Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza  – Decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibilità 

Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini di legge acquista valore di cosa giudicata.  Lo stesso – quando viene pronunciato nei confronti di una pubblica amministrazione – consente al creditore, a fronte dell’inadempimento del debitore pubblico, di adire il giudice amministrativo in sede di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., c. 1, lett. c), al pari di ciò che avviene nel caso di sentenze di condanna dell’A.G.O. passate in giudicato.


* La sentenza n. 598 è identica nella massima

N. 00603/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02064/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2011, proposto da: 
Michele Rabbaglietti e Anna Maria Scognamiglio, entrambi rappresentati e difesi dall’avv.to Claudio Iadarola, con domicilio eletto presso Tommaso Romito, in Bari, piazza Luigi di Savoia, 5; 

contro
Comune di Foggia; 

per l’ottemperanza
dei decreti ingiuntivi n. 343 del 3 aprile 2009 e n. 8 del 10 gennaio 2011, non opposti ed esecutivi, emessi dal Tribunale civile di Foggia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 per le parti il difensore avv.to Giovanni Vittorio Nardelli, per delega dell’avv.to Claudio Iadarola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 343 del 3/7 aprile 2009, non opposto e reso esecutivo il 19 novembre 2009, il Tribunale civile di Foggia ha ingiunto al Comune di Foggia il pagamento in favore degli odierni ricorrenti, della somma di euro 1.831,56, oltre interessi sino all’effettivo soddisfo, per mancato pagamento canoni di locazione, nonchè dell’ulteriore somma pari a complessivi 505 euro, di cui 43 per spese, 352 per diritti e 110 per onorari.
Con successivo decreto ingiuntivo n. 8 del 10/11 gennaio 2011, parimenti non opposto e reso esecutivo il 26 aprile 2011, il Tribunale civile di Foggia ha nuovamente ingiunto al medesimo Comune il pagamento in favore degli odierni ricorrenti della somma di euro 775,83 oltre interessi sino all’effettivo soddisfo, nonchè della ulteriore somma pari a complessivi 224,50 euro, di cui 24,50 per spese, 140 per diritti e 60 per onorari.
I ricorrenti provvedevano altresì, per le suddette somme, a notificare atto di precetto nei confronti dell’Amministrazione comunale, senza ricevere alcun pagamento.
Pertanto, i ricorrenti adivano questo T.a.r. per l’ottemperanza dei due suesposti decreti ingiuntivi, unitamente alle spese accessorie successive, pari a complessivi 544,80 euro relativamente al decreto n. 343/09, e a complessivi 467,20 quanto al decreto n. 8/2011 (comprensive di spese di registrazione, copie conformi, notifiche, diritti, r.s.g., c.n.a.p. ed i.v.a.)
Ciò premesso, il predetto ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, legittimamente i ricorrenti si sono rivolti al giudice amministrativo, competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., a fronte di decreti ingiuntivi esecutivi e non opposti.
Invero, l’art 112 c. 1 lett c) del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, consente l’azione di ottemperanza innanzi al g.a. delle sentenze passate in giudicato e “degli altri provvedimenti ad esse equiparati del g.o.”, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, ai provvedimenti giudiziari equiparati al giudicato. Ai sensi dell’art 656 c.p.c., il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale, quanto meno in riferimento alla statuizione conclusiva di condanna (ex multis Cassazione 21 novembre 1997 n.11641; id. 24 novembre 2000 n.15178) per cui è decisione pacificamente suscettibile di essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza.
D’altronde, già  nel periodo antecedente l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, la giurisprudenza era pacifica nell’ammettere il giudizio di ottemperanza di cui agli artt. 37, legge Tar e 27 n. 4, T.U. Cons. Stato per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi (ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 marzo 2011, n. 2251; T.A.R. Calabria Catanzaro 7 febbraio 2011, n.287; Consiglio di Stato 8 settembre 2011, n. 5045);
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento da parte del Comune di Foggia ai decreti ingiuntivi in esame, la domanda deve essere pertanto accolta, anche in riferimento alle documentate spese accessorie successive alla emanazione dei decreti ingiuntivi. Sul punto, sono dovute in sede di giudizio per l’ottemperanza le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonchè le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, diversamente dalle spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.a., poichè l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 114 c.p.a., è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 marzo 2011, n. 287; T.A.R. Campania Napoli sez IV 24 maggio 2011, n. 2819).
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Comune di Foggia di pagare ai ricorrenti le somme di cui ai decreti ingiuntivi 343/2009 e 8/2011 del Tribunale civile di Foggia indicati in precedenza, unitamente agli interessi legali e alle suesposte spese accessorie.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Per il caso di persistente inadempienza del Comune di Foggia, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del segretario generale di questo Tribunale, con facoltà  di delega, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione dei menzionati decreti ingiuntivi in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Il relativo compenso, forfetariamente determinato in € 1.000,00, è posto a carico del Comune di Foggia.
Vanno altresì poste a carico del predetto Comune le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo
Deve infine essere disposto l’invio della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità  amministrativa-contabile derivante dalla condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ordina al Comune di Foggia di dare integrale esecuzione a quanto statuito nei decreti ingiuntivi n. 343/09 e 8/11 del Tribunale civile di Foggia e di pagare le somme sopra specificate in favore di Michele Rabbaglietti e Anna Maria Scognamiglio, oltre a spese accessorie successive, nel termine indicato in motivazione.
Nomina quale commissario ad acta il segretario generale di questo Tribunale, con facoltà  di delega, il quale provvederà , entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione dei richiamati decreti ingiuntivi in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di trenta giorni.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore dei ricorrenti, oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto, forfettariamente determinato in € 1.000,00.
Dispone l’invio di copia della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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