1. Pubblico impiego – Concorso – Concorso universitario – Giudizio di idoneità  – Sindacato del G.A. – Limiti.


2. Pubblico impiego – Concorso – Commissione giudicatrice – Mancata specificazione dei criteri previsti dal bando – Legittimità  – Fattispecie 


3. Pubblico impiego – Concorso – Valutazione dei titoli – Procedura di valutazione comparativa – Omessa valutazione dei titoli – Conseguenze


4. Pubblico impiego – Concorso – Procedura di valutazione comparativa – Criteri di valutazione dei titoli – Principio della “congruenza” – Necessaria applicazione

1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il sindacato giurisdizionale sul giudizio di idoneità  formulato dalla commissione giudicatrice nelle procedure per la valutazione comparativa finalizzate alla copertura di un posto di ricercatore universitario, in quanto espressione della discrezionalità  tecnica riconosciuta all’Amministrazione, deve essere circoscritto alle ipotesi di errore di fatto, palese illogicità  e manifesta carenza valutativa.


2. La mancanza specificazione dei criteri di valutazione previsti dal bando può ritenersi giustificata e, comunque, non può essere elevata a vizio di legittimità , qualora si tratti di procedimento concorsuale caratterizzato dalla complessità  del giudizio di valore da rendere su opere e lavori di tipo intellettuale e scientifico.


3. Diversamente dalla generalità  delle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, laddove la parte ricorrente ha l’onere di provare l’incidenza della mancata valutazione di titoli sul risultato finale, nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario, la mancata ingiustificata valutazione di titoli attinenti e rilevanti può condurre all’illegittimità  dell’intera procedura. Detta omissione, infatti, concreta deviazione dai criteri posti dalla lex specialis in tema di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, oltre che dagli stessi fondamentali principi di imparzialità  e parità  di trattamento propri di ogni valutazione comparativa (nella specie, era stata esclusa dalla valutazione una pubblicazione del ricorrente in quanto non sarebbe stato distinguibile il suo apporto, laddove la collaborazione degli altri due coautori del testo era limitata a tre e cinque pagine, nell’ambito di un volume recante 171 pagine). 


4. In materia di reclutamento dei professori universitari di ruolo, ma anche dei ricercatori, la congruenza dell’attività  svolta rispetto al settore scientifico-disciplinare messo a concorso è uno dei parametri specificamente individuati dall’art. 4 comma 2, lett. c), D.P.R. n. 117/2000 per misurare il profilo scientifico dei candidati, ragione per cui tale aspetto può e deve essere adeguatamente tenuto in considerazione in sede di valutazione comparativa, tanto che non risulta contraddittorio nè irragionevole preferire un’attività  scientifica buona, ma fortemente attinente rispetto al settore scientifico disciplinare oggetto del concorso, ad un’attività  scientifica ottima, ma settoriale e quindi, sensibilmente meno attinente.

N. 00595/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01019/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2011, proposto da: 
Valentina Castagnolo, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio, in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

contro
Politecnico di Bari, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Hilde Grazia Teresita Romanazzi, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Campanella, con domicilio eletto presso A. Daprile, in Bari, via A.Gimma n. 147; 

per l’annullamento
– del decreto del Rettore del Politecnico di Bari n. 124 del 3.3.2011 con cui sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà  di Architettura del Politecnico di Bari, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/17 “Disegno”, bandita con decreto rettorale n. 388 del 14.9.2009, ed è stata dichiarata vincitrice della procedura l’arch. Hilde Grazia Teresita Romanazzi;
– del parere della commissione consultiva di cui al decreto rettorale n. 279/2010, di regolarità  della predetta procedura;
– di tutti gli atti della commissione giudicatrice e, segnatamente, dei verbali n. 1 del 24.11.2010 (predeterminazione dei criteri di massima);
– del verbale n. 2 del 17.1.2011 (esame e verifica dei titoli presentati dai candidati per verificarne la corrispondenza rispetto a quelli indicati nella domanda);
– del verbale n. 3 del 18.1.2011, 19.1.2011, 14.2.2011 e 15.2.2011 (discussione dei titoli, valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, giudizi individuali e giudizi collegiali) del verbale n. 4 del 15.2.2011 e 16.2.2011 (valutazione comparativa e dichiarazione del vincitore), e relativi giudizi complessivi espressi dalla commissione; relazione riassuntiva del 16.2.2011;
– di tutti i giudizi espressi dalla commissione nel corso della procedura comparativa;
– di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il provvedimento di nomina in ruolo della vincitrice del concorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari e di Hilde Grazia Teresita Romanazzi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 i difensori avv.ti Luigi D’Ambrosio, Ines Sisto e Giovanni Campanella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. L’architetto Valentina Castagnolo, odierna ricorrente, ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà  di Architettura del Politecnico di Bari, bandito con decreto rettorale n. 388 del 14 settembre 2009.
Con successivo decreto rettorale n. 124 del 3 marzo 2011, sono stati approvati gli atti della procedura e dichiarata vincitrice l’arch. Hilde Grazia Teresita Romanazzi, poi nominata in ruolo il 30 marzo 2011.
La ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento concorsuale in oggetto, in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:
I) violazione di legge (art. 1 e segg. D.P.R. 23.3.2000 n. 117, art. 1 comma 7 D.L. 10.11.2008 n. 180 conv. in L. 9.01.2009 n.1, anche in relazione al D.M. 28.07.2009 n. 89, art. 3 L. 241/90); violazione dei principi di buon andamento e imparzialità  della p.A.; dei principi generali in materia di motivazione nelle valutazioni comparative; eccesso di potere per erronea presupposizione ed illogicità  manifesta: la commissione esaminatrice avrebbe omesso di effettuare la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, richiamandosi soltanto ai generici criteri di cui al D.M. n. 89/2009, in violazione dell’art 4 comma 1 D.P.R. 23.3.2000 n. 117 impositivo della fissazione dei criteri di massima; ne conseguirebbe l’impossibilità  di stabilire in base a quali parametri sia stato poi espresso il giudizio della commissione;
II) violazione sotto distinto profilo degli artt. 1 e segg. D.P.R. 23.3.2000 n. 117, dell’art. 1 comma 7 d.l. 10.11.2008 n. 180 conv. in L. 9.01.2009 n.1 anche in relazione al D.M. 28.07.2009 n. 89, dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento, erronea presupposizione, illogicità  manifesta: molteplici titoli attinenti prodotti dalla ricorrente non sarebbero stati nè citati nè valutati nella scheda riepilogativa predisposta dalla commissione, con conseguente evidente travisamento;
III) violazione degli artt. 1 e segg. D.P.R. 23.3.2000 n. 117, dell’art. 1 comma 7 D.L. 10.11.2008 n. 180 conv. in L. 9.01.2009 n.1, anche in relazione al D.M. 28.07.2009 n. 89, dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per travisamento, erronea presupposizione ed illogicità  manifesta: la mancata valutazione dell’unica monografia scritta dall’arch. Castagnolo “Architettura e Paesaggio. Le torri nel territorio a nord di Bari” sarebbe del tutto ingiustificata, da una parte ben essendo facilmente distinguibile il contributo fornito dalla ricorrente quale unica autrice, dall’altra essendo il giudizio di “non scientificità ” dell’opera stessa del tutto immotivato;
IV) violazione degli artt. 1 e segg. D.P.R. 23.3.2000 n. 117, dell’art. 1 comma 7 D.L. 10.11.2008 n. 180 conv. in L. 9.01.2009 n. 1, anche in relazione al D.M. 28.07.2009 n. 89, dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per travisamento, erronea presupposizione ed illogicità  manifesta: la valutazione dell’attività  della controinteressata sarebbe del tutto erronea, poichè interamente riconducibile al diverso settore disciplinare ICAR/14, cui afferisce sia il dottorato di ricerca conseguito che l’attività  didattica esercitata; la commissione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui valutare positivamente titoli e pubblicazioni scientifiche esclusivamente attinenti al settore ICAR/14, in presenza di una candidata, quale la ricorrente, in possesso di titoli scientifici e didattici esclusivamente attinenti al settore ICAR 17 posto a concorso;
V) violazione sotto distinto profilo degli artt. 1 e segg. D.P.R. 23.3.2000 n. 117, dell’art. 1 comma 7 D.L. 10.11.2008 n. 180 conv. in L. 9.01.2009 n.1 anche in relazione al D.M. 28.07.2009 n. 89, dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento, erronea presupposizione, illogicità  manifesta: il giudizio della commissione, al di là  delle formule di stile esplicitate, sarebbe del tutto carente sotto il profilo comparativo in relazione ai titoli e alle pubblicazioni.
Si costituivano sia il Politecnico di Bari, che la controinteressata arch. Romanazzi, vincitrice del concorso.
Rilevava l’Amministrazione, in sintesi, l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, richiamandosi ai limiti del sindacato di legittimità  del g.a. in merito alle valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici in concorso a ricercatore universitario e, comunque, evidenziando la piena sufficienza di una valutazione “globale ed unitaria” delle pubblicazioni, senza necessità  di una analitica disamina, come invece pretenderebbe la ricorrente.
La difesa dell’arch. Romanazzi, a sua volta, sottolineava, in sintesi, l’uniformità  dell’operato della commissione, perchè non erano stati valutati molti titoli anche di altri candidati, ivi compresi i propri. Quanto alla mancata valutazione della monografia “Architettura e Paesaggio. Le torri nel territorio a nord di Bari,” essa dipenderebbe dalla circostanza che l’opera non sarebbe una pubblicazione scientifica, bensì una “curatela”, senza possibilità  di distinguere il contributo fornito da ciascun candidato. Dissentiva, inoltre, dall’asserita riconduzione dell’attività  scientifica al settore disciplinare ICAR/14, come rilevabile anche dal giudizio individuale espresso dal commissario prof. Docci, e rimarcava come la valutazione comparativa de qua non implichi affatto un confronto “a coppie” tra singoli candidati.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 25 gennaio 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
3. Con il ricorso in epigrafe l’ arch. Valentina Castagnolo impugna gli atti del procedimento di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà  di Architettura, contestando sia l’omessa predeterminazione da parte della commissione di criteri di valutazione dei titoli valutabili ad integrazione del D.M. 89/2009, sia il contenuto delle valutazioni finali effettuate, in riferimento tanto alla propria posizione che a quella della controinteressata.
4. Preliminarmente, ritiene il Collegio di richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5 aprile 2007, n. 1008; id., sez III, 17 settembre 2009, n. 2092) in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale sul giudizio di idoneità  formulato dalla commissione giudicatrice nelle procedure concorsuali del tipo di quella per cui è causa (e/o per l’assegnazione di cattedre universitarie) quale espressione della discrezionalità  tecnica riconosciuta all’Amministrazione, circoscritto alle ipotesi di errore di fatto, palese illogicità  e manifesta carenza valutativa (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2003, n. 1309; id., 12 febbraio 2001, n. 664; id., 25 marzo 1997, n. 488; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 10 gennaio 2007, n. 50; id., 24 febbraio 2005, n. 758; T.A.R. Veneto, sez. I, 21 aprile 2004, n. 1151; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 3 marzo 1999, n. 1999).
Il sindacato del giudice amministrativo non può impingere nel merito della valutazione tecnica effettuata (T.A.R. Puglia, Bari, sez II, 5 febbraio 2008, n. 149; id., sez III, 17 settembre 2009, n. 2092) anche in considerazione che il predetto giudizio, non prefigurabile attraverso schemi rigidi, esige duttilità  secondo i canoni propri della scienza e del sapere in generale, ed è compatibile solo con la prudenza dell’interprete il quale, di volta in volta, verifica nella forma dell’eccesso di potere per illogicità  macroscopica o manifesta – che costituisce il limite del suo sindacato giurisdizionale – l’attendibilità  e la corretta applicazione di esso (giudizio) senza sovrapporvisi, con l’intento evidente di preservarne “il merito”.
Tali principi, dai quali il Collegio non ritiene doversi discostare – pur nel contesto del fenomeno del progressivo ampliamento del sindacato giurisdizionale di legittimità  sulla discrezionalità  tecnica (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 20 aprile 2009, n.2384) – appaiono utilizzabili per tutte le doglianze rivolte avverso l’applicazione asseritamente erronea dei criteri valutativi prestabiliti nel bando e dalla stessa commissione, rappresentando i giudizi individuali solo il punto di partenza della discussione collegiale e cioè un momento destinato ad essere assorbito e superato dalla fase collegiale della procedura (ex multis Consiglio di Stato sez. VI 13 maggio 2003 n.2531; id. sez VI 12 maggio 2004, n.2991; id. sez. VI 14 gennaio 2003, n.116; id. sez VI 29 aprile 2009, n.2705), con la precisazione che “non occorre valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo, finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica” (Consiglio di Stato, sez VI, 29 aprile 2009, n.2705).
5. Ciò premesso, non ritiene il Collegio fondate, nella fattispecie per cui è causa, le doglianze sub I) relative alla mancata predeterminazione da parte della commissione dei criteri di valutazione dei titoli, ad integrazione dei criteri normativi “standard” codificati dal d.m. n. 89/2009.
Benchè la soluzione prescelta dalla commissione di limitarsi alla reiterazione dei criteri di cui al citato D.M. non appaia certo ottimale, non risultando fissati valori preferenziali delle singole “voci” valutative, può condividersi quanto controdedotto dall’Amministrazione, secondo cui la mancanza di parametri maggiormente analitici può ritenersi giustificata – e comunque non elevabile a vizio di legittimità  – in considerazione dello specifico procedimento concorsuale, caratterizzato dalla complessità  del giudizio di valore da rendere su opere e lavori di tipo intellettuale e scientifico (Consiglio di Stato, sez VI, 30 giugno 2011 n. 3884).
Ragion per cui, la mancata elaborazione di criteri ulteriori rispetto a quelli standard recepiti nel bando non rileva ai fini della legittimità  del procedimento seguito. A tali conclusioni, d’altronde, è già  pervenuta la giurisprudenza (T.A.R. Puglia, Bari, sez I, 11 aprile 2006 n. 1274; Consiglio di Stato, 30 giugno 2011 n. 3884) pur se in riferimento a procedure comparative per la copertura di posti di professore universitario ordinario.
6. Risultano invece fondate le censure sub III) inerenti il contenuto dei giudizi effettuati.
Innanzitutto, risulta palesemente erronea ed irragionevole la mancata valutazione, a danno della ricorrente, della monografia “Architettura e Paesaggio. Le torri nel territorio a nord di Bari” in quanto ritenuta “priva di carattere scientifico: scheda a tre nomi con contributo individuale indistinguibile.”
Dal volume originale depositato in giudizio emerge chiaramente la riferibilità  dell’opera esclusivamente all’arch. Castagnolo (unica autrice) con due contributi di altri autori, ben evidenziati tanto nell’indice che in ciascun paragrafo e, tra l’altro, del tutto circoscritti sotto il profilo quantitativo (cinque più tre pagine) nel contesto generale (171 pagine) della pubblicazione.
Pertanto, l’asserita non distinguibilità  dei contributi dei coautori risulta manifestamente irragionevole, ictu oculi erronea, se non del tutto arbitraria.
Nè può tantomeno condividersi l’ulteriore motivazione, del tutto apodittica, circa il preteso carattere non scientifico dell’opera. A parte l’evidente decifit motivazionale dell’asserzione, vizio di per sè invalidante (art 3 L. 241/90), ritiene il Collegio evidente l’irragionevolezza del percorso logico-valutativo seguito, quale ulteriore indice sintomatico di eccesso di potere. La monografia scritta dalla ricorrente risulta infatti focalizzata proprio sugli strumenti del “rilievo e della rappresentazione”, vale a dire in stretta attinenza al settore disciplinare (ICAR/17 “disegno”) del posto messo a concorso.
L’omessa valutazione di tale titolo costituisce di per sè indice sintomatico dell’eccesso di potere in cui è incorsa la commissione, indipendentemente da qualsiasi prova di resistenza ai fini della verifica dell’interesse al ricorso. Infatti, diversamente dalla generalità  delle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, laddove la parte ricorrente ha l’onere di provare l’incidenza della mancata valutazione di titoli sul risultato finale (ex multis T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 8 luglio 2010, n. 2913; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 1 dicembre 2010, n. 26512), nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore universitario, la mancata ingiustificata valutazione di titoli attinenti e rilevanti può condurre all’illegittimità  dell’intera procedura.
Infatti, detta omissione concreta deviazione dai criteri posti dalla lex specialis in tema di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, oltre che dagli stessi fondamentali principi di imparzialità  e parità  di trattamento propri di ogni valutazione comparativa; inoltre, nella specie, essa rappresenta indice, secondo l’id quod plerumque accidit, di un possibile diverso esito della valutazione “globale e complessiva” del profilo scientifico della candidata, in quanto riguarda l’unica monografia prodotta dall’interessata.
7. Parimenti fondata è la censura sub IV) di eccesso di potere sotto i profili di difetto di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità , mossa nei confronti della valutazione dei titoli effettuati in favore della controinteressata.
Dalla documentazione depositata in giudizio, emerge come quasi tutta la produzione scientifica dell’arch. Romanazzi sia riconducibile al settore scientifico-disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, cui afferisce sia il dottorato di ricerca conseguito, che l’attività  didattica esercitata. Le contrarie affermazioni di un componente della commissione (prof. Docci) risultano smentite per tabulas dalla documentazione agli atti, laddove emerge che il modulo di “composizione architettonica” tenuto dalla controinteressata nell’ambito del “laboratorio di progettazione architettonica” appartiene al settore scientifico disciplinare ICAR/14.
E’ ampiamente condivisibile la tesi difensiva dell’Amministrazione secondo cui la partecipazione alla procedura comparativa non è comunque riservata a coloro i quali dimostrino di aver svolto attività  esclusivamente nel settore scientifico-disciplinare ICAR/17 “Disegno”. Ciò premesso, non può ignorarsi che qualora la commissione accordi preferenza ad attività  di un candidato riconducibile al settore ICAR/14, debba quantomeno compiutamente esplicitare, per elementari ragioni di trasparenza e coerenza logica: a) l’eventuale o meno affinità  tra i due diversi settori scientifico-disciplinari; b) le ragioni per cui si opti per l’assegnazione di un posto di ricercatore, nel settore scientifico-disciplinare ICAR/17, a candidata in possesso di esperienza scientifica maturata pressochè interamente nel settore ICAR/14.
In materia di reclutamento dei professori universitari di ruolo, ma anche dei ricercatori, la congruenza è uno dei parametri specificamente individuati dall’art. 4 comma 2, lett. c), D.P.R. n. 117/2000 per misurare il profilo scientifico dei candidati, ragione per cui tale aspetto “può e deve essere adeguatamente tenuto in considerazione in sede di valutazione comparativa”(Consiglio Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 473) tanto che non risulta contraddittorio nè irragionevole preferire un’attività  scientifica buona, ma molto congruente rispetto al settore scientifico disciplinare oggetto del concorso, ad un’attività  scientifica ottima, ma settoriale e quindi, sensibilmente meno congruente.
Orbene, se è vero che, in linea di principio, ben possono essere valutate non solo le pubblicazioni scientifiche esattamente rientranti nel settore oggetto della procedura concorsuale, ma anche quelle congruenti con attività  interdisciplinari in cui rientra il settore oggetto del concorso (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 7 aprile 2010, n. 966; Consiglio Stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705 in riferimento a concorsi per l’accesso alla docenza universitaria) di tale circostanza la commissione deve debitamente tener conto in sede di giudizio finale.
Quanto poi alla diversità  tra i due settori scientifico – disciplinari, pur non essendo le classificazioni ministeriali tendenzialmente esaustive (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 02 luglio 2009, n. 3653) ha rilievo come il sopravvenuto D.M. 29 luglio 2011 n. 336 – pur non applicabile ratione temporis al procedimento de quo – nello stabilire le corrispondenze tra settori scientifico-disciplinari e settori concorsuali, ha nettamente ancora una volta tenuti distinti il settore ICAR/17, dal settore ICAR/14.
Ne consegue la fondatezza anche delle doglianze proposte nei confronti della valutazione finale del profilo scientifico della controinteressata, manifestamente irragionevole ed illogica.
8. Le considerazioni sin qui esposte evidenziano la fondatezza delle assorbenti censure relative all’operato valutativo della commissione esaminatrice, con effetto viziante del procedimento.
Ne discende l’illegittimità , in via derivata, del giudizio comparativo finale espresso dalla commissione, nella parte in cui presuppone la corretta e completa ricognizione degli elementi di fatto sui quali è formulato.
Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Ciò comporta la rinnovazione della procedura a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, conformandosi ai criteri di cui in motivazione.
Il riesame sarà  limitato alle candidate arch. Castagnolo e arch. Romanazzi.
Il Collegio ritiene opportuno, inoltre, che la nuova valutazione sia affidata ad una commissione avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009 n. 3882; id., sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4305, id., sez. IV, 18 ottobre 2006 n. 6196).
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, come da motivazione.
Condanna il Politecnico di Bari e Hilde Grazia Teresita Romanazzi alla refusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, ciascuno in misura di 2.000,00 euro, oltre agli accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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