1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Fermo di leva prolungata – Premio di congedamento – Indennità  – Presupposti


2. Leggi decreti e regolamenti – Interpretazione – Limitazione diritto – Espressa previsione – Necessità 

1. Il riconoscimento del premio di congedamento – avente funzione chiaramente indennitaria, finalizzata a favorire il ricollocamento lavorativo nella società  civile dei militari che abbiano sottoscritto il fermo di leva prolungata – non richiede il completo assolvimento del periodo di ferma prolungata.


2. In mancanza di espressa menzione nel testo di legge, non possono individuarsi elementi preclusivi o limitativi al riconoscimento  di un diritto (Nella specie, il TAR ha accolto il ricorso proposto dal militare in congedo, affermato che il premio di congedamento è collegato dalla legge alla cessazione del rapporto con la struttura militare senza che sia prescritto, quale requisito ulteriore per accedere al beneficio,  il completo assolvimento del periodo di  ferma prolungata).

N. 00611/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01060/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2009, proposto da Massimiliano Cannillo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Ricciardella e Francesco Piancone, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Minervini in Bari, via Piccinni, 66; 

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento dello VIII Reggimento genio guastatori Folgore di Legnago, protocollo M.D.E. 24005/3630, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza inviata dal ricorrente per ottenere la corresponsione del premio di congedamento di cui all’articolo 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958;
di tutti gli atti presupposti, conseguenti correlati, ancorchè non conosciuti;
per l’accertamento del diritto
del signor Massimiliano Cannillo a percepire il premio di congedamento previsto dall’articolo 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958
e per la condanna
del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore del ricorrente del premio di congedamento, pari a due volte l’ultima mensilità  percepite per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi di servizio prestato, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi calcolati sulle somme rivalutate.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Francesco Piancone, Cristina Ricciardella e Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. Il ricorrente ha prima prestato servizio per un anno in qualità  di volontario in ferma annuale ed è stato poi trattenuto quale volontario in ferma breve, completando il periodo triennale di ferma di leva prolungata (con l’acquisizione del grado di caporalmaggiore).
Alla scadenza della ferma triennale è stato ammesso al trattenimento in servizio per ulteriori due anni a partire dal giorno 8 gennaio 2007. In data 8 ottobre 2007 è stato collocato in congedo illimitato per proscioglimento dalla ferma a domanda, presentata perchè assunto presso una ditta di Bari.
Ha chiesto perciò il premio di congedamento, che gli è stato negato con nota 10 giugno 2008 dello VIII RGT Folgore, sul presupposto che, spettando il premio al termine della ferma ed essendo stata la medesima (obbligatoria ai sensi dell’articolo 6, lettera B), del decreto legislativo 275/2006) interrotta prima del termine, il soggetto sarebbe decaduto dal diritto.
La posizione della Difesa è stata ulteriormente chiarita con nota del Ministero – Direzione generale per il personale militare – I aprile 2009, secondo la quale “la ferma biennale prevista dall’art. 15 del D. Lgs. 215/01 assorbe la ferma breve inizialmente contratta così che la ferma volontaria sia da considerare nella sua unitarietà ; non si ritiene, quindi, possa essere riconosciuto il diritto ¦ alla corresponsione del beneficio”.
Invocando pronunce che in realtà  si sono occupate soprattutto (negandola) della spettanza del premio ai militari di leva passati in servizio permanente, il ricorrente sostiene che l’unico presupposto per maturare detto premio è il congedo.
La tesi opposta sulla quale insiste l’Amministrazione è che il congedo rappresenti un presupposto necessario ma non sufficiente del premio, dovendo anche essere completamente assolto il periodo di ferma per il quale il soggetto si è obbligato.
All’udienza del 9 febbraio 2012, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
B. Il ricorso dev’essere accolto.
L’art. 40, comma 1, della legge 24 dicembre 1986 n. 958 dispone che “ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all’atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l’ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato”.
Rispetto alla formulazione della norma si deve rilevare che l’interpretazione proposta dall’Amministrazione non trova riscontro nel tenore letterale della norma, che in alcun modo richiama il necessario completo assolvimento della ferma prolungata quale requisito per far sorgere il diritto al premio in questione. La norma collega la previsione di vantaggio all’intervento dell’atto di “congedamento”, cioè alla cessazione del rapporto con la struttura militare e precisa che il premio stesso è rapportato ad ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato (T.A.R. Toscana, Sez. I, 26 novembre 2008 n. 2985), svolgendo così una chiara funzione indennitaria in favore di chi debba ricollocarsi sotto il profilo lavorativo nella società  civile (Cons. Stato, Sez. III, 22 aprile 2010 n. 2642; Sez. IV, 29 maggio 2008 n. 2588; Sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7775)
Tutto lascia intendere che la volontà  legislativa sia quella di consentire il sorgere del relativo diritto anche in capo a chi abbia svolto solo parzialmente il servizio di leva prolungata, anche perchè un elemento preclusivo come quello individuato dall’Amministrazione, di ostacolo al sorgere di un diritto, avrebbe avuto bisogno di espressa menzione nel testo della legge.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso dev’essere accolto, con conseguente affermazione dell’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere al ricorrente il premio di congedamento rapportato al periodo di servizio utile dallo stesso svolto, oltre agli interessi legali sulle medesime somme.
Le spese seguono soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento dello VIII Reggimento genio guastatori Folgore di Legnago, protocollo M.D.E. 24005/3630 e condanna l’Amministrazione della Difesa a corrispondere al ricorrente il premio di congedamento rapportato al periodo di servizio utile dallo stesso svolto, oltre agli interessi legali sulle medesime somme.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, pari a euro 2.000,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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