1. Risarcimento del danno – Esclusione – Mancato esperimento delle azioni  di tutela specifica
2. Risarcimento del danno – Disciplina di cui all’art. 30 c.p.a. – Situazioni anteriori all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo – Applicabilità  – Ragioni
3. Giustizia e processo – Ricorso per risarcimento del danno – A seguito di sentenza di annullamento dell’atto illegittimo passata in giudicato – Giurisdizione del G.A.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227 c.c. e 30, co.3, del c.p.a., deve essere escluso il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare mediante l’utilizzazione degli strumenti di tutela specifica predisposti dall’ordinamento (ossia l’azione di esecuzione o di ottemperanza).
2. La disciplina di cui all’art. 30 c.p.a. trova applicazione anche con riferimento a situazioni anteriori rispetto all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, trattandosi di principi comunque desumibili dal sistema normativo previgente.
3. A seguito dell’annullamento dell’atto illegittimo con sentenza passata in giudicato, la pretesa risarcitoria consequenziale è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo  (TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 21.12.2002, n. 1082).

N. 00274/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2008, proposto da Lantone Giuseppe Giancarlo, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Romeo, con domicilio eletto presso l’avv. Arcangelo Cataldo in Bari, via Michele Galiani, 1/A;

contro
Azienda Sanitaria Locale Taranto, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27;
Regione Puglia;

per la condanna
dell’ASL TA/1 e della Regione Puglia, anche in solido tra loro, al pagamento della somma di € 300.000,00, o di quella maggiore o minore che sarà  ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL TA/1 n. 1177 del 13.9.1999 e della circolare dell’Assessorato Regionale alla Sanità  della Regione Puglia del 10.3.1999 n. 24/5020/116/16;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Vittorio Romeo e Filippo Panizzolo, su delega dell’avv. Giovanna Corrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Sul B.U.R.P. n. 28 del 25.3.1999 venivano pubblicate per l’ASL TA/1 n. 14 zone carenti di medicina generale al 15.3.1998, tra cui n. 4 nel Comune di Taranto, da coprire con n. 4 medici.
Il ricorrente Lantone Giuseppe Giancarlo (medico chirurgo iscritto nell’Albo dei Medici della Provincia di Taranto) partecipava a tale selezione per le zone carenti di medicina generale, in quanto lo stesso aveva già  formulato regolare istanza per l’inclusione nella graduatoria regionale valida per l’anno 1998.
Con deliberazione n. 1177/1999 il Direttore Generale dell’AUSL TA/1 approvava la graduatoria dei medici aspiranti al conferimento dell’incarico di medicina generale convenzionata sulla base della graduatoria unica regionale e conferiva i posti rimasti vacanti, tenendo conto della riserva del 60% dei posti disponibili in favore dei soggetti in possesso di titolo equipollente all’attestato di formazione in medicina generale di cui al dlgs n. 256/1991, e del 40% dei posti da assegnare a coloro che invece avevano conseguito tale attestato regionale.
Detta deliberazione stabiliva, altresì, che i possessori sia dell’attestato di formazione professionale sia del titolo equipollente potevano partecipare alla quota di riserva del 60%, ma senza l’attribuzione dei 12 punti stabiliti dalla lettera f) dell’art. 3 d.p.r. n. 484/1996.
Avverso la deliberazione n. 1177/1999 il Lantone promuoveva ricorso dinanzi a questo T.A.R., evidenziando che nessuna disposizione prevedeva una decurtazione del punteggio ed aspirando lo stesso alla non decurtazione dei 12 punti.
Chiedeva conseguentemente l’annullamento della deliberazione n. 1177/1999 e della presupposta circolare assessorile del 10.3.1999.
L’istanza cautelare del Lantone veniva respinta con ordinanza n. 373/2000 riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3829/2000 (che quindi concedeva all’odierno ricorrente tutela cautelare).
Questo T.A.R. con sentenza n. 2222/2006 (non appellata) ha accolto il ricorso proposto dal Lantone, annullando gli atti gravati e riconoscendogli i 12 punti.
Il ricorrente agisce ora in giudizio per il risarcimento del danno derivante da attività  amministrativa illegittima (i.e.deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL TA/1 n. 1177 del 13.9.1999 e circolare dell’Assessorato Regionale alla Sanità  della Regione Puglia del 10.3.1999, annullate con la citata sentenza n. 2222/2006).
Evidenzia che l’adozione dei menzionati atti (gravati nell’ambito del giudizio r.g. n. 330/2000 ed annullati con la sentenza n. 2222/2006) gli ha cagionato un rilevante pregiudizio patrimoniale, poichè, se gli fossero stati riconosciuti ab origine i 12 punti, non si sarebbe classificato quarto nella graduatoria redatta per l’anno 1998 relativamente alle zone carenti di medicina generale per il Comune di Taranto (per la fascia destinata ai medici muniti di titolo equipollente), bensì sarebbe stato il primo in graduatoria; che il danno è stato solo in parte compensato dalla circostanza della sottoscrizione nell’ottobre 2000 con la AUSL TA/1 di una convenzione per lo svolgimento dell’attività  professionale di specialista ambulatoriale di geriatria per i distretti socio-sanitari 4 e 5; che il pregiudizio, quantificabile in € 300.000,00 circa, deriva dalla differenza tra il compenso medio mensile spettante ad un titolare di medicina generale ed il compenso spettante al titolare di specialistica ambulatoriale.
Si costituiva l’Azienda Sanitaria Locale Taranto, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione, formulata da parte resistente, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della presente controversia.
Invero, il giudizio de quo ha ad oggetto la pretesa risarcitoria azionata dal Lantone, pretesa consequenziale all’adozione di atti amministrativi illegittimi (in particolare la deliberazione n. 1177/1999 e la circolare dell’Assessorato Regionale alla Sanità  della Regione Puglia del 10.3.1999) annullati con la sentenza di questo T.A.R. n. 2222/2006 (passata in giudicato).
Pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo non è più discutibile, essendo ormai coperta da giudicato con la sentenza n. 2222/2006 (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, 21 dicembre 2002, n. 1082).
Nel merito, va evidenziato che il tempestivo esperimento da parte del Lantone dell’azione di esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3829 del 27 luglio 2000 ovvero dell’azione di esecuzione/ottemperanza della sentenza di questo T.A.R. n. 2222/2006 avrebbe consentito all’odierno ricorrente di ottenere piena soddisfazione delle proprie pretese, senza che ciò implicasse alcun sacrificio significativo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2001, n. 3) ed avrebbe conseguentemente inciso in senso preclusivo e limitativo sul perimetro del danno, escludendolo del tutto.
Pertanto, l’omesso esperimento di tali azioni opera sul piano causale, precludendo la risarcibilità  dei danni che sarebbero stati evitati in caso di eventuale utilizzazione, da parte del Lantone, dello strumento di tutela specifica predisposto dall’ordinamento (vale a dire l’azione di esecuzione/ottemperanza).
In applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1227 cod. civ. e 30, comma 3 cod. proc. amm. deve, quindi, giungersi alla reiezione del ricorso risarcitorio proposto dal Lantone.
Come evidenziato da Ad. Plen. n. 3/2011, la disciplina di cui all’art. 30 cod. proc. amm. trova applicazione anche con riferimento a situazioni (quale quella oggetto del presente giudizio) anteriori rispetto all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (i.e. 16 settembre 2010), trattandosi di una disciplina ricognitiva di principi evincibili dal sistema normativo antecedente all’entrata in vigore del codice stesso.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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