1. Processo amministrativo  – Giudizio impugnatorio – Interesse a ricorrere  – Concessione demaniale – Imprese  attive nello stesso bacino d’utenza – Sussiste
2. Enti e organi p.A – Demanio – Concessione demaniale  – Competenza  -Regione Puglia – Criteri

1. Ha interesse a ricorrere avverso la concessione di un’area demaniale all’interno di un porto turistico per all’esercizio dell’attività  di distribuzione carburanti, il soggetto che, esercitando la medesima attività  nell’ambito dello stesso porto turistico, riceverebbe vantaggio dall’esclusione del concorrente beneficiato dal provvedimento concessorio oggetto di gravame.
2. Le competenze in materia di rilascio di concessioni sul demanio marittimo non fanno più capo allo Stato ma agli Enti locali e alle Regioni. Nella Regione Puglia, in virtù del combinato disposto degli artt. 6, c. 1, e 17, c. 4, della L.R. n. 17 del 23 giugno 2006,  tale competenza spetta ai Comuni e, in via transitoria alla Regione che, al fine di garantire la continuità  amministrativa, seguita ad esercitare l’attività  concessoria per le istanze già  acquisite alla data di entrata in vigore della predetta legge, fino all’effettiva consegna ai Comuni dei rispettivi fascicoli di competenza (nella specie, il TAR ha ritenuto la competenza regionale in regime transitorio, posto che il trasferimento del fascicolo al Comune era avvenuto soltanto dopo due anni dal rilascio del titolo).

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

 
N. 00585/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2010, proposto da: 
Port Service di De Toma Francesco e C. S.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, via Q.Sella, 36; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Loenilde Francesconi, con domicilio eletto presso Leonilde Francesconi in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

nei confronti di
F.lli D’Addato S.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi N.63; 

per l’annullamento
– dell’atto dell’Assessore regionale alla gestione del demanio marittimo n. 35 del 10 settembre 2009, con cui -in sede di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 18/02 e in sostituzione della concessione demaniale marittima n. 52/2006 (annullata dal TAR Puglia, Sez. II di Bari, con sentenza n. 1953/2008) entrambe rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Molfetta- è stata data concessione alla F.lli D’Addato s.n.c. un’area della estensione di mq. 180,51 sita all’interno del porto di Trani, nei pressi della darsena comunale (Fg. 15, p.lla 1075/parte) al fine di mantenere sino al 31.12.2012 un impianto di distribuzione di carburanti per la nautica da diporto;
– dell’atto dell’Assessore regionale alla gestione del demanio marittimo n. 34 del 10 settembre 2009, con cui -in dichiarata convalida della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Molfetta n. 13/07 – è stata data concessione suppletiva su una porzione di area demaniale nel porto di Trani, dell’estensione di mq. 15,72, al fine di installare e mantenere un ulteriore serbatoio interrato a servizio dell’esistente impianto di distribuzione di carburante;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della F.lli D’Addato S.n.c.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti G. Valla, L. Francesconi e M. Ingravalle;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la ricorrente, titolare di un impianto di distribuzione carburanti per la nautica da diporto all’interno del porto di Trani (molo Santa Lucia), ha impugnato i provvedimenti nn. 35/09 e 34/09 con cui la Regione ha dato in concessione alla controinteressata un’area dell’estensione complessiva di mq. 196,23 ubicata nel porto di Trani per l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti per la nautica da diporto fino al 31 Dicembre 2012.
A seguito di opposizione della controinteressata, che ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, la ricorrente ha provveduto alla costituzione in giudizio innanzi a questo Tribunale, chiedendo l’annullamento dell’impugnati provvedimenti e deducendo i seguenti motivi di censura:
1) incompetenza; violazione artt. 5, 6, 8 e 17 della L.R. 17/06; eccesso di potere per erronea presupposizione e sviamento;
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e violazione della L.R. 17/06 sotto diverso profilo.
Si è costituita in giudizio anche la Regione Puglia, chiedendo la reiezione del ricorso.
Dopo il deposito di memorie e documenti, all’udienza del 12.01.2012, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Occorre premettere in fatto quanto segue:
– la Capitaneria di Porto di Molfetta, con provvedimento n. 18/02, aveva dato in concessione alla controinteressata l’area di che trattasi (mq. 180,51) finalizzata all’esercizio dell’attività  di distribuzione carburanti nel Porto di Trani;
– con successivo provvedimento n.13/07 veniva rilasciata concessione demaniale integrativa per un ulteriore area adiacente estesa mq. 15,72 (fg. 15 particella 1075 – parte);
– la controinteressata, Fratelli D’Addato snc, con ricorso 731/08 impugnava la concessione demaniale marittima n. 12/07 rilasciata in favore della società  “Le Lampare” nella parte in cui detta concessione interessava parte dell’area già  assentita in favore della società  D’Addato;
– la società  Le Lampare, con ricorso incidentale impugnava le concessioni 18/02 e 13/07 per incompetenza;
– con sentenza di questo Tribunale n. 1953/08 veniva accolto il ricorso incidentale di cui sopra con conseguente annullamento delle concessioni demaniali 18/02, 56/06 (recante rinnovo della precedente) e 13/07, per vizio di incompetenza dell’autorità  emanante;
– a seguito delle statuizioni portate dalla predetta sentenza, l’odierna controinteressata, con istanza del 13.05.09 e successiva integrazione del 27.07.09, chiedeva alla Regione Puglia la convalida delle concessioni annullate ex art. 17 co. 4 L.R. 16/07;
– la Regione Puglia, con provvedimenti nn. 34 e 35 del 10.09.10 rilasciava le predette concessioni in favore della D’Addato snc;
– tali provvedimenti sono stati impugnati dalla Port Service s.a.s e costituiscono l’oggetto del ricorso in esame.
Ciò premesso, rileva preliminarmente il Collegio che è infondata la preliminare eccezione di inammissibilità  del ricorso sollevata dalla controinteressata e dalla Regione Puglia.
Si assume che la ricorrente risulterebbe priva di un qualsivoglia interesse attuale e concreto in ordine all’annullamento degli impugnati provvedimenti, in quanto difetterebbe qualsiasi interferenza con le aree oggetto di concessione della ricorrente, come risulta provato dalla nota prot. AOO-1089/03/2011-0003784 del 9.03.11, ritenendosi altresì escluso anche un qualsivoglia interesse strumentale in capo alla ricorrente.
La tesi non è condivisibile, atteso che la ricorrente esercita la medesima attività  della controinteressata nell’ambito dello stesso porto turistico, risultando per ciò stesso evidente il suo interesse alla esclusione di soggetto concorrente nell’ambito del medesimo bacino di utenza.
Quanto al merito, il ricorso è tuttavia infondato .
Con il primo articolato motivo la ricorrente deduce incompetenza: a norma dell’art. 6 co.1 della L.R. 17/06, ” è conferito ai Comuni costieri l’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate all’art. 5″; tra queste ultime non figurerebbe il rilascio delle concessioni demaniali, espressamente riservato ai comuni ai sensi dell’art. 8 legge citata. Assume ancora la ricorrente che non potrebbe trovare applicazione la norma transitoria di cui al successivo art. 17 co.4, in quanto detta norma applicabile solo per istanze di rilascio di concessione già  proposte alla data di entrata in vigore della citata L.R. 17/06, atteso che l’istanza della ricorrente risulta proposta solo in epoca successiva (13.05.09).
Deduce inoltre la ricorrente che comunque l’incompetenza della Regione Puglia risulterebbe evidente in relazione alla circostanza dell’essere stata già  definita la predetta fase transitoria, con conseguente inapplicabilità  del citato art. 17 co. 4 anche sotto tale diverso profilo, per effetto dell’intervenuto trasferimento al Comune di Trani di tutti i fascicoli, giusta nota prot. 20/13367/P in data 16.12.08 del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.
Sullo specifico punto la ricorrente, in relazione a quest’ultima circostanza formula espressa istanza di istruttoria, in relazione al contenuto della nota prot. 21230 del 10.11.10 del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.
Rileva il Collegio che l’istanza di istruttoria non è meritevole di accoglimento, atteso che la citata nota del 16.12.08, promanante dall’Ufficio Legale, non costituisce affatto prova dell’intervenuto trasferimento dei fascicoli e della conseguente esaustiva definizione della fase transitoria, in quanto nella stessa nota si richiede all’Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo di confermare o meno l’intervenuto trasferimento; a tale nota interlocutoria ha fatto seguito il riscontro dell’ufficio interpellato, che ha evidenziato che il trasferimento dei fascicoli è invece intervenuto solo in data 10.11.10.
Risulta dunque evidente, sotto tale profilo che i provvedimenti di concessione impugnati sono stati rilasciati nella vigenza della disciplina transitoria di cui all’art. 17 co.4 L.R. citata.
àˆ evidente peraltro la natura ordinatoria dei termini stabiliti dalla legge per il trasferimento dei fascicoli, secondo i generali principi in materia, funzionali ad assicurare una corretta gestione dell’interesse pubblico nella fase transitoria e garantire esercizio della funzione senza soluzione di continuità .
Alla stregua di quanto sopra emerge l’evidente infondatezza della censura anche sotto il primo dei profili dedotti, secondo cui – in totale dispregio della logica e della ratio legis – si vorrebbe ancorare una competenza comunale unicamente al dato temporale di presentazione dell’istanze, ignorando la piena vigenza della fase transitoria, cessata solo alla data del 10.11.10.
Senza peraltro prescindere da un ulteriore e decisivo rilievo, costituito dalle specifiche statuizioni e dalle prescrizioni conformative contenute nella sentenza di questo Tribunale 1953/08, che espressamente così prevede : “¦le competenze in materia di rilascio di concessioni sul demanio marittimo non fanno più capo allo Stato ma agli Enti Locali e alle Regioni e che, nella Regione Puglia, in virtù del combinato disposto degli artt. 6 c. 1 e 17 c. 4 della L.R. n. 17 del 23 giugno 2006. tale competenza spetta ai Comuni e, in via transitoria alla Regione ( al fine di garantire la continuità  amministrativa la Regione continua ad esercitare l’attività  concessoria per le istanze già  acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla effettiva consegna ai Comuni dei rispettivi fascicoli di competenza); nel caso di specie, essendo tutte le istanze di cui al presente procedimento precedenti all’approvazione della legge medesima e successive alle modifiche costituzionali del 2001, la competenza, per tutte, deve ritenersi radicata in capo alla Regione”.
La predetta sentenza ha comportato una riedizione del potere di rilascio delle concessioni demaniali a suo tempo esercitato da organo incompetente, radicandosi pertanto comunque la competenza regionale sulla base della stessa citata sentenza, atteso che dette concessioni risultano rilasciate, ora per allora con decorrenza dall’1.1.07 al 31.12.08 e dall’1.1.06 al 31.12.08, periodi per i quali la controinteressata aveva già  corrisposto il canone dovuto, oltre che – in via ordinaria – dall’1.1.09 al 31.12.12.
Risulta altresì infondato il secondo motivo di censura, atteso che gli impugnati provvedimenti sono immuni da tutti i dedotti vizi, risultando supportati, anche per relationem, da sufficiente motivazione e considerata la connessione dei provvedimenti di che trattasi con la vicenda pregressa, alla stregua delle statuizioni di cui alla sentenza citata.
Ed invero gli impugnati provvedimenti costituiscono sostanzialmente una riedizione di atti precedenti, oggetto di annullamento in sede giurisdizionale solo per profili formali e procedurali (incompetenza), tanto è vero che nell’adottare provvedimenti impugnati, la Regione Puglia ha verificato e confermato gli atti istruttori a suo tempo posti in essere dalla Capitaneria di Porto, con le successive integrazioni.
La natura e l’oggetto della concessione demaniale e la sua diretta relazione con gli atti pregressi e con la sentenza citata costituiscono elementi tali da escludere il dedotto profilo di illegittimità  per presunta violazione della normativa comunitaria.
Inammissibili, prima che infondati, i rilievi afferenti un presunto contrasto degli impugnati provvedimenti con la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico – artistico, in relazione alla prossimità  del sito oggetto di concessione al Castello di Trani, in quanto l’ interesse pubblico in questione non risulta incompatibile con l’oggetto e con la natura del provvedimento concessorio.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 – di cui 2.000,00 in favore della Regione Puglia e 2.000,00 in favore della controinteressata, oltre accessori di legge – seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della società  ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nella misura di euro 2.000,00 oltre IVA e CPA in favore della Regione Puglia e di euro 2.000,00 oltre IVA e CPA in favore della Fratelli D’ Addato s.n.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria