Elezioni comunali – Fase preliminare – Liste dei candidati – Mancata presentazione certificato iscrizione liste elettorali – Esclusione – Legittimità 

àˆ legittima l’esclusione dalle liste di candidati a consigliere comunale motivata sulla base della mancata presentazione nei termini del prescritto certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, ex art. 32, comma 9, D.P.R. n. 570/1960, non potendosi considerare equipollente la produzione di autocertificazione, la quale importa la necessità  di un successivo accertamento d’ufficio di quanto dichiarato, accertamento che tuttavia risulta precluso data la ristrettezza dei termini di definizione dello speciale procedimento elettorale previsti in vista delle elezioni.

N. 00701/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2012, proposto da: 
Giovanni Luciano Sportelli, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Giampetruzzi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Ii Sottocommissione Elettorale Circondariale di Acquaviva delle Fonti, U.T.G. – Prefettura di Bari; 

nei confronti di
Vincenzo De Ruvo; 

per l’annullamento
– del Verbale n. 65 del 4.04.2012, notificato a mani al ricorrente in data 5.04.2012 dall’Ufficio elettorale del Comune di Santeramo in Colle (come da dichiarazione in calce allo stesso), della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale resistente, redatto in approvazione della lista dei candidati n. 14 contrassegnata dal simbolo grafico “P” (di colore verde) e “D” (di colore bianco) e dalle scritta “Partito Democratico”, nella parte in cui esclude dalla lista stessa la candidata Baldassarre Maria, detta Mascia, nata a Diemidov (Russia) il 19.05.1954;
– del Verbale n. 72 del 6.04.2012 della medesima 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale resistente, notificato la delegato di lista qui ricorrente in data 6.04.2012 che a fronte di opposizione e istanza in autotutela, conferma la cancellazione della medesima candidata Baldassarre Maria detta Mascia riducendo la corrispondente lista elettorale;
di ogni ulteriore atto presupposto o connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Francesca Giampetruzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il ricorrente, nella sua qualità  di delegato della lista, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui la Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Acquaviva delle Fonti ha escluso la candidatura a consigliere comunale di Baldassarre Maria, detta Mascia, giusta verbale n. 65 del 4/4/2012, confermato con successivo verbale n. 72 del 6/4/2012 (recante reiezione dell’istanza di riesame edi autotutela nel frattempo proposta da parte ricorrente), chiedendo disporsi l’ammissione alla competizione elettorale della predetta candidata.
L’esclusione è stata disposta per mancata presentazione del prescritto (ex art. 32 co. 9 DPR 570/60) certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, documento non prodotto nè in sede di presentazione della candidatura (3 aprile), nè al termine di scadenza del termine per l’integrazione della documentazione (4 aprile), avendo prodotto la candidata solo una autocertificazione ex art. 46 del D.P.R. 445/2000, ritenuta non sufficiente dalla sottocommissione, che ha quindi disposto l’esclusione della candidatura, non essendo stato possibile accertare il requisito di elettore.
Dopo aver prodotto, in data 5 aprile, il certificato di che trattasi, rilasciato dall’ Ufficio Elettorale del Comune di Manduria il 4 aprile 2012, in data 6 aprile il ricorrente ha presentato istanza di riesame, invocando l’esercizio del potere di annullamento dell’esclusione della candidatura in via di autotutela; istanza disattesa dalla Sottocommissione, che ha confermato l’esclusione.
Parte ricorrente deduce violazione di legge e dei principi generali in materia, attesa l’equipollenza dell’autocertificazione e la possibilità  di successivo accertamento d’ufficio, rilevando sostanzialmente il possesso oggettivo del requisito e non già  la sua formale documentazione.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 10 aprile 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che la tesi di parte ricorrente non è condivisibile.
Ed invero il procedimento elettorale è caratterizzato da una scansione dei termini improntata alla massima celerità , in ragione delle peculiari esigenze di tutela dei contrapposti interessi in gioco.
Proprio tale tempistica costituisce il fondamento e la ratio del formalismo e del rigore che costituiscono la regola del procedimento.
L’autocertificazione ex art 46 DPR 445/2000 implica infatti la possibilità  di accertamento d’ufficio di quanto dichiarato, possibilità  nella specie preclusa proprio dalla brevità  dei termini di definizione dello speciale procedimento elettorale in vista delle elezioni, il cui risultato potrebbe essere inficiato da un successivo accertamento. .
Senza peraltro considerare che in concreto la Sottocommissione Elettorale, prima di procedere all’esclusione della candidata, ha tentato di ˜’¦ sanare la situazione ¦. telefonando all’Ufficio Elettorale di Manduria, risultato chiuso¦(omissis)”, come risulta dallo stesso verbale n.72 del 6 aprile.
Il mancato adempimento da parte del candidato di un onere documentale espressamente previsto a suo carico dalla legge rende legittima la sua esclusione dalla competizione elettorale, con conseguente piena legittimità  degli impugnati provvedimenti.
Il ricorso è quindi infondato e va respinto.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio di controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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