1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Condanna generica – Inammissibilità  dell’azione


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenze del G.O. e  del G.A. – Differenze 

1. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con cui si richiede di dare esecuzione ad una sentenza di condanna generica resa dal giudice ordinario, atteso che la determinazione del quantum dovuto al ricorrente richiede ulteriori accertamenti giudiziali non esperibili da parte del giudice amministrativo, in ossequio al principio di riparto di giurisdizione (nella specie, il creditore richiedeva l’esecuzione di una sentenza che condannava genericamente l’INPS alla riliquidazione di prestazioni previdenziali).


2. Il giudizio di ottemperanza assume i caratteri del giudizio misto, ovvero di cognizione e di esecuzione, allorquando abbia ad oggetto l’esecuzione di sentenze del giudice amministrativo. Per converso le sentenze rese dal giudice ordinario per le quali è possibile l’esercizio dell’azione ex art. 114 c.p.a. non possono essere integrate da statuizioni del giudice amministrativo, poichè in caso contrario si eluderebbe il principio di riparto di giurisdizione.

N. 00576/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01941/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2011, proposto da Maria Giovanna Pinto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gaetano Ponzone e Adalgisa Lorusso, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari 6; 

contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 12307/2008 del Tribunale Civile di Bari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Adalgisa Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, Maria Giovanna Pinto propone azione di ottemperanza, ex art. 114 – ss. cod. proc. amm., in relazione alla sentenza n. 12307 del 6 maggio 2008 emessa dal Tribunale Civile di Bari, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui l’INPS è stata condannato alla riliquidazione della prestazione previdenziale a beneficio della ricorrente, da calcolarsi sulla base delle retribuzioni medie annualmente vigenti, nonchè alla corresponsione delle differenze così maturate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L’INPS, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2012 la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile, per le motivazioni già  esposte da questa Sezione in un precedente relativo a fattispecie analoga (TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 marzo 2012 n. 509).
Il Tribunale Civile di Bari ha condannato l’INPS a riliquidare la prestazione previdenziale a beneficio della ricorrente, da calcolarsi sulla base delle retribuzioni medie annualmente vigenti, ed a corrisponderle le differenze così maturate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Si tratta, con evidenza, di sentenza di condanna generica che non può costituire titolo esecutivo giudiziale (per difetto del requisito di liquidità  del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.), poichè la misura della prestazione spettante alla ricorrente non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, dovendo invece essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali, previa acquisizione dei dati istruttori all’uopo necessari.
In tale situazione, il creditore deve richiedere la liquidazione in un distinto successivo giudizio, dinnanzi al giudice munito di giurisdizione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011 n. 6773).
La ricorrente invece chiede, in sede di ottemperanza, il riconoscimento di pretese non oggetto di statuizioni nella sentenza da eseguire. Si tratta di nuova domanda, che presuppone la soluzione di questioni in fatto ed in diritto del tutto nuove rispetto a quelle oggetto della decisione di cui si chiede l’ottemperanza .
Secondo pacifica giurisprudenza, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, il giudizio di ottemperanza assume i caratteri del giudizio misto, cioè al contempo di esecuzione e di cognizione, nei soli casi in cui si tratti dell’esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, e non anche nel caso di sentenze del giudice ordinario (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2009 n. 5013; Id., sez. V, 16 novembre 2010 n. 8064).
Nella seconda ipotesi, il giudice dell’ottemperanza non può emanare statuizioni integrative della sentenze emesse dal giudice ordinario, pena la violazione del riparto di giurisdizione.
3. Per i suesposti motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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