1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Sussistenza atto endo-procedimentale – Sopravvenuto
difetto di interesse – Improcedibilità 
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –
Atti impugnabili – Preavviso di rigetto – Atto endoprocedimentale  – Inammissibilità   

1.
E’ improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso avverso il
silenzio della p.A. in ordine ad un’istanza di parte, qualora l’Amministrazione
comunichi all’istante il preavviso di rigetto. La comunicazione del preavviso
di rigetto, quale atto anticipatorio dei motivi ostativi all’accoglimento della
richiesta formulata da parte istante,  dunque del provvedimento finale, fa venir
meno l’inerzia della p.A. e conseguentemente l’interesse del ricorrente a
proseguire il giudizio.
2.
àˆ inammissibile il ricorso avverso il preavviso di rigetto, previsto dall’art.
10 bis legge n. 241/90, in quanto  atto-endoprocediemntale. L’istituto introdotto
dall’art. 10 bis legge n. 241/90 persegue finalità  di potenziamento del
contraddittorio tra p.A. e privati e, in particolare, è diretto ad
assicurare all’istante un’adeguata tutela dell’interesse partecipativo al fine
di conseguire il bene della vita richiesto. Il preavviso di rigetto, in quanto finalizzato
ad integrare un vero e proprio contraddittorio endo-procedimentale, non può
considerarsi autonomamente lesivo della sfera giuridica dei suoi destinatari e,
pertanto, non è nè autonomamente nè immediatamente impugnabile. 

N. 00737/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01739/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1739 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Liaci Andrea Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso lo studi Toma-Papa, in Bari, via Calefati, 133;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità  del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno in ordine alla istanza del 25.9.2010, con cui si richiedeva il trasferimento ai sensi dell’art. 55, comma 1 D.P.R. n. 335/1982, poi integrata in data 20.12.2010, ed alla successiva diffida inoltrata in data 14.8.2011;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 gennaio 2012, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento n. 333.D/45742 del 17.11.2011 notificato in data 1.12.2011, contenente comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990;
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Vincenzo Parato;
Comunicata alla parte presente in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentita la stessa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente Liaci Andrea Antonio (assistente della Polizia di Stato) contesta con l’atto introduttivo il silenzio serbato dalla Amministrazione resistente in ordine alla propria istanza del 25.9.2010 di trasferimento ex artt. 55 d.p.r. n. 335/1982 e 33, comma 5 legge n. 104/1992, istanza integrata in data 20.12.2010 dallo stesso Liaci a seguito dell’adozione dell’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 819/2010.
Con preavviso di rigetto del 17 novembre 2011 l’Amministrazione rileva che la suddetta istanza non può essere accolta, non risultando comprovato che il ricorrente presta assistenza in via esclusiva al portatore di handicap.
L’azione avverso il silenzio deve, pertanto, essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo ormai venuta meno l’inerzia della Amministrazione.
Con ricorso per motivi aggiunti il Liaci impugna il menzionato preavviso di rigetto, sostenendo che la legge n. 183/2010 ha ormai espunto il requisito dell’esclusività .
I motivi aggiunti devono, tuttavia, essere dichiarati inammissibili, avendo il deducente impugnato un atto endoprocedimentale quale è il preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828: “Il preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990, ha natura di atto endo-procedimentale la cui funzione è quella di instaurare un contraddittorio a carattere necessario tra la P.A. ed il cittadino al fine di aumentare le possibilità  del privato di ottenere ciò a cui aspira. Il preavviso di rigetto non può considerarsi immediatamente lesivo della sfera giuridica dei suoi destinatari e, dunque, non è autonomamente nè immediatamente impugnabile.”).
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo e la declaratoria di inammissibilità  del ricorso per motivi aggiunti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo;
2) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente Liaci Andrea Antonio al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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