1. Pubblico impiego – Infermità  per causa di servizio – Parere del Comitato di verifica per le cause di servizio – Vincolatività  assoluta – Ragioni
2. Pubblico impiego – Infermità  per causa di servizio – Diniego – Parere del Comitato di verifica per le cause di servizio – Sindacabilità  in sede giurisdizionale – Limiti
 
3. Pubblico impiego – Infermità  per causa di servizio – Parere della C.M.O. – Disconoscimento da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio – Possibilità  – Ragioni 

1. Ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente ad esprimere un giudizio conclusivo sulla dipendenza da causa di servizio della infermità  contratta dal dipendente pubblico, con la conseguenza che l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al parere reso dallo stesso Comitato, assumendolo come motivazione del provvedimento da adottare.
2. Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità  sofferte dai pubblici dipendenti, le determinazioni assunte dagli organi tecnici sono suscettibili di sindacato giurisdizionale unicamente sotto il profilo della manifesta irrazionalità  o illogicità .
3. Il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente ad accertare in via definitiva la dipendenza da causa di servizio della infermità , con la conseguenza che, per tale finalità , potrà  legittimamente essere rimesso in discussione il nesso eziologico tra l’infermità  e la causa di servizio precedentemente accertato dalla Commissione medica ospedaliera.

N. 00400/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2009, proposto da: 
Antonio Paiano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Vecchi e Andrea Medini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angela Coppolecchia in Bari, via Melo, n. 198; 

contro
Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al lavoro dei Volontari Congedati e dalla Leva – in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
“1. del decreto n. 174/C datato 16.02.2009, del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al lavoro dei Volontari Congedati e dalla Leva – III Reparto – 7^ Divisione;
2. del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 48452/2007, reso nell’adunanza n. 622/2008 del 17/10/2008;
2. di altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Donato Dinatale, su delega dell’avv. Antonio Vecchi, per la parte ricorrente; nessuno è comparso per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il sig. Antonio Paiano, Primo Maresciallo dell’Esercito presso il Distaccamento U.CE.TRA. in Bari dell’8° Reggimenti Trasporti “Casilina”, di avere presentato, in data 15 gennaio 2002 (all’epoca quale Maresciallo Capo), l’istanza, assunta al protocollo in data 25 gennaio 2002, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità  “protusione discale L5-S1 in artrosico”, ritenendola in rapporto di interdipendenza, pertanto aggravamento con l’infermità  “Lieve spondilosi dorso-lombare con spazio intersomatico L5-S1 ridotto”, già  riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Commissione Medico-Ospedaliera (C.M.O.) di Bari in data 20 gennaio 1995, ma non classificabile ai fini dell’equo indennizzo.
Aggiunge che in data 26 aprile 2005 la suddetta C.M.O., a seguito di ulteriori istanze del 5 luglio 2001 e 28 ottobre 2003, assunta al protocollo rispettivamente in data 31 luglio 2001 e 31 ottobre 2003, prodotte per il riconoscimento delle infermità  da esso sofferte, con verbale mod. ML/AB n. 840, aveva accertato che esso ricorrente risultava affetto dalle seguenti infermità : a) pregressa sindrome depressivo ansiosa somatizzata, non ascrivibile a categoria di pensione, b) ernia iatale con esofagite, gastrite ascrivibile alla tabella B; c) ernia discale C3-C4, protusioni discali C4-C5, C6-C7; d) protusione discale L5-S1 in astrofico, come aggravamento dell’affezione già  riconosciuta come dipendente da causa di servizio con il suddetto verbale dalla C.M.O. di Bari in data 20 gennaio 1995, ritenendola ascrivibile come unico complesso nosologico con l’infermità  ernia discale C3-C4, protusioni discali C4-C5, C6-C7 alla tabella A ottava categoria.
Riferisce altresì che in data 17 ottobre 2008 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. 48452/2007, aveva deliberato che le infermità  di cui alle suddette lettere a), b) e c): “Pregressa sindrome depressivo ansiosa somatizzata – ernia iatale con esofagite, gastrite – ernia discale C3-C4, protusioni discali C4-C5, C6-C7” non potevano riconoscersi dipendenti da fatti di servizio; che con decreto n. 174/C del 16 febbraio 2009, notificato in data 27 aprile 2009, il Ministero della Difesa aveva disposto il rigetto delle istanze presentate da esso ricorrente.
Il Primo Maresciallo Paiano ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 24 giugno 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 2 luglio 2009, con il quale ha chiesto l’annullamento del citato decreto n. 174/C del 16 febbraio 2009 del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al lavoro dei Volontari Congedati e dalla Leva – III Reparto – 7^ Divisione nonchè del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 48452/2007, reso nell’adunanza n. 622/2008 del 17 ottobre 2008.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1. “eccesso di potere per violazione di legge”; 2. “Eccesso di potere per violazione di legge – incompetenza”.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero della Difesa, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 22 ottobre 2011 ha depositato, per l’udienza di discussione, la relazione illustrativa prot. n. 143363 del 24 luglio 2009 con la quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al lavoro dei Volontari Congedati e dalla Leva – Servizio Contenzioso, ha dedotto l’infondatezza del ricorso ed insistito per il rigetto del gravame.
Alla udienza pubblica del 13 gennaio 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: “eccesso di potere per violazione di legge” in quanto sarebbe stata violata la normativa concernente il riconoscimento dell’equo indennizzo per i militari, il D.P.R. n. 686 del 1957, la legge n. 1094 del 1979 e la legge n. 308 del 1981 che farebbero decorrere il termine semestrale previsto per la presentazione della domanda solo dalla piena consapevolezza della natura della malattia, delle cause che l’avrebbero prodotta, delle conseguenze sulla sua integrità  fisica e la relazione con la sua attività  lavorativa; la sua domanda di aggravamento prodotta in data 15 gennaio 2002 sarebbe pertanto tempestiva in quanto presentata a seguito della diagnosi del netto peggioramento dell’infermità  da parte della AUS LE/MAGLIE di cui alla relazione di visita ortopedica del 2 novembre 2001.
Parte ricorrente lamenta altresì che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che le infermità  ad esso diagnosticate sarebbero tutte riconducibili all’apparato digerente ed a fattori causali scatenati dallo stress, derivanti dalle modalità  di espletamento del servizio, come si evincerebbe dai relativi fascicoli.
Con il secondo motivo di ricorso il Primo Maresciallo Paiano ha dedotto le seguenti censure: “Eccesso di potere per violazione di legge – incompetenza”; il ricorrente lamenta la violazione della legge n. 461 del 2001 in quanto il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si sarebbe espresso in difformità  da quanto deciso dalla C.M.O. di Bari.
Entrambi i suddetti motivi di ricorso, che il Collegio ritiene di poter analizzare congiuntamente, sono privi di pregio.
Innanzitutto il Collegio deve precisare che la doglianza di cui al primo motivo di ricorso, relativa alla ritenuta tempestività  della domanda e, quindi, del rispetto del termine semestrale per la presentazione della domanda stessa, è riferita al rigetto della istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo presentata dal ricorrente in data 15 gennaio 2002 (all’epoca Maresciallo Capo) in riferimento alla infermità  “protusione discale L5-S1 in artrosico”, ritenenuta in rapporto di interdipendenza, pertanto aggravamento con l’infermità  “Lieve spondilosi dorso-lombare con spazio intersomatico L5-S1 ridotto”; tale infermità , come riconosciuto dallo stesso ricorrente era già  stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio dalla Commissione Medico-Ospedaliera (C.M.O.) di Bari in data 20 gennaio 1995, ma non classificabile ai fini dell’equo indennizzo.
Al riguardo occorre considerare che, come evidenziato anche da parte resistente, nella parte I – Anamnesi – del verbale AB – N. 126 del 20 gennaio 1995, la Commissione Medico-Ospedaliera di Bari aveva espressamente rappresentato che “Con domanda agli atti del 03/05/1994, chiede la si dip. da C.S. della seg. Infermità  di cui al G.D. accertata in data 16/10/1992: La domanda è NO tempestiva per E.I.”; inoltre nella parte III dello stesso verbale al 4° punto risulta: “Giudica: 4°- (8) Per E.I.: 2) non classificabile” e nella parte IV – Dichiarazione di accettazione, che risulta accettata (in corrispondenza del punto (4) risulta infatti apposto un SI accetta) e firmata per ricevuta dal ricorrente, il punto (6) recita: “Per E.I.: 2) non classificabile.”.
Alla luce di quanto sopra la censura concernente la tempestività  della domanda deve considerarsi inammissibile, considerato che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il citato verbale della C.M.O. di Bari del 20 gennaio 1995 che ha dichiarato la intempestività  della domanda, atto immediatamente lesivo e richiamato nel provvedimento impugnato, che risulta di contro accettato dal ricorrente stesso.
Il Collegio ritiene, comunque, che oltre che inammissibile la censura deve ritenersi infondata in quanto risulta in atti che il Primo Maresciallo Paiano nella domanda del 30 maggio 1994 si era limitato ad allegare il certificato radiologico del 16 ottobre 1992, senza specificare alcunchè.
Si passa, quindi ad esaminare le ulteriori censure dedotte con il primo e secondo motivo di ricorso.
In punto di diritto il Collegio ritiene, tuttavia, di dover innanzitutto chiarire che con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001 è stato affidato a un solo organo, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il compito di accertare l’esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell’infermità  contratta dal dipendente (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2507/2008). Il suddetto D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all’organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell’adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007).
Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità  sofferte da pubblici dipendenti per il consolidato orientamento giurisprudenziale al quale anche questo T.A.R. si è uniformato, il sindacato che il giudice della legittimità  è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità  ictu oculi rilevabili.
Si tratta di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l’ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, avendo ad oggetto la verifica della regolarità  del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 2377/2008 e Sezione III, n. 1652/2009 e n. 2088/2010).
Ciò premesso in diritto, passando all’esame della fattispecie concreta oggetto di giudizio, si palesa priva di pregio e non può trovare accoglimento la censura con la quale parte ricorrente lamenta che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che le infermità  ad esso diagnosticate sarebbero tutte riconducibili all’apparato digerente ed a fattori causali scatenati dallo stress, derivanti dalle modalità  di espletamento del servizio, come si evincerebbe dai relativi fascicoli
Il Collegio ritiene non condivisibile la prospettazione di parte ricorrente in quanto il Comitato ha descritto puntualmente le infermità  “pregressa sindrome depressivo ansiosa somatizzata”, “ernia iatale con esofagite, gastrite” ed “ernia discale C3-C4, protusioni discali C4-C5, C6-C7, la loro eziologia ed ha giudicato che le infermità  stesse non potessero riconoscersi dipendenti da fatti di servizio rilevando in particolare che “gli eventi di servizio invocati”, per la prima e terza infermità  e “l’attività  espletata dall’interessato” per la seconda infermità  non erano “tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.
Il Comitato ha deciso in tal senso, come espressamente rappresentato nel parere stesso, dopo aver “preso atto del processo verbale n. 840 del 26/04/2005 della Commissione Medica Ospedaliera di Bari” e “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”,
parere al quale si è legittimamente uniformata l’Amministrazione resistente, alla luce di quanto sopra esposto, e che ad avviso del Collegio non può che riconoscersi congruamente motivato.
Deve altresì ritenersi infondata la censura con la quale il Primo Maresciallo Paiano lamenta che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si sarebbe espresso in difformità  da quanto deciso dalla C.M.O. di Bari.
In riferimento a quest’ultima censura il Collegio deve rilevare innanzitutto che essa è inammissibile nei confronti della istanza del 15 gennaio 2002, in quanto tale istanza è stata respinta sulla sola base della tardività  e, quindi non è stata neppure oggetto di valutazione da parte del suddetto Comitato, come si evince chiaramente dal provvedimento impugnato e dal parere del citato Comitato n. 48452/2007, reso nell’adunanza n. 622/2008 del 17 ottobre 2008 che non si esprime sulla infermità  “protusione discale L5-S1 in artrosico”, ritenuta in rapporto di interdipendenza, pertanto aggravamento con l’infermità  “Lieve spondilosi dorso-lombare con spazio intersomatico L5-S1 ridotto”.
In riferimento alle altre infermità  il Collegio, concordando con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, già  fatto proprio da questa Sezione (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sezione III, n. 2088 del 27 maggio 2010, cit.) ritiene che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio disconosce legittimamente il nesso di dipendenza da causa di servizio dell’infermità  del pubblico dipendente accertato dalla Commissione medico-ospedaliera, in deroga al generale principio di non contraddittorietà  tra provvedimenti della medesima Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 10389/2007).
Il Collegio ritiene, conseguentemente che non sussistono, quindi, quegli aspetti di manifesta irrazionalità  o illogicità  che permetterebbero il sindacato in sede giurisdizionale sulla determinazione assunta dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Ritiene tuttavia il Collegio che la natura delle posizioni coinvolte giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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