1. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Atto dovuto e vincolato – Ragioni


2. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Esercizio del potere sanzionatorio – Prescrizione – Non assoggettabilità 


3. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Destinatario

1. In materia urbanistica il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di interventi abusivi è rappresentato unicamente dalla accertata realizzazione dell’opera in assenza di permesso di costruire ovvero in totale o parziale difformità  da esso, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, si configura per l’Amministrazione come atto dovuto e vincolato.


2. In materia urbanistica l’esercizio del potere sanzionatorio da parte della p.a. non è soggetto a prescrizione, per cui l’accertamento dell’illecito amministrativo e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso.


3. In materia di abusi edilizi l’ordine di demolizione deve essere rivolto nei confronti del soggetto (proprietario o comproprietario) che abbia la disponibilità  dell’opera, indipendentemente dal fatto che abbia provveduto in concreto a realizzarla.

N. 00450/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00569/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2005, proposto da: 
Di Miscio Gerardo, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Operamolla e Nicola Grosso, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Operamolla in Bari, via Dante N.201; 

contro
Comune di Ascoli Satriano, rappresentato e difeso dall’avv. Pasqualina Popoli, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. A. Deramo via Imbriani, 26; 

per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 1294 del Registro Ordinanze, notificata il 05.02.2005;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Satriano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Antonio Pasca e udito per la aprte ricorrente l’avv. V. Operamolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il ricorrente Di Miscio Gerardo è comproprietario del fondo in Ascoli Serriano in NCT al foglio 114, particelle 70, 71, 72 e 73, in virtù di successione mortis causa; il ricorrente ha adibito la particella n. 73 a strada interpoderale per il collegamento con la strada pubblica e per l’ accesso alle restanti particelle di sua proprietà , apponendo all’ ingresso della strada pubblica una barra metallica su due manufatti prefabbricati in latero cemento.
Con l’ impugnata ordinanza 1294/05, il Comune di Ascoli Serriano ha ordinato al ricorrente di procedere alla rimozione e demolizione dei manufatti entro il termine di cinque giorni.
Con il ricorso in esame il Di Miscio chiede l’ annullamento dell’ ordinanza deducendo il seguente articolato motivo di censura:
1) esclusione di concessione edilizia (ante D.P.R. 380/01) e permesso di costruire per l’ opera realizzata – violazione art. 10 legge 47/85 – violazione artt. 31 – 35 – 37 D.P.R. 380/01 – eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ascoli Serriano, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’Udienza del 12 gennaio 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con l’ unico articolato motivo di censura il ricorrente deduce violazione della normativa urbanistica ed eccesso di potere per erronea presupposizione, in relazione alla circostanza che il manufatto abusivo di che trattasi risulterebbe realizzato sulla particella n. 70 di sua proprietà  e non già  sulla proprietà  E.R.S.A.P. nè sulla strada pubblica, significando altresì che non ricorrerebbe nessun contrasto con la normativa urbanistica di cui alla legge 47/85 sia perchè struttura preesistente, sia perchè non necessario il titolo autorizzatorio trattandosi di un cancello finalizzato all’ esercizio dello ius escludendi alios.
La tesi del ricorrente non è condivisa dal Collegio.
Ed invero l’ impugnato provvedimento trova fondamento negli artt. 31 e 35 del Testo Unico dell’ edilizia, in ragione alla natura abusiva dei manufatti, realizzati in assenza di qualsivoglia autorizzazione.
In presenza di tali circostanze il provvedimento di ingiunzione di rimozione del manufatto si configura per l’ Amministrazione come atto dovuto e vincolato ai sensi del co. 2 art. 31 legge citata.
Le caratteristiche delle opere realizzate, consistenti nella realizzazione di due manufatti in calcestruzzo, implicano l’ esigenza di rilascio del titolo in quanto opere stabilmente ancorate al suolo ed integranti una trasformazione del territorio.
Diverso il caso di opere di recinzione realizzate in assenza di strutture murarie ancorate al suolo (fondamenta).
Nè alcuna rilevanza in senso contrario può annettersi alla circostanza, peraltro oggetto di mera asserzione, dell’ essere stati realizzati i manufatti in epoca remota e imprecisata, atteso il carattere imprescrittibile l’ attività  sanzionatoria degli abusi edilizi, evidenziato – a contrario – dalle diverse normative succedutesi nel tempo e finalizzate a consentire proprio la regolarizzazione o sanatoria degli abusi pregressi.
Non risponde pertanto al vero che l’ impugnato provvedimento sia stato adottato solo in ragione dell’ erronea presupposizione del ritenere i manufatti ricadenti su proprietà  E.R.S.A.P. o proprietà  comunale.
àˆ infine legittimo, oltre che logico, ritenere la legittimazione passiva del proprietario o comproprietario in ordine al provvedimento di ingiunzione a demolire, indipendentemente dall’ essere o meno il predetto anche il responsabile dell’ abuso.
Il ricorso va dunque respinto
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al rimborso a favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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