1. Edilizia e urbanistica – Costruzione di una stazione radio-base – Istanza per modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti di telecomunicazione già  esistenti – Silenzio della P.A. – Decorrenza – Dalla presentazione domanda – Parere dell’A.R.P.A. – Non rileva – Ragioni


2. Edilizia e urbanistica  – Impianti di telecomunicazione – Valutazione della compatibilità  edilizio-urbanistica dell’intervento – Permesso di costruire – Non occorre – Conseguenze

1. In tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base o relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già  esistenti, il termine per la formazione del silenzio-assenso ex art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003, decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, non rilevando la data della ricezione del parere dell’A.R.P.A., in quanto detto parere è prescritto non per la formazione del titolo edilizio, ma soltanto per l’attivazione dell’impianto.


2. La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata solo all’autorizzazione prevista dall’art. 87, D.Lgs. n. 259/2003, la quale pone una normativa speciale ed esaustiva, che include anche la valutazione della compatibilità  edilizio-urbanistica dell’intervento, non occorrendo, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, il permesso di costruire ex artt. 3 e 10, d.P.R. n. 380/2001.

N. 00402/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2006, proposto da: 
Alcatel Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valter Cassola e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14; 

contro
Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 

per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
“1) del provvedimento prot. n. 44455 del 16.12.2005, con il quale il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, sezione Edilizia Privata del Comune di Bisceglie ha respinto l’istanza di autorizzazione ex art. 87 del D.lgs. n. 259/03 per l’installazione di un impianto di telefonia cellulare per telefonia mobile da ubicarsi in Comune di Bisceglie Via Libertà , sul lastrico solare dell’Hotel Nicotel contraddistinto al N.C.E.U., al Fg. 2/b, part.lla 1938;
2) della deliberazione C.C. n. 27 del 11.4.2002, recante approvazione del “regolamento comunale per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e servizi similari, antenne radiotelevisive. Introduzione del sistema UMTS”, con particolare riferimento all’art. 4 richiamato a fondamento del provvedimento che precede;
3) – di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè allo stato incognito
nonchè per
la condanna del Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento del danno ingiusto derivante alla ricorrente dagli atti impugnati e dal comportamento tenuto dall’amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 205/00 e 2043 c.c., con riserva di liquidazione ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 80/98.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 161 del 2 marzo 2006, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Vista l’ordinanza della Sezione VI del Consiglio di Stato, n. 3099 del 20 giugno 2006, di accoglimento dell’istanza cautelare in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza di questo T.A.R.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Alma Lucia Giuseppina Tarantino, su delega dell’avv. Fabrizio Lofoco, per la parte ricorrente e l’avv. Adriana Amodeo, su delega dell’avv. Vittorio Triggiani, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espone in fatto la Alcatel Italia s.p.a. di avere presentato, in data 15 marzo 2005, al Comune di Bisceglie, in adempimento agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Wind Telecomunicazioni s.p.a., concessionaria nell’anno 2005 dell’allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni “per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile DCS-GSM”, una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, per l’installazione di un impianto di telefonia mobile da realizzarsi nel suddetto Comune, in Via Libertà , sul lastrico solare dell’Hotel Nicotel contraddistinto al N.C.E.U., al fg. 2/b, particella 1938; di avere allegato alla suddetta istanza copia di tutta la documentazione richiesta dal citato d.lgs. n. 259 del 2003; di avere richiesto anche il prescritto parere all’A.R.P.A. della Regione Puglia, con nota del 4 marzo 2005, assunta al protocollo in data 8 marzo 2005; che l’A.R.P.A, con nota prot. n. 7019 del 20 maggio 2005, aveva espresso parere favorevole.
Aggiunge che, considerato che il Comune resistente aveva omesso di adottare qualsivoglia provvedimento, trascorsi 90 giorni, sulla istanza prodotta da essa società  si sarebbe formato il silenzio assenso previsto dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003; che, pertanto, in data 17 novembre 2005, aveva comunicato al Comune di Bisceglie la data del 22 novembre 2005 quale data di avvio dei relativi lavori di installazione; che, con nota prot. n. 108/05 del 2 dicembre 2005, la Regione Puglia aveva rilasciato nei suoi confronti l’attestato di avvenuto deposito del progetto, ai sensi dell’art. 27 della legge regionale n. 13 del 2001.
Riferisce altresì che con nota prot. n. 40986 del 21 novembre 2005, l’ente locale resistente le aveva inviato il preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e con provvedimento prot. n. 44455 del 16 dicembre 2005 aveva disposto il “diniego al rilascio del permesso” per le seguenti motivazioni: “L’intervento proposto è in contrasto con quanto previsto dall’art. 4 del “Regolamento comunale per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare e servizi similari, antenne, emittenti radiotelevisive, introduzione del sistema U.M.T.S.” che consente tali installazioni, ad eccezione dell’UMTS, solo in zona industriale od agricola.”.
La Alcatel Italia s.p.a. ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 25 gennaio 2006 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 7 febbraio 2006, con il quale ha chiesto l’annullamento suddetto provvedimento prot. n. 44455 del 16 dicembre 2005 con il quale il Comune di Bisceglie aveva respinto l’istanza di autorizzazione da essa società  presentata ex art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, per l’installazione di un impianto di telefonia mobile da ubicarsi in Bisceglie, in Via Libertà , sul lastrico solare dell’Hotel Nicotel, contraddistinto al N.C.E.U., al fg. 2/b, particella 1938; ha chiesto altresì l’annullamento della deliberazione C.C. n. 27 dell’11 aprile 2002, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Bisceglie aveva approvato il “Regolamento comunale per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare e servizi similari, antenne, emittenti radiotelevisive, introduzione del sistema U.M.T.S.”, con particolare riferimento all’art. 4 richiamato a fondamento del provvedimento impugnato; ha chiesto inoltre la condanna del Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento del danno ingiusto derivante ad essa ricorrente dagli atti impugnati e dal comportamento tenuto dall’amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e dell’art. 2043 c.c., con riserva di liquidazione ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998.
A sostegno del ricorso sono state articolati i seguenti motivi: I° violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della legge n. 166 del 2002, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, eccesso di potere per falso presupposto in fatto ed in diritto, travisamento dei fatti in quanto si sarebbe formato il silenzio assenso fin dal 13 giugno 2005; nè potrebbe sostenersi che il parere dell’A.R.P.A. sarebbe intervenuto in data 20 maggio 2005, considerato che tale parere non sarebbe richiesto ai fini della autorizzazione, ma solo per l’installazione dell’impianto, sicchè l’amministrazione potrebbe esercitare solo i poteri di autotutela.
II° Illegittimità  derivata dall’illegittimità  dell’art. 4 del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 27 dell’11 aprile 2002, violazione e/o falsa applicazione della legge regionale Puglia n. 5 del 2002 (art. 4) in quanto il suddetto regolamento, all’art. 4, avrebbe introdotto il divieto di localizzazione di tutte le tipologie di impianto di telefonia cellulare, esclusi solo quelli con tecnologia UMTS, in tutto il territorio comunale eccetto le aree industriali e agricole, esterne al centro abitato.
III° Illegittimità  derivata dall’illegittimità  del Regolamento impugnato, violazione e/o falsa applicazione della legge n. 36 del 2001; incompetenza del Comune di Bisceglie, eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza assoluta di istruttoria in quanto la previsione di cui all’art. 4 del regolamento comunale sopra richiamato sarebbe illegittima anche alla luce dell’art. 8, comma 6, della legge quadro n. 36 del 2001 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003, di attuazione del suddetto articolo, che avrebbe riconfermato i limiti e valori di cautela disposti dal D.M. 381 del 1998 e riconfermato la compatibilità  sotto il profilo igienico ambientale alla installazione degli impianti di cui trattasi (sia GSM o DCS come nel caso di specie o UMTS) in prossimità  di edifici residenziali, a condizione che fosse rispettato il valore cautelativo di 6 V/m.; parte ricorrente richiama varie pronunce giurisprudenziali a supporto del vizio di incompetenza in cui sarebbe incorso il Comune di Bisceglie nel fissare limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, cui si aggiungerebbe il difetto di istruttoria in merito ai limiti stessi.
IV° Illegittimità  derivata dall’illegittimità  del Regolamento Comunale presupposto, eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza assoluta di istruttoria, mancata considerazione dell’interesse pubblico allo svolgimento del servizio di telefonia cellulare in quanto le limitazioni ed i divieti di localizzazione introdotti con le norme regolamentari sarebbero del tutto apodittiche e non suffragate dal benchè minimo supporto motivazionale e/o riscontro istruttorio; di contro la documentazione prodotta da essa società  ed il contenuto del parere favorevole reso dall’A.R.P.A. dimostrerebbero che, pur collocando l’impianto all’interno del centro abitato, il campo elettrico generato sarebbe di molto inferiore persino al limite di cautela di 6 V/m di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003; inoltre le previsioni regolamentari renderebbero del tutto impossibile assicurare il servizio di telefonia mobile GSM-DCS nel centro storico di Bisceglie, posto che i relativi impianti ad avviso di essa ricorrente, dovrebbero essere necessariamente collocati all’interno delle aree abitate in quanto non dotati di potenza tale da consentire di assicurare il servizio dall’esterno.
V° Illegittimità  derivata dall’illegittimità  del Regolamento Comunale impugnato, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della legge n. 166 del 2002, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 in quanto il predetto art. 86 assimilerebbe gli impianti di telefonia cellulare, sia a tecnologia GSM che UMTS, alle opere di urbanizzazione primaria; tale norma quindi ribadirebbe la possibilità  (rectius necessità ) di localizzare i suddetti impianti in tutte le zone del territorio comunale salva la previsione di puntuali e motivati dinieghi.
VI° Illegittimità  derivata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 della legge n. 1150 del 1942, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 865 del 1971, violazione e mancata applicazione degli artt. 15 e 16 della legge regionale della Puglia n. 56 del 1980 in quanto il regolamento impugnato in parte qua, vietando l’ubicazione degli impianti in larga parte del territorio comunale, di fatto in tutte le zone residenziali, potrebbe essere qualificato quale variante degli strumenti urbanistici comunali vigenti (P.R.G. e regolamento edilizio), per la cui validità  ed efficacia il Comune di Bisceglie avrebbe dovuto osservare le relative procedure previste dalla vigente normativa.
In riferimento alla richiesta di condanna del Comune di Bisceglie al risarcimento del danno ingiusto, proposta ai sensi dell’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e dell’art. 2043 c.c., con riserva di liquidazione ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, la Alcatel Italia s.p.a., sostiene che tale danno sarebbe derivato dagli atti impugnati e dal conseguente ritardo nella realizzazione della rete di telefonia mobile e nell’esecuzione del contratto di appalto stipulato con il gestore Wind; tale danno risulterebbe dalla narrazione in fatto, dai motivi di impugnazione e dalla documentazione che essa ricorrente avrebbe prodotto in giudizio; infine, stante il preminente interesse alla sollecita definizione del presente ricorso, ha chiesto che il risarcimento del danno fosse liquidato “in separato giudizio”.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Bisceglie eccependo l’inammissibilità  e l’improcedibilità  del ricorso, deducendo la sua infondatezza in fatto e diritto e chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Parte resistente ha presentato una memoria per la camera di consiglio nella quale ha eccepito l’inammissibilità  del terzo e del sesto motivo di ricorso ed ha insistito per il rigetto del ricorso stesso.
Alla camera di consiglio del 2 marzo 2006, con ordinanza n. 161, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Con ordinanza n. 3099 del 20 giugno 2006 la Sezione VI del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza di questo T.A.R., stante l’illegittimità  della prescrizione regolamentare che impone un generalizzato divieto di localizzazione nelle zone diverse da quelle industriali ed agricole.
Il Comune di Bisceglie ha depositato una memoria per l’udienza di discussione nella quale ha eccepito l’inammissibilità  e dedotto l’infondatezza della domanda di condanna nei confronti di esso Comune al risarcimento del danno in quanto parte ricorrente, a seguito della ordinanza del Consiglio di Stato in sede cautelare, avrebbe realizzato l’impianto per cui è causa e non avrebbe dimostrato il pregiudizio che sostiene aver subito.
La Alcatel Italia s.p.a. ha presentato una memoria di replica nella quale ha ammesso di avere installato ed attivato l’impianto ed ha rappresentato che, pertanto, il danno arrecato dal provvedimento impugnato sarebbe grandemente attenuato rispetto alla prospettazione in ricorso ed ha fatto riferimento alle spese di giudizio affrontate, insistendo per la relativa condanna del Comune resistente.
Alla udienza pubblica del 26 gennaio 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, seppure limitatamente alla domanda demolitoria.
Coglie nel segno il primo motivo di ricorso con il quale la Alcatel Italia s.p.a. ha dedotto le seguenti censure: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 della legge n. 166 del 2002, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, eccesso di potere per falso presupposto in fatto ed in diritto, travisamento dei fatti; parte ricorrente lamenta che si sarebbe formato il silenzio assenso fin dal 13 giugno 2005; nè potrebbe sostenersi che il parere dell’A.R.P.A. sarebbe intervenuto in data 20 maggio 2005, considerato che tale parere non sarebbe richiesto ai fini della autorizzazione, ma solo per l’installazione dell’impianto, sicchè l’amministrazione potrebbe esercitare solo i poteri di autotutela.
In punto di diritto il d.lgs. n. 259 del 2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche – al comma 9 dell’art. 87 recante Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici dispone: “Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività  di cui al presente articolo, nonchè quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già  esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego”.
Non solo l’intero art. 87, ma specificatamente il citato comma 9, ha superato il vaglio della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 336 del 27 luglio 2005, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità  del citato art. 87 ed ha chiarito che “La disposizione in esame prevede moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità , espressivi in quanto tali di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria.”
Passando ad analizzare la fattispecie concreta oggetto di gravame, il Collegio deve evidenziare che risulta in atti che la Alcatel Italia s.p.a., con istanza datata 4 marzo 2005 assunta al protocollo comunale n. 008974 del 15 marzo 2005, aveva presentato al Comune di Bisceglie richiesta di autorizzazione per l’installazione di un impianto di telefonia mobile da realizzarsi nel suddetto Comune, in Via Libertà , sul lastrico solare dell’Hotel Nicotel, contraddistinto al N.C.E.U., al fg. 2/b, particella 1938, allegando la documentazione prescritta dal citato d.lgs. n. 259 del 2003, senza che vi fosse stato alcun riscontro da parte del Comune stesso.
Parte ricorrente in data 17 novembre 2005 aveva comunicato al Comune di Bisceglie la data del 22 novembre 2005 quale data di avvio dei relativi lavori di installazione dell’impianto, allegando il parere favorevole dell’A.R.P.A, della Regione Puglia prot. n. 7019 del 20 maggio 2005, da essa richiesto con nota del 4 marzo 2005, assunta al protocollo in data 8 marzo 2005.
Il Collegio ritiene che alla luce dell’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003 sopra richiamato, allo scadere dei novanta giorni decorrenti dal 15 marzo 2005 si sia formato il silenzio assenso sulla istanza presentata dalla ricorrente in riferimento alla sopra indicata struttura per cui è causa, non risultando in atti che il Comune abbia comunicato nel suddetto termine un provvedimento di diniego.
Il Collegio, infatti, aderendo alla giurisprudenza amministrativa prevalente ritiene che in tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base o relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già  esistenti, il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto; nè rileva la data della ricezione da parte del Comune del parere dell’A.R.P.A., in quanto il deposito del parere preventivo favorevole dell’A.R.P.A. non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l’inizio dei lavori, ma solo per l’attivazione dell’impianto, parere peraltro anche intervenuto nella fattispecie oggetto del presente ricorso (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 7128/2010, T.A.R. Bari, Sezione III n. 324 del 24 febbraio 2011).
Devesi precisare che è pur vero che, come sostenuto da parte resistente, l’Amministrazione una volta formatosi il silenzio assenso non perde il potere di verifica della conformità  dell’impianto alla vigente normativa, ma, come correttamente sostenuto da parte ricorrente, essa avrebbe potuto solo esercitare, ricorrendone i presupposti, il potere di autotutela, e pertanto il provvedimento di diniego oggetto di gravame deve ritenersi illegittimamente adottato.
Il Collegio ritiene altresì opportuno precisare, per completezza e considerata la prospettazione di parte resistente sul punto, seppure nell’ambito del quinto motivo di ricorso, che attualmente la giurisprudenza, già  fatta propria da questa Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, è pacifica nel ritenere che la realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del d. l.gs. n. 259 del 2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità  edilizio-urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. ex multis Consiglio di Stato Sezione VI, n. 2436 del 28-04-2010, T.A.R. Bari, Sezione III n. 915 del 15 giugno 2011).
Il Collegio, rilevato che la formazione del silenzio assenso in punto di diritto deve ritenersi risolutiva, ritiene che i profili di illegittimità  dedotti con il suillustrato motivo di ricorso abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento della domanda demolitoria del ricorso stesso, senza necessità  di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto deve essere annullato il provvedimento prot. n. 44455 del 16 dicembre 2005 con il quale il Comune di Bisceglie ha respinto l’istanza di autorizzazione presentata dalla Alcatel Italia s.p.a ex art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 per l’installazione di un impianto di telefonia mobile da ubicarsi in Bisceglie, in Via Libertà , sul lastrico solare dell’Hotel Nicotel, contraddistinto al N.C.E.U., al fg. 2/b, particella 1938.
Il Collegio rigetta, invece, la domanda per la condanna del Comune di Bisceglie al risarcimento del danno, pure formulata con il gravame in esame; infatti, in disparte la questione che nella memoria di replica depositata per l’udienza di discussione parte ricorrente ha ammesso di avere installato ed attivato l’impianto ed ha rappresentato che, pertanto, il danno arrecato dal provvedimento impugnato sarebbe grandemente attenuato rispetto alla prospettazione in ricorso e si è limitata a fare riferimento alle spese di giudizio affrontate, la domanda stessa non risulta provata ed è genericamente formulata e non quantificata.
Quanto alle spese si ritiene che, secondo la regola della soccombenza reciproca, rispettivamente del Comune di Bisceglie in riferimento alla domanda demolitoria e della Alcatel Italia s.p.a., in relazione alla domanda risarcitoria, esse debbano essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 44455 del 16 dicembre 2005 del Comune di Bisceglie.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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