Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordinanza di demolizione – Successiva presentazione di domanda di sanatoria – Improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse

 
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità , ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione dell’ordine di demolizione per sopravvenuta carenza di interesse, poichè l’interesse del ricorrente si sposta sulle nuove determinazioni che il Comune dovrà  adottare in riscontro a tale richiesta di sanatoria.
 

N. 00749/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.;;
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2012, proposto da: 
Filomena Scelsi, rappresentata e difesa dall’avv. Pasqua Ruccia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via A. Gimma, n. 147; 

contro
Comune di Modugno, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“dell’Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, n. prot. 62017, emessa dal Dirigente f.f. del Il Settore Urbanistica e Gestione del Territorio Attività  Produttive – Ambiente in data 14.12.11 e notificata il 20.12.11;
nonchè di ogni altro atto presupposto, preordinato, coordinato, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto, di quelli richiamati negli atti e provvedimenti dinanzi elencati e di tutti gli altri atti e provvedimenti specificati nelle censure che seguono.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Pasqua Ruccia e Cristina Carlucci;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli artt. 60 e 74 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata, attesa la manifesta improcedibilità  del gravame;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 17 febbraio 2012 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 15 marzo 2012, la sig.ra Filomena Scelsi ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Modugno prot. n. 62017 del 14 dicembre 2011, notificata il 20 dicembre;
CONSIDERATO che in data 4 aprile 2012 la ricorrente ha depositato l’istanza di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, assunta al protocollo del Comune di Modugno in data 2 aprile 2012, in riferimento alle medesime opere oggetto del provvedimento impugnato;
RILEVATO che alla camera di consiglio del 5 aprile 2012 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione di improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rilevata d’ufficio, per avere parte ricorrente depositato la suddetta istanza di permesso di costruire in sanatoria in riferimento alle medesime opere oggetto del provvedimento impugnato, ha indicato la questione medesima in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., invitando nel contempo i difensori ad argomentare su tale profilo di improcedibilità , dandone atto a verbale;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover conseguentemente dichiarare l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, spostandosi l’interesse della sig.ra Scelsi sulle nuove determinazioni che il Comune di Modugno dovrà  necessariamente adottare a seguito della presentazione della istanza di permesso di costruire in sanatoria (cfr. ex multis T.A.R. Bari, Sezione III, n. 431/2011);
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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