Processo amministrativo  – Contratti pubblici  – Preavviso di ricorso – Funzione deflattiva – Effetti

Qualora sia stato proposto ricorso giurisdizionale e contestualmente sia stato indirizzato alla Stazione appaltante il preavviso di ricorso, il comportamento processuale del ricorrente deve essere improntato a salvaguardare la funzione deflattiva attribuita dall’art. 243 bis del d. lgs. 163/2006 all’istituto in questione. (Nel caso di specie, l’accoglimento del preavviso di ricorso è giunto nelle more della decorrenza del termine per il deposito del ricorso giurisdizionale, depositato, tuttavia, prematuramente rispetto al giorno di scadenza. Ne è scaturita la compensazione delle spese dichiarata con la cessata materia del contendere, nonostante la soccombenza virtuale dell’Amministrazione resistente).

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N. 00604/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01568/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2011, proposto da:
Universus CSEI – Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione, Associazione SIGEA Società  Italiana di Geologia Ambientale, in proprio e quali, rispettivamente, capogruppo e mandante del costituendo raggruppamento con l’Università  di Bari e l’Università  di Genova, entrambi rappresentati e difesi dall’avv.to Anna Chiara Vimborsati, con domicilio eletto presso Anna Chiara Vimborsati, in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv.to Marina Altamura, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro 31/33, presso l’Avvocatura Regionale;
nei confronti di
– RTI Servizi Informazione Territoriale s.r.l.;
– Geo Tecnologie;
– Nuova Avioriprese s.r.l. ;
– Geotec s.r.l.;
per l’annullamento
previa sospensiva
– della determinazione della Regione Puglia di esclusione del costituendo raggruppamento tra Universus CSEI, Sigea, Università  di Bari ed Università  di Genova, dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricognizione e verifica del patrimonio geologico esistente, per l’individuazione dei geo-siti e delle emergenze, al fine di dare attuazione alla l.r. n. 33/2009 – Azione 4.4.1. – Linea 4.4. – Asse IV – P.O. FESR 2007 – 2013 – comunicata con nota prot. n. AOO 150 19/07/2011 n. 4219 a firma del Dirigente dell’Area Organizzazione e Riforma;
– nonchè di ogni altro atto ai predetti presupposto, conseguente o connesso, ivi espressamente incluso, in quanto occorrer possa, il verbale n. 1 della seduta pubblica della Commissione giudicatrice del 14.7.2011;
– nonchè, in parte qua e per quanto occorrer possa, della disciplina di gara con riferimento alla disposizione di cui all’art 5.1 lett. f), se ed in quanto dovesse essere intesa nel senso di consentire, quale esclusiva modalità  di produzione di atto di delega alla firma del modulo di domanda da parte del Rettore dell’Università  partecipante (Genova) al costituendo raggruppamento temporaneo, la allegazione di documento originale o reso conforme ai sensi di legge.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Vista l’istanza depositata il 23 settembre 2011, con la quale parte ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 i difensori avv.ti Anna Chiara Vimborsati e, per delega dell’avv.to Marina Altamura, Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
– con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato rispettivamente in data 18 e 26 agosto 2011, viene chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione del costituendo raggruppamento tra il Consorzio Universus CSEI e l’associazione SIGEA, odierni ricorrenti, con l’Università  di Bari e l’Università  di Genova, dalla gara in epigrafe indicata, deducendo articolate censure sia di violazione di legge, che di eccesso di potere sotto diversi profili;
– con informativa ex art. 243-bis D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m. “Codice contratti pubblici” acquisita al protocollo della Regione Puglia in data 11 agosto 2011, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento in autotutela della disposta esclusione e l’immediata riammissione;
– con nota del 26 agosto 2011, anticipata a mezzo fax in pari data ai ricorrenti, il dirigente regionale ha provveduto ad accogliere tempestivamente la suddetta istanza, annullando l’esclusione e riammettendo alla gara il costituendo raggruppamento temporaneo;
– con istanza depositata il 23 settembre 2011, la difesa dei ricorrenti domanda conseguentemente la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite;
– la Regione Puglia, invece, ha chiesto che le spese di giudizio gravino a carico del ricorrente Consorzio, rappresentando che, dopo aver avviato l’informativa di cui all’ art. 243-bis Codice Contratti, esso non ha atteso il termine di 15 gg ivi previsto per il deposito del ricorso, ancora ampiamente pendente ex art. 45 cod. proc. amm, con ciò vanificando la finalità  deflattiva propria dell’istituto del c.d. “preavviso di ricorso”;
– all’udienza pubblica del 25 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ritenuto che:
– la riammissione alla gara in favore del costituendo raggruppamento temporaneo è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, verificandosi la “piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata” (ex multis Consiglio di Stato sez V, 12 dicembre 2009, n.7800; id. sez V, 5 marzo 2010, n.1280) consistente, nella fattispecie, nella partecipazione alla gara e nel ripristino della chance di aggiudicazione;
– pertanto, ai sensi dell’art. 34, comma 5 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
– sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto parte ricorrente, con il prematuro deposito del ricorso rispetto al termine previsto dall’art. 243-bis Codice contratti, ha colpevolmente vanificato la funzione deflattiva del “preavviso di ricorso”, potendosi agevolmente evitare il contenzioso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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