Giurisdizione – Enti e organi p.A. – Previsione  recupero crediti da altro Ente –  Attività  autoritativa – Inconfigurabile – Giurisdizione G.A. –  Non sussiste
 

àˆ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avente ad oggetto l’annullamento di un provvedimento con cui un ente conferisce mandato al proprio ufficio preposto al contenzioso al fine di procedere nei confronti di un altro ente al recupero di somme dovute da quest’ultimo, ciò in quanto un provvedimento di tal fatta attiene alla regolamentazione di rapporti di natura esclusivamente patrimoniale tra due enti e non involge alcun esercizio di attività  pubblicistica.

N. 00590/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01071/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2005, proposto da: 
Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Carulli, con domicilio eletto presso Mariangela Carulli in Bari, c/o A.Ieva via A.Gimma, n.30; 

contro
Regione Puglia; 

per l’annullamento
– della Determinazione Dirigenziale n. 204 del 15.04.2005, notificata in data 26.04.2005, con la quale il Dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Puglia ha conferito mandato all’Ufficio Regionale del Contenzioso “¦di procedere nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi al recupero della somma di E. 131.929,54 di cui, E. 79.591,57, quale sorte capitale, E. 46.999,36 per interessi ed E. 5.338,61 quali spese legali, onorari, diritti, IVA e CAP liquidata con Determinazione dirigenziale n. 199/05 in forza della sentenza n. 856 del 01”;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al provvedimento odiernamente impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Mario M. Guadalupi, su delega dell’avv. M. Carulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La Provincia ricorrente impugna la determina n. 204 del 15.04.2005 con la quale il Dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Puglia ha conferito mandato all’Ufficio Regionale del Contenzioso “¦di procedere nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi al recupero della somma di E. 131.929,54 di cui, E. 79.591,57, quale sorte capitale, E. 46.999,36 per interessi ed E. 5.338,61 quali spese legali, onorari, diritti, IVA e CAP liquidata con determinazione dirigenziale n. 199/05 in forza della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 856 del 2001”.
Ai fini di una più completa comprensione della controversia occorre brevemente riepilogare la vicenda in cui essa si inserisce.
Con D.G.R. n. 41/85 la Provincia di Brindisi veniva delegata dalla Regione Puglia per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, assumendo la veste di ente gestore.
In tale veste la Provincia, non essendo in condizioni di espletare in proprio l’attività  di formazione, stipulava convenzione con la CSTA per lo svolgimento di corsi di informatica in favore di soggetti privati.
Le spettanze maturate dalla CSATA per tale attività  professionale non venivano liquidate, sicchè questa si rivolgeva al Giudice ordinario, citando sia la Regione sia la Provincia, per ottenere la condanna al pagamento di quanto dovuto.
Il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 856 del 2001 condannava la Regione Puglia al pagamento di E. 154.110.772, ritenendo che il rapporto contrattuale si fosse instaurato esclusivamente tra la CSATA e la Regione.
Eseguita la sentenza da parte della Regione, quest’ultima si risolveva, con l’atto impugnato, a dare mandato all’Ufficio Regionale del Contenzioso “¦di procedere nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi al recupero della somma di E. 131.929,54 di cui, E. 79.591,57, quale sorte capitale, E. 46.999,36 per interessi ed E. 5.338,61 quali spese legali, onorari, diritti, IVA e CAP liquidata con determinazione dirigenziale n. 199/05 in forza della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 856 del 2001”.
Tale atto viene contestato dalla Provincia che si dichiara, tuttavia, disposta a restituire la somma già  ricevuta, in virtù di mandato di pagamento regionale n. 1773/94, di E. 79.591,57, quale sorte capitale, per la remunerazione della CSATA per le prestazioni eseguite, mai versata a quest’ultima in ragione dell’intervenuto contenzioso dinanzi al Giudice civile.
Valutazioni diverse da quelle operate in fase cautelare (conclusasi con l’accoglimento della istanza sospensiva) inducono il Collegio a dichiarare il ricorso inammissibile, rilevando d’ufficio una questione su cui la parte ricorrente, unica presente in udienza, è stata invitata ad interloquire.
Come emerge chiaramente dall’esposizione in fatto, la determina impugnata interviene e attiene la regolamentazione dei rapporti di natura esclusivamente patrimoniale tra i due enti (Provincia e Regione) e non involge alcun esercizio di attività  pubblicistica e autoritativa.
La controversia ha ad oggetto un atto con cui la Regione, in sostanza, si determina a ripetere quanto indebitamente corrisposto alla Provincia (cioè la sorte capitale pari a E. 79.591,57 che la Provincia avrebbe dovuto versare alla CSATA e che tuttavia, nonostante la rimessa della Regione, non aveva mai pagato all’impresa che aveva espletato i corsi di informatica) e a pretendere il rimborso degli accessori sulla sorte capitale, al cui pagamento è stata tenuta in virtù della sentenza di condanna del Giudice civile.
In altri termini, la posizione soggettiva azionata dalla Provincia è qualificabile esclusivamente come diritto soggettivo (patrimoniale), pertanto, esclusa dalla giurisdizione di questo Giudice, non vertendosi in ipotesi di giurisdizione esclusiva.
A parte tali considerazioni già  dirimenti, laddove non si dovesse ritenere l’atto impugnato quale atto paritetico, il ricorso si appalesa inammissibile anche sotto altro profilo: la determina de qua, per il suo contenuto dispositivo (con cui si dà  mandato all’Ufficio Regionale del Contenzioso di procedere nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi), si presenta quale atto interno (cioè tra diversi Uffici) e per ciò endoprocedimentale, come tale non immediatamente lesivo (non essendo neppure esplicitato quali mezzi la Regione intendesse azionare per il recupero del credito).
A norma dell’art. 11 c.p.a., in dispositivo viene indicato il giudice nazionale fornito di giurisdizione.
Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà  riproposto innanzi al Giudice civile, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese restano a carico dell’ente ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina, ex art. 11 c.p.a., in favore del Giudice ordinario.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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