Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Recupero edilizio e urbanistico – Piano recupero urbano – Proroga termini presentazione – Diniego – Illegittimità  – Ragioni

Il termine per la presentazione del piano di recupero urbano non può ritenersi  di natura  perentoria in mancanza di una norma  di legge o di una previsione di tal senso nella delibera di concessione dello stesso termine. Deve pertanto ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego della proroga non essendo stata dimostrata la sussistenza di un’esigenza di pubblico interesse. (Nel caso di specie, non avendo l’Amministrazione esplicitato le ragioni del diniego di proroga nè adeguatamente considerato che la complessità  delle operazioni necessarie alla redazione del piano e la permanenza dell’esigenza di riqualificazione della zona potevano comunque giustificare la concessione di un più lungo termine, il diniego  è  stato ritenuto illegittimo).

N. 00742/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2007, proposto da: 
Annamaria Valente, Carlo Valente, Lucrezia Valente, Mauro Valente, Vincenzo Valente, quali eredi di Pietro Valente, rappresentati e difesi dagli avv. Manuela De Nichilo, Corrado Mastropierro, Massimantonio Moscatelli, con domicilio eletto con l’avv. Massimantonio Moscatelli in Bari, presso l’avv. E. Gorini in via Calefati, 402; 

contro
Comune di Bisceglie in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Incoronata Ventola, con domicilio eletto con l’avv. Incoronata Ventola presso l’avv. P. Zaurito in Bari, via Calefati, 330; 

per l’annullamento
della nota prot. 0045723 a firma del dirigente della Ripartizione Tecnica-Settore edilizia privata del Comune di Bisceglie, datata 7.11.2006, con la quale veniva disposto il diniego alla sanatoria richiesta ex lege 724/94 in data 28.2.1995, per il mantenimento degli ampliamenti di immobile preesistente, realizzati in Bisceglie in zona di rispetto cimiteriale;
della nota prot. 0025808, a firma del dirigente del Gabinetto del Sindaco di Bisceglie del 19.6.2006, con cui è stata negata la proroga del termine stabilito dalla delibera della Giunta municipale n. 7/06 per la presentazione del piano di recupero urbano degli insediamenti abusivi realizzati nella zona di rispetto cimiteriale;
con i motivi aggiunti depositati in data 2.10.2007 è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
dell’ordinanza prot. 210, a firma del dirigente della Ripartizione Tecnica-Settore edilizia privata del Comune di Bisceglie, datata 28.6.2007, notificata al ricorrente in data 5.7.2007.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per i ricorrenti l’avv. Corrado Mastropierro, nessuno comparso per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Pietro Valente ha impugnato i provvedimenti con i quali il Comune di Bisceglie ha espresso il diniego alla sanatoria da lui richiesta in data 28.2.1995, per il mantenimento degli ampliamenti di immobile preesistente, realizzati in Bisceglie in zona di rispetto cimiteriale, e negato la proroga del termine stabilito dalla delibera della Giunta municipale n. 7/06 per la presentazione del piano di recupero urbano degli insediamenti abusivi realizzati nella zona in questione.
Il ricorrente ha esposto di aver presentato due domande di condono edilizio, in data 20.3.86 e 28.2.1995, per due ampliamenti realizzati sull’unità  immobiliare di sua proprietà , ricadente in zona di rispetto cimiteriale ai sensi dell’art. 338 R.D. 1265/34; il Comune aveva inviato il preavviso di rigetto dell’istanza e sia il ricorrente che altri soggetti privati che avevano chiesto la sanatoria per altri edifici della zona avevano richiesto al Comune di prendere in esame una variante al PRG finalizzata al recupero urbano delle aree tenendo conto della possibile riduzione della fascia di rispetto cimiteriale prevista dalla nuova formulazione dell’art. 338 RD 1265/34, dopo la novella dell’art. 28 L. 166/2002; il Comune, con delibera del 5.1.2006, aveva quindi assegnato ai privati un termine di giorni 180 per la presentazione di un piano di recupero, sospendendo le procedure di sanatoria; il comitato istituito per la redazione del piano aveva inoltrato al Comune una richiesta di proroga del termine assegnato a causa della complessità  di redazione del piano per la vastità  dell’area e il coordinamento con il vigente PRG ma l’amministrazione aveva negato la proroga, procedendo poi al diniego di sanatoria impugnato.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, contraddittorietà , illogicità  e sviamento, considerato che l’intera area di rispetto intorno al cimitero è costellata di numerosissime costruzioni e dotata di buona parte delle opere di urbanizzazione primaria e che le attuali previsioni di PRG già  prevedono nelle vicinanze la realizzazione di un albero e di un’isola ecologica; l’esigenza di riqualificazione e recupero della zona è stata rilevata dalla stessa amministrazione nel documento programmatico preliminare relativo al nuovo PUG, di tal che una più ponderata istruttoria avrebbe consentito di valutare più approfonditamente la possibilità  di proroga del termine assegnato, peraltro non perentorio, anche per evitare contraddizioni nell’operato dell’amministrazione;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90, insufficiente motivazione, eccesso di potere per carenza dei presupposti ed illogicità  manifesta, non essendo state esplicitate le ragioni di pubblico interesse per negare la proroga richiesta e la sanatoria delle opere, nè considerato il lungo arco di tempo trascorso tra la presentazione delle istanze di condono e i provvedimenti negativi dell’amministrazione (circa 11 anni).
Si è costituito il Comune di Bisceglie chiedendo il rigetto del ricorso.
Con i motivi aggiunti depostati il 2.10.2007 è stata impugnata l’ordinanza con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive realizzate.
Sono state dedotte avverso tale atto le seguenti censure:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 47/85, richiamato dall’art. 39 L. 724/94, eccesso di potere per difetto dei presupposti e indeterminatezza dell’ordinanza di demolizione, violazione degli artt. 3 e 21 nonies L. 241/90, non contenendo l’ordinanza di demolizione alcuna specificazione delle opere abusive, sussistendo delle parti dell’immobile regolarmente assentite fin dal 1963 con licenza edilizia;
2.eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, contraddittorietà , illogicità  e sviamento-illegittimità  derivata;
3. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti, illogicità  e contraddittorietà , violazione dell’art. 97 Cost.;
4. violazione e falsa applicazione dell’art. 35 comma 18 L. 47/85, anche in relazione alla L.724/94, essendosi perfezionato sulla pratica edilizia del ricorrente, dato il decorso di oltre 11 anni dall’istanza senza che l’amministrazione abbia provveduto, il silenzio assenso previsto dall’art. 35 comma 18 L. 47/85.
Con ordinanza n. 951/2007 è stata accolta l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti.
Deceduto il ricorrente Pietro Valente si sono costituiti in data 21.9.2011 gli eredi facendo proprie le conclusioni del ricorso.
Alla pubblica udienza del 5.4.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
In particolare, con riferimento al primo motivo, va evidenziato, in primo luogo, che l’esigenza di riqualificare il tessuto urbanistico compromesso nella fascia di rispetto cimiteriale è stata evidenziata dallo stesso Comune sia nel documento programmatico preliminare al PUG che nelle numerose delibere che si sono occupate delle richieste di condono dei proprietari di immobili della zona e dei relativi procedimenti sanzionatori.
A fronte di tale conclamata esigenza l’amministrazione, nel negare la proroga del termine per la presentazione del Piano di recupero, non ha rappresentato alcuna esigenza di pubblico interesse contrastante che comportasse l’impossibilità  di concedere la proroga richiesta, sanzionando esclusivamente il mancato rispetto del termine e dichiarando la volontà  -anch’essa immotivata- di non modificare la delibera che aveva assegnato lo stesso; con il provvedimento impugnato è stata quindi, di fatto, affermata una perentorietà  del termine assegnato che, tuttavia, non risulta prevista nè dalla legge nè dalla stessa delibera con la quale il termine è stato concesso.
Sotto tale profilo risultano quindi sussistenti i vizi di difetto di istruttoria e motivazione dedotti con il ricorso, non avendo l’amministrazione esplicitato le ragioni del diniego di proroga nè adeguatamente considerato che la complessità  delle operazioni necessarie alla redazione del Piano e la permanenza dell’esigenza di riqualificazione della zona potevano comunque giustificare la concessione di un più lungo termine.
Ciò è tanto più vero, se si considera che l’istanza di sanatoria è stata presentata dal ricorrente nel 1995 e che l’amministrazione ha provveduto sulla stessa solo nel 2006, di tal che non è logicamente ravvisabile, nel caso di specie, una urgenza che renda impossibile una dilatazione dei termini del procedimento oltre quelli inizialmente previsti.
Peraltro la perdurante esigenza di recupero del tessuto urbanistico della zona è confermata anche dalla stessa amministrazione nelle delibere successive e, in particolare, come evidenziato dal ricorrente, nella delibera consiliare del 22.11.2007, in cui viene adottato l’indirizzo politico-amministrativo per la redazione di un piano di recupero dell’insediamento abusivo nella zona di rispetto cimiteriale, sospendendo i procedimenti sanzionatori in corso, e in quella del 30.11.2009, che ha ribadito la sospensione dei procedimenti sanzionatori approvando lo schema di atto d’obbligo da sottoscriversi tra l’amministrazione comunale e ciascun soggetto interessato al procedimento che abbia già  presentato domanda di condono; infine con la delibera 17 del 21.3.2011 il Comune ha approvato il Documento programmatico per la rigenerazione urbana, nell’ambito del quale è prevista, nella zona di rispetto cimiteriale, la sanatoria della situazione esistente in contrasto con le previsioni urbanistiche.
Anche i provvedimenti successivi, quindi, certificano la necessità  di provvedere alla riqualificazione di tutta la zona tenendo conto dell’esistente, di tal che il diniego espresso sulla richiesta di proroga del termine per la presentazione del piano di recupero, diniego che poi ha condotto al rigetto dell’istanza di sanatoria, si palesa illegittimo.
Tale illegittimità  si riverbera, poi, sul conseguente ordine di demolizione, impugnato con i motivi aggiunti.
Il ricorso va quindi accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti;
condanna il Comune di Bisceglie alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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