1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atti impugnabili – Bando – Clausola lex specialis preclusiva della partecipazione – Impugnazione immediata – Ammissibilità 


2. Contratti pubblici –  Gara  – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione speciali –   Clausola di limitazione a carattere territoriale –  Illegittimità 

1. Deve ritenersi  ammissibile la contestazione giurisdizionale immediata di clausole della lex specialis di gara “escludenti” anche da parte di chi non ha presentato la domanda di partecipazione, in quanto immediatamente lesive e quindi preclusive della partecipazione stessa (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
 
2.  àˆ illegittima per irragionevolezza e contrasto con i principi comunitari di massima tutela della concorrenza tra imprese, la clausola del bando e del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio triennale di vigilanza del patrimonio pubblico e dei beni comunali, che impone ai partecipanti, tra i requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, il possesso di una centrale operativa ovvero una postazione fissa presidiata per ventiquattro ore al giorno ed il deposito di automezzi nel territorio del Comune appaltante,  in quanto tale prescrizione non è utile ai fini della individuazione del miglior contraente,  determinando un indubbio vantaggio  per i pochi (o unici) soggetti che sono presenti in quel preciso ambito territoriale (crf. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3.10.2009, n. 2602 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 27.04.2010, n. 1495).

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N. 00733/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2012, proposto da Aldo Tarricone Sicurezza s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto in Bari, via Argiro, 135;
contro
Comune di Trani;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del bando di gara n. 1/2012 del Comune di Trani e del capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio triennale di vigilanza del patrimonio pubblico e dei beni comunali, in parte qua;
– dell’art. 5 del capitolato d’appalto nella parte in cui prevede tra i requisiti di partecipazione a pena di esclusione il possesso di una centrale operativa, presidiata h24, e il deposito di automezzi nel Comune di Trani ovvero una postazione telefonica fissa h24 nel Comune di Trani, nonchè il possesso di automezzi adibiti al pattugliamento del territorio comunale di Trani;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Tommaso Di Gioia;
Comunicata alla parte presente in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentita la stessa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Trani ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2012 il bando per l’affidamento del servizio triennale di vigilanza del patrimonio pubblico e dei beni comunali.
La ricorrente Aldo Tarricone Sicurezza s.r.l. impugna il suddetto bando n. 1/2012 e l’art. 5 dell’annesso capitolato d’appalto nella parte in cui prevede tra i requisiti di partecipazione (a pena di esclusione) il possesso di una centrale operativa presidiata h24 ed il deposito di automezzi nel Comune di Trani ovvero una postazione fissa h24 nel Comune di Trani, nonchè il possesso di automezzi adibiti al pattugliamento del territorio comunale di Trani.
Rileva l’interessata che il capitolato d’appalto (cui rinvia espressamente il bando) contempla la sanzione della non ammissione alla gara in ipotesi di carenza di tali requisiti; che la prescrizione dei requisitide quibus costituisce una illegittima compressione della concorrenza volta a favorire le imprese operanti nel territorio comunale di Trani; che essa ricorrente viceversa ha sede operativa a 44 km di distanza da detto Comune; che questo T.A.R. in più occasioni ha avuto modo di evidenziare l’illegittimità  di clausole del genere in quanto sproporzionate e distorsive della concorrenza.
Osserva ancora la deducente che il d.m. n. 269/2010 stabilisce i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli istituti di vigilanza operanti nel territorio nazionale (i.e. una centrale operativa ogni 100 kmper il supporto logistico e di sicurezza al personale impiegato); che essa ricorrente ha la propria centrale operativa nel Comune di Modugno a soli 44 km di distanza dal Comune di Trani; che, inoltre, la lex specialis di gara contrasta con il principio di tassatività  delle cause di esclusione di cui all’art. 46, comma 1 bisdlgs 12 aprile 2006, n. 163 introdotto dall’art. 4 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, poichè cause di esclusione come quella in esame non hanno alcun fondamento normativo.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Preliminarmente, va evidenziato che la società  ricorrente contesta in questa sede clausole della lex specialis di gara “escludenti” e quindi immediatamente lesive.
L’art. 5 del capitolato d’appalto prevede, infatti, tra i requisiti di partecipazione (a pena di esclusione) il possesso di una centrale operativa presidiata h24 ed il deposito di automezzi nel Comune di Trani ovvero una postazione fissa h24 nel Comune di Trani, nonchè il possesso di automezzi adibiti al pattugliamento del territorio comunale di Trani.
La Aldo Tarricone Sicurezza s.r.l. ha sede operativa a 44 kmdi distanza dal Comune di Trani e quindi è carente ab origine dei suddetti requisiti di partecipazione.
Come rilevato da Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4, è ammissibile la contestazione giurisdizionale immediata di clausole “escludenti” anche da parte di chi non ha presentato la domanda di partecipazione.
Nel merito, reputa questo Collegio di confermare la giurisprudenza citata da parte ricorrente (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 novembre 2009, n. 2602 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 27 aprile 2010, n. 1495) perfettamente pertinente con la fattispecie oggetto del presente giudizio.
Infatti, il gravato art. 5 del capitolato d’appalto si pone chiaramente in contrasto con il principio affermato da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 novembre 2009, n. 2602): “àˆ illegittima per irragionevolezza e contrasto con i principi comunitari di massima tutela della concorrenza tra imprese, la clausola del bando e del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, che impone ai partecipanti di allestire un centro per la cottura e la preparazione dei pasti esclusivamente nel territorio del Comune appaltante, in quanto tale prescrizione non è utile ai fini della individuazione del miglior contraente, non è giustificabile con addotte finalità  di controllo dell’attività  di confezionamento e contrasta con i principi di economicità  e di risparmio su scala aziendale, determinando un indubbio favoritismo per i pochi (o unici) soggetti che sono presenti in quel preciso ambito territoriale.”.
Analogo principio è stato affermato da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 27 aprile 2010, n. 1495 con riferimento alla censura in sede giurisdizionale, da parte di un istituto di vigilanza, di clausole della lex specialis di gara relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza privata di immobili comunali del Comune di Bisceglie.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento in parte quadegli atti impugnati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Trani al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Aldo Tarricone Sicurezza s.r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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