1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Certificazione di qualità  – Disciplina previgente al sistema accentrato di accreditamento 


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione  – Certificazione di qualità  – Disciplina previgente al sistema accentrato di accreditamento – Organismi accreditati – Omessa documentazione – Esclusione dalla gara – Legittimità 

1. Se per le gare indette prima dell’entrata in vigore del sistema accentrato di accreditamento disciplinato dall’art. 4 della legge n. 99 del 2009, le stazioni appaltanti potevano ammettere certificazioni di qualità  provenienti da enti non accreditati presso il Sincert (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 19 ottobre 2011 n. 1554), tuttavia le imprese concorrenti erano onerate di dimostrare, in concreto, che il soggetto autore della certificazione fosse a sua volta accreditato da organismo diverso dal Sincert, nell’ambito di un circuito riconosciuto a livello europeo. 


2. E’ legittima l’esclusione della concorrente che non abbia fornito prova dell’accreditamento dell’ente autore della certificazione all’interno di un sistema europeo di certificazione alternativo al Sincert, nè abbia documentato in modo specifico l’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità  dei processi aziendali, per il periodo non coperto dalla certificazione accreditata.

* La sentenza n. 578/2012 è identica nella  massima.

N. 00577/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01798/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2011, proposto da Prima Vera s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Panta Medical s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo 165; 

contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni 150; 

nei confronti di
TEA s.r.l., non costituita; 

per l’esecuzione
della sentenza di questa Sezione n. 476 del 24 marzo 2011;
nonchè per la dichiarazione di nullità  degli atti specificamente indicati in ricorso, per l’adozione in via diretta dall’adito Tribunale del provvedimento conclusivo del procedimento, per il risarcimento dei danni meglio indicati in ricorso e per la condanna di ciascuna delle controparti al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Domenico Emanuele Petronella e Gennaro Notarnicola;
 

Premesso che:
– con la sentenza di questa Sezione n. 476 del 2011 (confermata in appello dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 4225 del 13 luglio 2011) della quale si chiede, in questo giudizio, l’esecuzione, è stata annullata l’aggiudicazione a TEA s.r.l. dell’appalto per i servizi di ingegneria clinica attinenti alla gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche, per il periodo 2010-2013, in accoglimento dell’impugnativa proposta da Prima Vera s.p.a., seconda classificata per il relativo lotto di gara;
– con gli atti qui censurati, in asserita elusione del giudicato, l’Azienda sanitaria ha dapprima avviato la verifica del possesso da parte dell’a.t.i. ricorrente dei requisiti soggettivi richiesti dal bando di gara (cfr. note del 2 settembre 2011 e del 6 settembre 2011), ha quindi disposto l’affidamento transitorio del servizio a TEA s.r.l. (cfr. determina dirigenziale n. 11728 del 2 settembre 2011) e infine, all’esito della predetta verifica, ha deliberato di non aggiudicare il servizio all’a.t.i. ricorrente, che non avrebbe dimostrato il possesso ininterrotto di valida certificazione di qualità  aziendale UNI EN ISO 9001 (cfr. determina dirigenziale n. 18006 del 16 dicembre 2011, con cui è stata contestualmente disposta l’aggiudicazione dell’appalto alla concorrente che segue in graduatoria, Adiramef s.r.l.);
Ritenuto che le doglianze mosse dalla ricorrente sono infondate, in quanto:
– l’affidamento d’urgenza a TEA s.r.l. non ha dato luogo ad elusione del giudicato ed è stato giustificato, in considerazione del tempo necessario per esperire la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell’a.t.i. seconda classificata e della necessità  di non interrompere il servizio;
– l’Azienda sanitaria ha correttamente preteso dall’a.t.i. ricorrente la dimostrazione, tra l’altro, del possesso ininterrotto della certificazione di qualità  aziendale, in ossequio a quanto stabilito dal disciplinare di gara;
– risulta provato che la mandante Panta Medical s.r.l., nel periodo 1 febbraio 2010 – 12 settembre 2010, era sprovvista di certificazione di qualità  aziendale (essendo scaduta l’attestazione rilasciata da Bureau Veritas Italia, valida dal 21 agosto 2003 al 1 febbraio 2010);
– per tale intervallo temporale, non poteva utilmente considerarsi il certificato emesso in data 14 gennaio 2010 da Ambiente & Qualità , organismo non accreditato nè altrimenti abilitato a rilasciare la certificazione di conformità  alle norme UNI EN ISO 9001;
– in proposito, se è vero che questa Sezione ha affermato il principio secondo cui, per le gare indette prima dell’entrata in vigore del sistema accentrato di accreditamento disciplinato dall’art. 4 della legge n. 99 del 2009, le stazioni appaltanti potevano ammettere certificazioni di qualità  provenienti da enti non accreditati presso il Sincert (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 19 ottobre 2011 n. 1554), tuttavia le imprese concorrenti erano onerate di dimostrare, in concreto, che il soggetto autore della certificazione fosse a sua volta accreditato da organismo diverso dal Sincert, nell’ambito di un circuito riconosciuto a livello europeo;
– nella fattispecie, l’a.t.i. ricorrente non ha fornito prova dell’accreditamento dell’ente Ambiente & Qualità , all’interno di un sistema europeo di certificazione alternativo al Sincert, nè ha documentato in modo specifico l’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità  dei processi aziendali, per il periodo non coperto dalla certificazione di Bureau Veritas Italia;
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere il ricorso e la connessa domanda risarcitoria, non essendo ravvisabile nella condotta dell’Amministrazione alcun intento elusivo del giudicato;
Ritenuto, infine, di dover condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura forfetaria indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Prima Vera s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della Azienda Sanitaria Locale di Bari, nella misura di euro 4.000 (quattromila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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