1. Giustizia e processo – Pubblico impiego – Stabilizzazione – Annullamento d’ufficio degli atti presupposti di indizione della procedura – Giurisdizione del G.O.
2. Giustizia e processo – Pubblico impiego –  Stabilizzazione – Potere di autotutela – Annullamento d’ufficio degli atti presupposti di indizione della procedura – Giurisdizione G.O.

1. Appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia con cui un dipendente stabilizzato  ai sensi dell’art. 3, co. 40, l.r. n. 40/2007, – che abbia già  adito il giudice del lavoro a tutela delle posizioni giuridiche rivenienti dall’intervenuta stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato – abbia agito avverso l’annullamento d’ufficio dei presupposti atti di indizione della procedura di stabilizzazione. Infatti, alla stregua del consolidato orientamento delle Sezione Unite della Corte di Cassazione, l’ambito di giurisdizione del G.A. risulta rigorosamente delimitato alla procedura concorsuale in sè considerata, procedura che termina con la fase di approvazione della graduatoria, fase che costituisce il discrimine tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria.
2. In materia di pubblico impiego non rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione del G.A., l’esercizio del potere di autotutela con riferimento agli atti di indizione di procedura concorsuale, essendo questo intervenuto dopo l’approvazione della graduatoria e conclusione del procedimento concorsuale e in presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato già  in atto.

N. 00018/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02020/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2011, proposto da: 
Maria Sabrina Cappelletta, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita N.6; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

per l’annullamento
– della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Asl Bari n. 1353 del 14.07.2011;
– della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Asl Bari n. 1332 del 04.07.2011;
– della deliberazione della Giunta regionale di Puglia n. 1384 del 21.06.2011;
– della deliberazione della Giunta regionale di Puglia n. 1878 del 31.08.2011;
– di ogni ulteriore atto lesivo, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. L. Paccione, Avv. G. Caputo, su delega dell’avv. E. Trotta e avv. S. O. Di Lecce;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Premesso in fatto che:
la ricorrente, medico dirigente precaria in servizio presso strutture sanitarie pubbliche dell’A.S.L. Bari, essendo in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 40/2007, ha partecipato alle procedure concorsuali di cui all’art. 3 della legge regionale citata ai fini della stabilizzazione del rapporto nella disciplina di pediatria, con esito favorevole, con conseguente approvazione della graduatoria e stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 12/2/2010;
con ricorsi proposti innanzi al T.A.R. Puglia Lecce nn. 1925/08 e 1923/08 sono stati impugnati gli atti di indizione di analoga procedura concorsuale adottati dalla A.S.L. Lecce nell’ambito delle strutture di propria competenza;
la Corte Costituzionale, investita dal TAR Puglia Sez. di Lecce – giusta ordinanze nn52/09 e 67/09 – della questione di costituzionalità  dell’art. 3 comma 40 della L.R. 40/2007, con sentenza n. 42 del 6 giugno 2011 ne ha dichiarato l’illegittimità  costituzionale;
a seguito di quanto sopra, la A.S.L. Bari dopo aver deliberato di adire il G.O. per far dichiarare la risoluzione dei contratti per sopravvenuta impossibilità  della prestazione (deliberazione n. 1332/2011 sulla base della delibera G.R. Puglia n.1384 del 2011), ha invece successivamente disposto l’annullamento d’ufficio degli atti presupposti del contratto individuale di lavoro della ricorrente, dichiarando conseguentemente la nullità  del contratto medesimo, in relazione a quanto previsto dal D.L. 6/7/2011 n.98 art. 16 (delibera commissariale n. 1353 del 14/7/2011);
la Regione Puglia, con successiva delibera G.R. n.1878 del 31/08/2011 , ha disposto l’obbligatorietà  dell’annullamento degli atti presupposti di indizione delle procedure di selezione e della conseguente declaratoria di nullità  dei contratti individuali;
considerato che la ricorrente, (che ha già  adito il G.O. giudice del lavoro a tutela delle posizioni giuridiche rinvenienti dalla intervenuta stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato), a tutela dell’interesse legittimo connesso all’annullamento d’ufficio dei presupposti atti di indizione delle procedure, evidenziata la natura generale e innovativa delle disposizioni portate dal predetto D.L. (art.16 comma 8) deduce la violazione del principio di irretroattività  di cui all’art. 11 comma 1 delle preleggi, la violazione dei principi in tema di autotutela , la violazione dei principi generali in tema di effetti delle pronunce di incostituzionalità , la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., dell’art. 210cties e 21 nonies della L.241/90, dell’art. 3 del D.Lgs 502/1992, nonchè infine eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta ingiustizia, eccependo inoltre l’incostituzionalità  dell’art. 16 comma 8 del D.L. 98/2011.
Il Collegio considerato che il petitum sostanziale, quale risultante dalla combinata lettura con la causa petendi, conduce la controversia in esame nell’ambito della giurisdizione del G.O. giudice del lavoro.
Considerato che, alla stregua dell’ormai consolidato orientamento delle Sezione Unite della Corte di Cassazione, l’ambito di giurisdizione del G.A. risulta rigorosamente delimitato alla procedura concorsuale in sè considerata, procedura che termina con la fase di approvazione della graduatoria, fase che costituisce il discrimine tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria.
Considerato che la giurisdizione del giudice ordinario in materia di pubblico impiego risulta configurata come generale e residuale e che la definizione del relativo giudizio si configura come esaustiva di ogni pretesa azionata, tenuto conto del petitum sostanziale e della causa petendi, consistenti nella declaratoria del diritto dei ricorrenti alla stabilizzazione già  attuata con la stipulazione di contratti individuali.
Considerato che la ratio della attribuzione al giudice amministrativo relativamente ai concorsi finalizzati alla costituzione del rapporto di impiego risulta correlata alla discrezionalità  delle valutazioni a tutela degli interessi legittimi dei partecipanti.
Ritenuto che l’esercizio del potere di autotutela con riferimento agli atti di indizione di procedura concorsuale deve ritenersi irrilevante ai fini del radicamento della giurisdizione del G.A., essendo intervenuta dopo l’approvazione della graduatoria e conclusione del procedimento concorsuale e in presenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato già  in atto, considerato, peraltro che il giudice ordinario, nell’ambito della piena cognizione riservatagli, dispone di poteri di disapplicazione (e anche di annullamento, alla stregua degli orientamenti in proposito espressi dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale).
Richiamato, infine, specifico precedente di questa Sezione di cui alla sentenza Tar Bari Sezione Seconda n.1734/2011, deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della giurisdizione ordinaria – giudice del lavoro.
Resta ferma la conservazione degli eventuali effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.
La complessità  e la novità  delle questioni trattate giustificano ampiamente la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in favore del giudice ordinario – giudice del lavoro, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistici.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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