Giustizia e processo – Finanziamento pubblico – Istanza  di revoca di un finanziamento a terzi da parte dell’extraneus – Ricorso avverso il silenzio della p.a. –  Legittimazione attiva – Non sussiste

Il soggetto che impugni il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza finalizzata alla revoca di un finanziamento disposto in favore di un controinteressato e che non abbia partecipato alla procedura finalizzata a tale concessione, difetta legittimazione attiva, attesa la sua posizione di terzietà  rispetto al rapporto tra p.A. e soggetto aggiudicatario. Non ricorre, pertanto, l’obbligo di riscontro da parte della p.A. di un’istanza manifestamente illegittima, con conseguente difetto di un elemento essenziale della fattispecie del silenzio.
 
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Vedi Cons. di Stato, sez. V, n. sentenza 3 ottobre 2012 n. 5199 – 2012 ric. n.2652 – 2012


 
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N. 00448/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01715/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2011, proposto da: 
Itel Telecomunicazioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Berzaghi e Aldo Lopez, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv Paolo Chimienti, via Calefati, 133; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Massa, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. Pierluigi Balducci, via Melo, 114; 

nei confronti di
Radion Società  Consortile S.C.A R.L.;
Sparkle S.r.l.;
Fallimento Stima S.r.l.;
I.S.E. – Ingegneria dei Sistemi Elettronici S.r.l.;
Realtà  Virtuale S.r.l.; 

per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere a carico della Regione Puglia, con conseguente declaratoria dell’illegittimità  del silenzio mantenuto dalla medesima in merito alla diffida notificata da Itel Telecomunicazioni S.r.l. in data 18 maggio 2011, avente ad oggetto l’istanza di revoca e/o dichiarazione di decadenza dei finanziamenti concessi provvisoriamente a Radion Società  Consortile S.c. a r.l. e/o alle singole Società  partecipanti al capitale della medesima e/o il diniego della concessione dei finanziamenti definitivi;
nonchè per la condanna dell’Amministrazione a provvedere in relazione alla predetta diffida e a revocare e/o dichiarare lo decadenza dal finanziamento provvisorio concesso a Radion Società  Consortile S.c. a r.l. e/o alle singole Società  partecipanti al capitale della medesima e/o, comunque, a denegare la concessione definitiva delle predette agevolazioni, di cui al POR Puglia 2000-2006 – “Programmi Integrati di Agevolazioni” PIT n. 9 Territorio Salentino Leccese; in ogni caso, per l’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. A. Lopez e avv. D.co Mastrolia, su delega dell’avv. F. Massa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame Itel Telecomunicazioni s.r.l., azienda dedita alla produzione di radiofarmaci necessari alla diagnostica con apparecchiature denominate PET (Tomografia a emissione di positroni) – chiede la declaratoria di illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulla diffida notificata dalla ricorrente in data 18.5.11, con cui la medesima ricorrente ha sollecitato la revoca e/o dichiarazione di decadenza dei finanziamenti concessi provvisoriamente a Radion Società  Consortile s.c.a.r.l. e/o il diniego della concessione dei finanziamenti definitivi, con condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere nei termini precisati.
La ricorrente espone di aver potuto avviare la propria officina farmaceutica sita in Ruvo di Puglia avvalendosi soltanto di risorse economiche private (capitali propri e mutuo bancario) e si duole che a seguito di iter procedimentale, iniziato con avviso pubblico del 2005, la Regione Puglia nell’ambito del POR Puglia 2000-2006, Programmi Integrati di Agevolazioni PIT n. 9 – Territorio Salentino Leccese, abbia concesso in via provvisoria al Consorzio Radion un finanziamento a fondo perduto di € 4.618.640,00, giusta determinazione dirigenziale del Settore Industria, Industria Energetica n. 1098 del 22.10.07.
La ricorrente, ritenendo tali provvedimenti lesivi del proprio interesse, nonchè posti in essere in violazione del diritto alla tutela della concorrenza tra gli operatori economici del medesimo settore, li ha impugnati innanzi al T.A.R. Puglia Lecce (ricorso r.g. n. 1757/2008), alla cui decisione ha fatto seguito l’impugnazione innanzi al Consiglio di Stato Sez. V con ricorso in appello n. 7898/10, (ricorso tuttora pendente).
La ricorrente ha quindi notificato alla Regione Puglia diffida volta ad ottenere la revoca e/o dichiarazione di decadenza dei finanziamenti erogati.
Vista l’inutilità  della predetta istanza la ricorrente ha proposto il ricorso in esame deducendo, a sostegno delle proprie pretese:
1) la sussistenza dei presupposti per il diniego di concessione definitiva delle agevolazioni e/o per la revoca e/o per la decadenza del finanziamento di che trattasi;
2) violazione dell’art. 2 della L. n. 241/90 in combinato disposto con gli artt. 26 e 27, comma 2, del D.Lvo 25/08.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 22 dicembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente impugna il silenzio rifiuto serbato dalla Regione Puglia in ordine all’istanza diffida con cui la ricorrente ha richiesto che fossero revocati i finanziamenti disposti in via provvisoria in favore dei controinteressati, risultati aggiudicatari, nonchè definitivamente denegata ai predetti la concessione delle agevolazioni POR Puglia 2000/2006.
Rileva preliminarmente il Collegio che difetta anzitutto la legittimazione attiva della ricorrente, attesa la sua posizione di terzietà  rispetto al rapporto intercorrente tra la Regione e i soggetti aggiudicatari, considerato peraltro che la ricorrente non risulta neanche aver partecipato alla procedura finalizzata alla concessione delle agevolazioni POR di che trattasi.
Del resto la ricorrente risulta aver già  proposto impugnazione nei confronti dei provvedimenti di concessione del finanziamento, con giudizio tuttora pendente in appello innanzi al Consiglio di Stato Sezione V (RG 7898/2010); la legittimazione riconosciuta in detti ricorsi nulla ha a che vedere con la vicenda in esame, che attiene invece essenzialmente alla sussistenza o meno di un obbligo di riscontro da parte della Pubblica Amministrazione in relazione ad una istanza diffida manifestamente illegittima.
Rileva inoltre il Collegio che, anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla circostanza se sia o meno intervenuto il provvedimento di assegnazione in via definitiva dei finanziamenti (circostanza invero non rilevante in relazione alla peculiarità  del procedimento, che consente al beneficiario sulla base della concessione provvisoria, di procedere alla stipula del contratto con l’istituto di credito), proprio alla stregua di quanto sopra evidenziato, non ricorreva nel caso in esame l’obbligo giuridico della Regione Puglia di riscontrare la predetta istanza diffida, con conseguente difetto di un elemento essenziale della fattispecie del silenzio.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al rimborso – in favore della Regione Puglia – delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per spese, diritti e onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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