Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Riconoscimento di infermità  dipendente da causa di servizio – Comitato di verifica – Accertamento della concausa determinante ed efficiente – Necessità  – Fattispecie

L’interpretazione consolidata della disciplina del riconoscimento dell’infermità  da causa di servizio individua quale presupposto necessario la dimostrazione che la prestazione di servizio sia stata causa o concausa “determinante” ed “efficiente” della patologia dichiarata in giudizio. La sussistenza dell’eziologia tra prestazione e infermità   deve essere accertata dal comitato di verifica anche nel caso in cui la patologia dichiarata in giudizio derivi da un’altra patologia pregressa, già  riconosciuta come dipendente da causa di servizio. (Nella specie, è stato annullato in quanto affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione il D.M. con il quale, sulla base del parere del comitato di verifica che aveva  omesso di accertare la predetta eziologia tra la patologia pregressa e quella oggetto del giudizio, il Ministero dell’Interno ha negato il riconoscimento dell’infermità  al ricorrente).

N. 00591/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2007, proposto da: 
D’Ademo Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Chiummarulo, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del Tar Puglia; 

contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, rappresentata difesa dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
– del D.M. n.826 con il quale il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, n, non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l’infermità  n.2 “Gonartrosi dx in ginocchio varo”;
– ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno – Dip.Vigili del Fuoco,Socc.Pubb.-Dif.C;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Maria Morelli, su delega dell’avv. G. Chiummarulo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il D.M. n.826, con il quale il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l’infermità  diagnosticata al ricorrente “Gonartrosi dx in ginocchio varo”;
L’odierno ricorrente ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento, deducendo la Violazione dell’art. 57 del D.P.R. 686/57, del D.P.R. 3/57, della L. n.469/61, d del D.P.R. n. 461/2001, del d.lgs. n. 217/2005, dell’art. 16 del d.lgs. 165/2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando l’ampia discrezionalità  tecnica delle valutazioni espresse dal Comitato di verifica per le cause di servizio, a suo dire sottoposte a sindacato di legittimità  limitato alle ipotesi di manifesta irragionevolezza, inattendibilità  ed illogicità , non ricorrenti nella fattispecie per cui è causa.
All’udienza pubblica del 5 maggio 2011, altro Collegio di questa Sezione, con ord. n. 1098/2011, disponeva con ordinanza istruttoria n. 1098/2011 la nomina di un verificatore, poi sostituito con successiva ordinanza n. 1366/2011 al fine di accertare se l’infermità  di “Gonartrosi dx in ginocchio varo ” possa dirsi riconducibile sotto il profilo eziologico quale causa o concausa di servizio rispetto alle mansioni svolte a titolo continuativo dal ricorrente di Capo Reparto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”,avendo riscontrato che dalla documentazione, prodotta in giudizio, anche in base alla letteratura clinica, appariva ipotizzabile un rapporto di causa ed effetto tra le mansioni svolte dal sig. D’Ademo e l’infermità  “Gonartrosi dx in ginocchio varo” in contrasto con quanto accertato dal Capo Dipartimento Ministero dell’Interno, nonchè dal Comitato di Verifica per le cause di servizio (delibera n.17647/2005 del 21 novembre 2006), atto impugnato con il ricorso in epigrafe.
Dopo il deposito della richiesta verificazione in data 9 dicembre 2011, all’udienza pubblica del 2 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La verificazione disposta dal Collegio ha ritenuto che la gonartrosi incidente sull’odierno ricorrente è riconducibile sotto il profilo eziologico alla prima minescectomia, subita dopo il 1979, a sua volta già  riconosciuta quale dipendente da causa o concausa di servizio in relazione all’infortunio patito dal sig. D’Ademo.
Secondo giurisprudenza consolidata, le infermità  e le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente (allorchè connotano la genesi della malattia) e determinante (allorchè i fatti di servizio assurgono a ruolo di elementi preponderanti ed idonei ad influire sul determinismo del male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto o non si sarebbe aggravato (così T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 23 agosto 2007, n. 1985, in termini T.A.R. Lazio Roma sez I 3 aprile 2008, n. 2828) con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche quali “disagi e fatiche inevitabili del servizio, clima freddo ed umido ed altre tipiche circostanze connesse al servizio prestato” (T.A.R. Marche sez I 11 luglio 2006, n. 534, T.A.R. Lazio Roma sez I 3 aprile 2008, n. 2828).
Alla luce delle suesposte valutazioni, il provvedimento impugnato risulta illegittimo per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio con delibera del 21 novembre 2006, richiamato per relationem nell’impugnato decreto ministeriale, ha omesso di considerare l’incidenza della prima minescectomia, subita dopo il 1979 dal ricorrente, già  riconosciuta dipendente da causa di servizio, e quindi di pronunciarsi con certezza se tale intervento sia stato concausa efficiente e determinante della patologia lamentata.
Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione intimata e per essa del Comitato di Verifica per le cause di servizio di sottoporre l’odierno ricorrente a nuova valutazione, tenendo conto della disposta verificazione, depositata in giudizio e dei criteri di cui in sentenza.
Le spese, comprensive dei costi di verificazione, seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, quantificate in 1.500 euro, oltre accessori di legge, nonchè al pagamento per prestazioni professionali in favore del verificatore Prof. Alessandro Dell’Erba, da quantificarsi in 900 euro oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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