1. Procedimento amministrativo –  Assegnazione di finanziamenti P.O.R. – Misure in favore di soggetti disabili – Bando – Obbligo di previa stipulazione protocollo intesa (partnerariato) – Conseguenze


2. Procedimento amministrativo – Assegnazione di finanziamenti P.O.R.  – Misure in favore soggetti disabili – Bando –  Obbligo di ricorso preventivo al partnerariato – Sproporzione – Non sussiste

1.  Quando l’avviso pubblico di partecipazione alla graduatoria per l’assegnazione di finanziamenti P.O.R. prescriva, a pena di esclusione, l’allegazione di apposito protocollo d’intesa sottoscritto con organismi specificamente indicati dallo stesso bando, è legittimo il provvedimento che escluda dalla procedura il soggetto che abbia allegato una mera dichiarazione d’intenti, in luogo del prescritto protocollo d’intesa


2. E’ legittimo  un bando in cui venga previsto che le misure in favore di soggetti disabili della vista siano organizzate – mediante stipula preventiva di un protocollo d’intesa – in collaborazione con la U.I.C. (Unione Italiana Ciechi) ovvero anche con altra associazione accreditata, ai sensi della L.R. Puglia n. 6/2002.

N. 00399/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01663/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2005, proposto dalla Mediterranea Associazione per lo sviluppo locale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Pietrosanti e Tommaso Paparo, con domicilio eletto presso l’Associazione in Bari, via Putignani n. 178; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella di Lecce, con domicilio eletto in Bari, via Dalmazia n. 70; 

nei confronti di
I.RI.Fo.R., rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto in Bari, via Amendola n. 166/5; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione.
– della determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Puglia del 12.7.2005, n. 469: “D.D. n. 281/2005, avente per oggetto POR PUGLIA 2000-2006, Complemento di Programmazione Misura 3.4; Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati, Azione a): approvazione delle graduatorie dei progetti pervenuti a seguito dell’avviso pubblico n. 330/2004¦ MODIFICAZIONE”;
– della determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Puglia del I.6.2004, n. 330, nella parte in cui, al punto n. 4, prevede che “le proposte progettuali per ciascun ambito provinciale nel limite di due progetti dovranno essere necessariamente attuate in partnerariato formalmente documentato da apposito protocollo d’intesa, da allegare alla domanda”
– della determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Puglia n. 281/2005, nella parte in cui viene approvata la graduatoria n. 6 della Provincia di Bari per le attività  destinate ai disabili della vista in cui è collocata al primo posto lo I.RI.Fo.R., nonchè della relativa dichiarazione di ammissibilità  del progetto
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dello I.RI.Fo.R.;
visto l’atto di rinuncia al mandato degli avvocati Marcello Vernola e Massimo Vernola, originari difensori della parte ricorrente;
visto l’atto di costituzione dei nuovi difensori, avvocati Fabrizio Pietrosanti e Tommaso Paparo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Felice Eugenio Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’associazione per lo sviluppo locale Mediterranea ha presentato proprie proposte per partecipare all’assegnazione dei fondi P.O.R. Puglia 2000-2006 (“Complemento di Programmazione Misura 3.4; Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati, Azione a)”), relativo a progetti formativi destinati a disabili della vista e dell’udito.
La determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Puglia I giugno 2004, n. 330, costituente l’avviso pubblico, nel dettare prescrizioni in ordine alla presentazione della domanda, ha precisato che “le proposte progettuali per ciascun ambito provinciale nel limite di due progetti dovranno essere necessariamente attuate in partnerariato formalmente documentato da apposito protocollo d’intesa, da allegare alla domanda” (paragrafo 5, lettera g). Tale rapporto doveva costituirsi con un organismo avente i requisiti previsti dalla legge regionale n. 6/2002, come lo E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) o la U.I.C. (Unione Italiana Ciechi), a norma del paragrafo 4, comma secondo, dell’avviso.
Con determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale n. 281/2005 veniva approvata la graduatoria n. 6 della provincia di Bari per le attività  destinate ai disabili della vista; la U.I.C. evidenziava però, con nota 4 luglio 2005, di non aver mai sottoscritto un protocollo con la Mediterranea e, perciò, il progetto di quest’ultima veniva dichiarato inammissibile con la determina 12 luglio 2005, n. 469.
L’associazione ha impugnato i predetti atti, denunciandone l’illegittimità  sotto vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si sono costituite la Regione Puglia e lo I.RI.Fo.R., chiedendo il rigetto del gravame.
L’istanza cautelare è stata accolta, con ordinanza di questa Sezione 24 novembre 2005 n. 847,
“Ritenuto ad un sommario esame in chiave prognostica che il ricorso
1. sia suscettibile di accoglimento con riguardo al provvedimento di revisione delle graduatorie (che inizialmente vedevano la ricorrente positivamente inserita), sotto l’assorbente motivo di censura n. 1 relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento
2. dovrà  essere approfondito in sede di merito con riguardo alla censura (motivo n. 6) che involge l’approvazione della graduatoria in cui la controinteressata è collocata in prima posizione.
In considerazione del punto 1. dell’ordinanza, la Regione instaurava il contraddittorio con comunicazione formale alla Mediterranea (nota 31 giugno 2006 prot. 34/0450FP, impugnata con motivi aggiunti del 29 marzo 2006), per giungere alla conferma dell’esclusione dell’associazione, con determinazione dirigenziale 21 marzo 2006 n. 146, di cui la ricorrente chiedeva l’annullamento con motivi aggiunti notificati in data 16 giugno 2006. A tal punto, la nuova richiesta cautelare veniva respinta con ordinanza 18 luglio 2006 n. 549, per i seguenti motivi:
“Considerato che il protocollo d’intesa previsto dall’avviso pubblico costituisce documento da allegare alla domanda, pena la esclusione del soggetto partecipante;
che, nella specie, tale documento – che costituisce uno strumento formale e bilaterale sottoscritto dalle parti interessate ” è stato illegittimamente sostituito da una dichiarazione di intenti che è atto unilaterale diverso dal protocollo d’intesa”.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 13 gennaio 2012.
Da quanto premesso risulta evidente che, a seguito della conferma della graduatoria, recante al primo posto lo I.RI.Fo.R., e dell’esclusione dell’associazione, con determinazione dirigenziale 21 marzo 2006 n. 146 (impugnata con motivi aggiunti notificati in data 16 giugno 2006), è venuto meno l’interesse alla decisione dell’originario ricorso e dei motivi aggiunti del 29 marzo 2006, questi ultimi rivolti contro atti meramente procedimentali.
Il Collegio deve allora pronunciarsi sui motivi aggiunti notificati in data 16 giugno 2006, che sono da respingersi, perchè infondati.
La conferma dell’esclusione dell’associazione Mediterranea dalla graduatoria per l’assegnazione di finanziamenti P.O.R., di cui all’atto dirigenziale 21 marzo 2006 n. 146, è stata determinata dalla circostanza che, a corredo della domanda, la ricorrente non ha presentato quanto prescriveva l’avviso pubblico (determina del Dirigente del Settore Formazione Professionale della Regione Puglia I giugno 2004, n. 330) e non ha perciò dimostrato, attraverso una formale documentazione, costituita da uno specifico “protocollo d’intesa, da allegare alla domanda”, di poter realizzare le proposte progettuali in partnerariato.
Invece di un atto bilaterale, quale il protocollo d’intesa, necessariamente sottoscritto dai rappresentanti dell’associazione e del suo partner, ha prodotto una dichiarazione di intenti (peraltro del tutto indefiniti nel loro contenuto). Tale dichiarazione, in quanto atto unilaterale e stante la sua estrema genericità , non dà  alcun affidamento sull’attività  collaborativa con il partner, nè tanto meno sulla vincolatività  tra le parti degli impegni che quest’ultimo si è assunto.
La produzione del formale protocollo d’intesa era considerata dall’avviso pubblico come adempimento imprescindibile, la cui mancanza era sanzionata con l’esclusione dalla procedura.
àˆ indubbio perciò che il provvedimento espulsivo, siccome conseguente alla (corretta) applicazione delle prescrizioni contenute nella determina n. 330/2004, è esente dai vizi denunciati.
D’altra parte, anche le censure avanzate nei confronti dell’avviso pubblico (in occasione della prima esclusione, quando è emersa la sua valenza concretamente lesiva) non convincono, visto che nessun’illogicità  o sproporzione presenta un bando in cui venga previsto che misure in favore di soggetti disabili della vista siano organizzate in collaborazione con la U.I.C. ovvero anche con altra associazione accreditata, ai sensi della legge regionale n. 6/2002.
Per quanto riguarda i motivi (aggiunti), con cui si denunciano i vizi propri della determinazione dirigenziale 21 marzo 2006 n. 146, occorre osservare che, in ossequio ai principi enunciati dal Consiglio di Stato nell’Adunanza plenaria n. 4/2011, l’associazione ricorrente, una volta esclusa dalla procedura di selezione, non ha più interesse alla sua demolizione, essendo equiparabile al quisque de populo; sicchè tali censure (A e B, pagine 14-19) sono inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando,
– dichiara improcedibile il ricorso, come in epigrafe proposto;
– dichiara improcedibili i motivi aggiunti depositati il 14 aprile 2006;
– respinge i motivi aggiunti depositati il 30 giugno 2006.
Condanna l’associazione ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia e dello I.RI.Fo.R., nella misura di € 2000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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