1. Giurisdizione – In materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari – Riparto – Giurisdizione del G.O. – Presupposti


2. Giurisdizione – In materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari – Riparto –  Giurisdizione del G.A. – Presupposti


3. Giurisdizione  –  Aiuti comunitari –  Attività  di verifica dell’Agea – Assenza di discrezionalità  in ordine all’erogazione dell’aiuto comunitario –  Giurisdizione del G.O. – Sussiste

1. In materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purchè essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. 


2. Il privato beneficiario di una sovvenzione o di un contributo vanta una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità  o per contrasto iniziale con il pubblico interesse. 


3. In base alla normativa comunitaria e nazionale sugli aiuti comunitari relativi alle operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati e di magazzinaggio privato (Reg. CE n. 822/87, n. 1493/1999, n. 1623/2000, D.M. 8.6.1995, circolare AGEA n. 2115/2000), l’AGEA è chiamata a svolgere attività  di mera verifica dell’esistenza dei presupposti previsti dalla legge, senza alcuna discrezionalità  in merito alla valutazione sulla convenienza e sull’opportunità  dell’erogazione dell’aiuto comunitario. 


*
Vedi Cons. St., sez. III,  sentenza 29 luglio 2013, n. 3978 – 2013; ricc. nn. 2153 – 20131869 – 2013


*

N.
00735/2012 REG.PROV.COLL.
N.
00381/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2002,
proposto da:
Vinorte s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paparella e Marco
Palieri, con domicilio eletto presso Francesco Paparella, in Bari, via Venezia,
14;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali; Ispettorato Centrale Repressione Frodi; Comando Nucleo Regionale
Polizia Tributaria Guardia di Finanza Bari; Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA ex AIMA), tutti
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,
domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Zurich International s.p.a., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Maria Pia Castellaneta e Gianmaria Scofone, con domicilio eletto presso
Maria Pia Castellaneta, in Bari, via Abate Gimma n.257;
per l’annullamento
previa adozione di opportune
misure cautelari
a) della nota prot. 27/V del 8.1.2002 (successivamente
pervenuta) del competente dirigente dell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA ex AIMA), Direzione organismo pagatore, ufficio 18, recante
ad oggetto “aiuto comunitario all’arricchimento dei vini Campagna 200/2001
e aiuti al magazzinaggio privato dei mosti campagna 2000/2001 per hl. 5.849,97
di M.C. con decorrenza 22.12.2000”;
b) ove occorra, del “processo verbale di
constatazione” redatto in data 5.11.2001 dal Comando Nucleo Regionale
Polizia Tributaria Puglia della Guardia di Finanza, e dei relativi atti
pregressi;
c) della nota prot. n. 5415, pos.27/A del 1.3.2002, del
Direttore dell’Ufficio di Bari dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi,
organo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, esclusivamente nella
parte in cui deduce la fittizietà  relativa alla contestata cessione di
kg.1.992.910 di uve da vino;
d) di ogni altro atto presupposto, conseguente, ovvero
comunque connesso a quelli innanzi indicati, in specie, quelli ivi richiamati;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Ispettorato Centrale
Repressione Frodi , del Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Guardia di
Finanza di Bari, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, nonchè di Zurich International s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012
per le parti i difensori avv.ti Marco Palieri anche in sostituzione di
Francesco Paparella, Lucrezia Principio e Giovanni Vittorio Nardelli, per
delega dell’avv.to Maria Pia Castellaneta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1. Espone la società  ricorrente di aver ottenuto per
l’anno 2000/2001 un contributo comunitario di denaro erogato dall’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA, ex AIMA) per la complessiva somma di
3.322.201.893 lire, nonchè di ulteriori 941.152.380 lire.
Detti contributi venivano ottenuti in via anticipata,
cioè nel corso della campagna viticola in corso, come previsto dalla disciplina
di settore.
A seguito di controlli vertenti sulla fittizietà  di
alcune transazioni commerciali relative a complessivi 19.929 quintali di uva da
vino, con nota prot. 27/V del 8.1.2002, il competente dirigente di AGEA,
all’esito di verifiche ispettive compiute dal Nucleo Regionale Polizia
Tributaria Guardia di Finanza di Bari, ha intimato alla società  ricorrente la
restituzione delle sovvenzioni anticipate.
La società  ricorrente, ha impugnato la suddetta nota,
unitamente agli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo censure
così riassumibili:
I) violazione degli artt. 34 e seguenti del Regolamento
CE n. 1493/99 e della circolare n. 5 del 3.8.2000 del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali – AIMA, eccesso di potere per travisamento e difetto di
istruttoria, sviamento; violazione artt. 1, 2, e 3 della L. 241/1990: le verifiche
effettuate dalla Guardia di Finanza sarebbero meramente induttive, non avendo
l’AGEA considerato l’impossibilità  di verificare i passaggi precedenti l’arrivo
del prodotto nello stabilimento;
II) violazione dell’art. 13 paragrafi 1, 2, e 3 del Regolamento
del Consiglio n. 1294/96 del 4.6.1996, recante modalità  attuative del
Regolamento n. 822/87 del Consiglio; violazione degli artt. 1, 2 e 3 del
Regolamento n. 1282/01 della Commissione del 28.6.2001, recante modalità 
attuative del Regolamento n. 1493/99 del Consiglio; violazione degli artt. 15
paragrafo 2, e 36, paragrafo 1 lett b) del Regolamento n. 1623/2000 del
25.7.2000 della Commissione; eccesso di potere per travisamento dei fatti,
sviamento, irragionevolezza e sproporzionalità , ingiustizia manifesta:
l’impugnata misura restitutoria sarebbe, tra l’altro, del tutto ingiustificata
e comunque sproporzionata, avendo sottoposto al regime di aiuto comunitario una
quantità  di prodotto largamente inferiore a quello complessivamente indicato;
inoltre, in base ai Regolamenti comunitari applicabili, l’Amministrazione
avrebbe potuto pretendere la restituzione non già  delle intere somme
corrisposte, bensì soltanto della quota pari allo scostamento percentuale
riscontrato, riservando il legislatore comunitario la sanzione della
restituzione integrale ad ipotesi non ricorrenti nella fattispecie;
III) incompetenza, difetto di istruttoria e travisamento,
sviamento, violazione degli artt. 7 ed 8 L. 241/90: l’AGEA avrebbe dovuto comunque
applicare l’impugnata misura restitutoria all’esito di confronto dialettico con
la ricorrente, ove sarebbero emersi i vizi di legittimità  denunziati nella
controversia per cui è causa.
Si costituivano le Amministrazioni interessate, eccependo
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poichè secondo la
normativa comunitaria e nazionale sugli aiuti comunitari in questione (Reg. CE
n. 822/87, n. 1493/1999, n. 1623/2000) la pubblica Amministrazione sarebbe
chiamata a svolgere una mera attività  di verifica dei presupposti previsti
dalla legge, senza alcuna discrezionalità  in merito alla valutazione sulla
convenienza e sull’opportunità  dell’erogazione dell’aiuto comunitario. La
posizione della ricorrente andrebbe così qualificata quale diritto soggettivo,
sostanziandosi la richiesta di restituzione impugnata in una sanzione o in un
diniego dell’aiuto medesimo per insussistenza dei presupposti normativi
specifici. Richiamavano pertanto l’orientamento consolidato della
giurisprudenza, che assegna al giudice ordinario la giurisdizione sulle
controversie in questione. Nel merito evidenziavano comunque l’infondatezza
della pretesa ex adverso azionata, essendo tra l’altro le circostanze
attestate dalla Guardia di Finanza fidefacenti, fino a querela di falso.
Con successive memorie, la società  ricorrente rilevava,
quanto all’asserita contestata fittizietà  della fornitura di 19.929 quintali di
uva da vino, che essa risulterebbe esclusa sia dalla sentenza resa tra le parti
ex art. 22 L.
689/81, del 3 luglio 2008 n. 124 del Tribunale civile di Foggia, sez.
distaccata di Cerignola, passata in giudicato, sia dal lodo arbitrale del 6
aprile 2004, parimenti passato in giudicato, che avrebbe altresì dichiarato
infondata la richiesta di AGEA di restituzione di cui all’impugnata nota 27/V
del 8 gennaio 2002. Ribadiva inoltre la giurisdizione del g.a., controdeducendo
all’eccezione sollevata dall’Amministrazione, invocando l’applicazione di altro
orientamento invalso presso la giurisprudenza amministrativa di prime cure.
All’esito della camera di consiglio del 15 maggio 2002,
con ordinanza n.390/2002 veniva respinta l’istanza cautelare, peraltro
rilevandosi “l’incertezza in ordine alla giurisdizione del g.a.”.
All’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 la causa veniva
trattenuta per la decisione.
2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del g.a.
La giurisprudenza recente, sia amministrativa che delle
Sezioni unite della Cassazione, è univoca nel rilevare che in tema di riparto
di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti
comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle
situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia
sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della
sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la
giurisdizione spetta al g.o., anche se si faccia questione di atti denominati
come revoca, decadenza, risoluzione, purchè essi si fondino sull’asserito
inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte
della concessione del contributo (ex multis Cassazione Sez. Un. 20
luglio 2011, n. 15867; id. 27 dicembre 2010, n. 26129; Consiglio Stato sez. V
10 novembre 2010, n. 7994; id. sez V 9 giugno 2008, n. 2779; T.A.R. Toscana,
sez. II, 22 giugno 2010 n. 2041; T.A.R. Piemonte sez I 7 aprile 2011, n. 359;
T.A.R. Campania Napoli sez III 6 agosto 2009, n. 4759; id. sez III 19 novembre
2008, n. 19849).
Così opinando, il privato vanta invece una situazione
soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice
amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente
al provvedimento attributivo del beneficio o se, a seguito della concessione
del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di
legittimità  o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
Ciò premesso, in base alla normativa comunitaria e
nazionale sugli aiuti comunitari relativi alle operazioni di arricchimento
mediante aggiunta di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati
rettificati e di magazzinaggio privato (Reg. CE n. 822/87, n. 1493/1999, n.
1623/2000, D.M. 8.6.1995, circolare AGEA n. 2115/2000) l’AGEA è effettivamente
chiamata a svolgere attività  di mera verifica dell’esistenza dei presupposti
previsti dalla legge, senza alcuna discrezionalità  in merito alla valutazione
sulla convenienza e sull’opportunità  dell’erogazione dell’aiuto comunitario.
Nella fattispecie per cui è causa, l’impugnata
restituzione dell’aiuto si fonda sull’inadempimento, da parte della ricorrente,
delle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo medesimo
o, comunque, sulla insussistenza degli elementi costitutivi del relativo
diritto, in assenza di qualsivoglia discrezionalità  dell’Amministrazione circa
l’an, il quid o il quomodo dell’erogazione, con
conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per
difetto di giurisdizione, indicando, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.,
quale giudice fornito di giurisdizione quello ordinario.
L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione
delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara
il proprio difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno
22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado
Allegretta, Presidente
Savio
Picone, Primo Referendario
Paolo
Amovilli, Referendario, Estensore

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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