non possono dunque trovare accoglimento.
5.- In sintesi, il ricorso incidentale va accolto; quello principale in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
DIRITTO
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul gravame come in epigrafe proposto, così dispone:
1) accoglie il ricorso incidentale;
2) dichiara in parte inammissibile il ricorso principale e in parte lo respinge;
3) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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