Giurisdizione – Pubblico impiego – Graduatoria d’istituto per conferimento di supplenze – Giurisdizione del G.A. – Insussistenza

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie aventi ad oggetto le graduatorie per il conferimento di supplenze. In tali ipotesi, infatti, non si tratta di vera e propria procedura concorsuale, non essendo prevista alcuna prova di esame finalizzata alla comparazione dei candidati, ma un mero inserimento in graduatoria sulla base di titoli predeterminati per legge. Non opera, pertanto, la riserva in favore del G.A., prevista dall’art. 63, IV comma, del D. Lgs. n. 165/2001.

N. 00612/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2011, proposto da: 
Domenico Attademo, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Venezia, n. 14; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Accademia di Belle Arti di Foggia e Commissione di valutazione per la selezione pubblica, per titoli, per la formazione, integrazione ed aggiornamento delle graduatorie d’Istituto – insegnamento di Fotografia, per l’a.a. 2010/2011, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Anna Maria Salvatore, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Ferabecoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Coccioli in Bari, via S. Francesco D’Assisi, n. 15; 
Maria Luisa Dilillo – non costituita; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- del decreto direttoriale n. 1974 del 26.01.11, e relativi allegati, con cui l’Accademia di Belle Arti di Foggia ha approvato la graduatoria definitiva d’Istituto per l’insegnamento di “Fotografia” per l’a.a..2010/2011;
– di tutti gli atti ad esso presupposti e consequenziali o comunque connessi, in quanto lesivi ed ancorchè ignoti e, in particolare, del decreto direttoriale n. 1970 del 17.01.2011, con cui è stata nominata la Commissione di valutazione per la selezione pubblica, per titoli, per la formazione, integrazione ed aggiornamento delle graduatorie d’Istituto – insegnamento di Fotografia, per l’a.a. 2010/2011; del “Verbale della Commissione giudicatrice per la formazione della Graduatoria d’Istituto per l’insegnamento di Fotografia” del 19.01.2011, non recante numero di protocollo; delle schede di valutazione e dei giudizi espressi relativamente ai candidati Salvatore Anna Maria, Dilillo Maria Luisa, Attademo Domenico; del decreto direttoriale n. 1972 del 19.01.2011, a mezzo del quale è stata pubblicata la graduatoria provvisoria d’Istituto per l’insegnamento di “Fotografia”;
– del decreto direttoriale n. 760 del 20.09.2010 di indizione della selezione pubblica per titoli per la formazione, l’integrazione e l’aggiornamento di diversi insegnamenti, tra i quali “Fotografia” – insegnamento di I fascia;
– dell’eventuale contratto di insegnamento, sottoscritto dalla candidata prima classificata nella graduatoria definitiva in parola, Salvatore Anna Maria;
per l’accertamento del diritto del ricorrente ad occupare la prima posizione nella graduatoria definitiva su indicata e, conseguentemente, all’attribuzione tanto dell’incarico per l’insegnamento di Fotografia (I fascia) quanto degli emolumenti per esso previsti;
per il risarcimento del danno subito e subendo dal ricorrente a causa della illegittima attribuzione dell’incarico, almeno quantificabile negli emolumenti non corrisposti sin dalla decorrenza del contratto sottoscritto dall’attuale prima classificata; perdita di guadagno e di chance, danno all’immagine professionale del ricorrente, da determinarsi in misura equitativa, fatta salva la reintegrazione in forma specifica.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, della Commissione di valutazione e di Anna Maria Salvatore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 388 del 28 aprile 2011 con la quale si dà  atto della rinuncia all’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Libera Valla, su delega dell’avv. Marco Palieri e l’avv. Giuseppe Leotta, su delega dell’avv. Gabriele Ferabecoli; nessuno è comparso per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il 24 marzo 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 31 marzo 2011, il prof. Domenico Attademo ha chiesto l’annullamento del decreto direttoriale n. 1974 del 26 gennaio 2011, e relativi allegati, con cui l’Accademia di Belle Arti di Foggia ha approvato la graduatoria definitiva d’Istituto per l’insegnamento di “Fotografia” per l’a.s..2010/2011; ha chiesto altresì l’annullamento degli altri atti specificati in epigrafe nonchè l’accertamento del diritto di esso ricorrente ad occupare la prima posizione nella graduatoria definitiva su indicata e, conseguentemente, all’attribuzione tanto dell’incarico per l’insegnamento di Fotografia (I fascia) quanto degli emolumenti per esso previsti ed il risarcimento del danno da esso stesso ricorrente subito e subendo a causa della illegittima attribuzione dell’incarico, almeno quantificabile negli emolumenti non corrisposti sin dalla decorrenza del contratto sottoscritto dall’attuale prima classificata, perdita di guadagno e di chance, danno all’immagine professionale, da determinarsi in misura equitativa, fatta salva la reintegrazione in forma specifica.
A sostegno del gravame il prof. Attademo ha dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si sono costituiti a resistere in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, l’Accademia di Belle Arti di Foggia e la Commissione di valutazione per la selezione pubblica, per titoli, per la formazione, integrazione ed aggiornamento delle graduatorie d’Istituto – insegnamento di Fotografia, per l’a.a. 2010/2011, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Si è altresì costituita a resistere in giudizio la controinteressata, la prof.ssa Anna Maria Salvatore, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto del gravame.
Le parti hanno prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 23 aprile 2011 ha depositato la relazione illustrativa dell’Accademia di Belle Arti di Foggia dell’8 aprile 2011.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2011, con ordinanza n. 388, si è dato atto della rinuncia all’istanza incidentale di sospensione cautelare.
Alla udienza pubblica dell’8 marzo 2012 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione di difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, rilevata d’ufficio, ha indicato la questione medesima in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. invitando nel contempo i difensori presenti nell’udienza stessa, ad argomentare sul profilo di difetto di giurisdizione, dandone atto a verbale.
Alla medesima udienza pubblica dell’8 marzo 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio, confermando l’orientamento già  fatto proprio da questa Sezione, ritiene che nella fattispecie oggetto di gravame non possa trovare applicazione la clausola di riserva in favore del giudice amministrativo prevista dal comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 per le controversie in materia di “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, non trattandosi di vera e propria procedura concorsuale non essendo prevista alcuna prova d’esame finalizzata alla comparazione dei candidati, ma un mero inserimento in graduatoria sulla base dei titoli predeterminati per legge, e considerato altresì che nel caso di specie si controverte in merito all’inserimento di graduatorie finalizzate solo al conferimento di supplenze (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, n. 912 del 15 giugno 2011).
Quanto sopra emerge dall’art. 5 del bando recante criteri generali per la formazione della graduatoria che rimanda per la valutazione dei titoli, alla “Tabella di valutazione dei titoli per gli aspiranti a supplenza nelle Accademie delle Belle Arti”, riportata sinteticamente nell’articolo stesso, dal modello della domanda, versata in atti, che recita: “CHIEDE di essere ammess_ alla procedura di nuova inclusione o aggiornamento del punteggio (barrare la parte che non interessa) nella graduatoria d’istituto relativa all’anno accademico 2010/2011 per la cattedra di:..”, dai successivi artt. 6 e 7 e ancor più chiaramente dal contratto stipulato dalla controinteressata, la prof.ssa Anna Maria Salvatore, depositato in giudizio da parte resistente, che recita: “si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità  di professore supplente annuale di FOTOGRAFIA”.
L’affermazione della residuale giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione, contemplata dal d.lgs. n.165 del 2001, art. 63, comma 4, deve essere limitata, ad avviso del Collegio, a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento (cfr. Consiglio Stato Adunanza Plenaria, 12 luglio 2011, n. 11).
Il Collegio, infatti, ritiene che nel caso delle graduatorie per il conferimento di supplenze non essendo prevista alcuna attività  discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell’Amministrazione, ma un mero riscontro dell’effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti per l’individuazione di una procedura concorsuale (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, n. 703 dell’11 maggio 2011); quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della PA, tipici del datore di lavoro e non distinguibili, per natura, dagli analoghi poteri esercitabili da qualsiasi datore di lavoro privato, la posizione dell’interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro, in applicazione dell’art. 63, comma 1, del citato d. lgs. n. 165 del 2001 (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 giugno 2010, n. 1093).
La Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza 8 febbraio 2011, n. 3032, in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola (richiamata da Consiglio Stato Adunanza Plenaria, 12 luglio 2011, n. 11, cit.), ha ritenuto che, in sostanza, la controversia oggetto di gravame concernesse l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti; tale conclusione, ad avviso del Collegio, deve valere a maggior ragione per la fattispecie per cui è causa in quanto, come detto, si controverte in merito all’inserimento di graduatorie finalizzate solo al conferimento di supplenze e quindi non finalizzate alla assunzione.
Conclusivamente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.
La riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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