Giustizia e processo – Giurisdizione – Pubblico impiego – Controversie inerenti lo scorrimento delle graduatorie – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste
 

 
Gli atti a mezzo dei quali la p.A. abbia proceduto, dopo l’approvazione di una graduatoria, all’assunzione di idonei, non rientrano nella giurisdizione del G.A.: ciò per la ragione che tali atti, esplicando un’efficacia limitata ai singoli candidati interessati e, quindi, ai singoli rapporti di lavoro, non sono in grado di mettere in discussione l’efficacia dell’intera graduatoria nè la posizione di vantaggio che altri candidati abbiano acquisito per effetto del collocamento nella graduatoria medesima.
 

N. 00218/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01054/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2011, proposto da: 
Pasquale Giangaspero, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola N.166/5; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma N.231; 
Regione Puglia; 

nei confronti di
Roberto Nuovo, Aldo D’Aloia, Serafina Stragapede, Valeria Gianna Santillo; 

per
a) l’accertamento del diritto
del dott. Pasquale Giangaspero ad essere nominato, in qualità  di vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente medico, con incarico professionale di base della disciplina di “Ginecologia ed Ostetricia” (bandito dall’Amministrazione con deliberazione del Direttore generale dell’allora Asl BA 1 n. 923 del 29 giugno 2004), a seguito dello scorrimento della relativa graduatoria;
b) per la conseguente condanna
dell’Asl Bat, in persona del Direttore generale p.t., a nominare il dott. Giangaspero, in qualità  di vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente medico, con incarico professionale di base della disciplina di “Ginecologia ed Ostetricia” (bandito dall’Amministrazione con deliberazione del Direttore generale dell’allora Asl BA 1 n. 923 del 29 giugno 2004), a seguito dello scorrimento della relativa graduatoria;
c) per l’accertamento dell’illegittimità 
del comportamento serbato dall’Asl Bat relativamente allo scorrimento della graduatoria degli idonei formulata dalla competente Commissione giudicatrice in riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente medico con incarico professionale di base della disciplina di “Ginecologia ed Ostetricia” (bandito dall’Amministrazione con deliberazione del Direttore generale dell’allora Asl BA 1 n. 923 del 29 giugno 2004) ed utilizzata, come si è appreso, scavalcando sistematicamente il dott. Giangaspero;
d) per il conseguente annullamento
delle deliberazioni dell’Asl Bat di assegnazione degli idonei inseriti nella graduatoria succitata in posizione inferiore rispetto a quella ricoperta dal ricorrente e nominati “scavalcando” la posizione ricoperta dal dott. Giangaspero (in particolare della deliberazione n. 1248 del 12 luglio 2010, della deliberazione n. 1558 dell’8 settembre 2010, deliberazione n. 398 del 29 novembre 2010, mai notificate o rese note al ricorrente, nonchè di ogni altro atto alle stesse connesso, sia presupposto che conseguenziale, ancorchè non conosciuto);
e) nonchè per la condanna
dell’Asl Bat, in persona del Direttore generale p.t., al risarcimento in forma specifica, mediante nomina del dott. Giangaspero nei ruoli dell’Asl e per il profilo messo a concorso, in qualità  di vincitore del concorso stesso ed a partire dal momento in cui lo scorrimento della graduatoria ha riguardato la posizione ricoperta dal dott. Giangaspero, con tutte le conseguenze di carattere contributivo e retributivo derivanti dalla nomina nel profilo professionale messo a concorso;
f) e per la condanna
dell’Asl, in persona del Direttore generale p.t., ove non fosse più possibile ottenere il risarcimento in forma specifica, al risarcimento per equivalente da calcolarsi in corso di causa, nonchè degli ulteriori danni subiti e subendi a qualsiasi titolo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. F. E. Lorusso;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato il dott. Giangapero riferisce di aver partecipato al concorso indetto dal dirigente della ASL Bari 1 con determinazione n. 923 del 29 giugno 2004, finalizzato alla assunzione di due posti di dirigente medico nella specialità  di “Ginecologìa ed Ostetricia” e di essersi collocato, nella graduatoria finale approvata con determina del D.G. n 108/2007, al quindicesimo posto degli idonei. Riferisce inoltre di aver ricoperto diversi incarichi a tempo determinato prima di essere “stabilizzato” quale dirigente, ai sensi dell’art. 3 comma 40 della L.R. 40/07, nei ruoli della ASL “Bonomo” di Andria, e ciò a far tempo dall’8 settembre 2010.
Secondo il ricorrente la ASL avrebbe provveduto allo scorrimento della graduatoria approvata con determina del D.G. n. 108/2007 per far fronte all’esigenza di assumere personale dirigenziale, giungendo a chiamare candidati collocatisi in graduatoria in posizione inferiore a quella del ricorrente, pretermettendo quest’ultimo sul mero presupposto che lo stesso non era più disponibile e senza mai interpellarlo. In tal modo il dott. Giangaspero non ha potuto esercitare il diritto alla assunzione in base al concorso indetto con determina del D.G. n. 923/2004.
Il ricorrente evidenzia peraltro che la Corte Costituzionale ha ormai dichiarato l’illegittimità  dell’art. 3 comma 40 L.R. 40/07 e che, per tale ragione, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato con la ASL “Bonomo” di Andria potrebbe essere rimesso in discussione: in tale prospettiva perdura il di lui interesse alla chiamata per scorrimento della graduatoria di cui alla determina D.G. n. 108/2007.
Il dott. Giangaspero agisce quindi perchè venga dichiarato il suo diritto ad essere assunto dalla attuale ASL BAT, già  ASL Bari 1, a tempo indeterminato ed in qualità  di dirigente, e ciò a seguito di scorrimento della più volte menzionata graduatoria, e per l’effetto chiede la condanna della ASL medesima alla nomina ed alla assunzione di esso ricorrente. Egli chiede peraltro pronunciarsi anche l’annullamento degli atti mediante i quali la ASL resistente ha proceduto alla nomina dei candidati collocatisi, nella graduatoria di che trattasi, in posizione inferiore.
Il dott. Giangapsero chiede infine, ove la di lui assunzione non risulti possibile, che la ASL BAT sia condannata al risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituita in giudizio la ASL BAT per resistere al ricorso, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sul rilievo che il petitum sostanziale azionato dal ricorrente è riconducibile solo alla pretesa di essere assunto per scorrimento della graduatoria di cui alla delibera del D.G. n. 108/2007
Tale eccezione è fondata.
Osserva il Collegio che al fine di determinare la giurisdizione del Giudice Amministrativo nelle controversie inerenti il pubblico impiego non possono assumere rilievo gli atti a mezzo dei quali la Pubblica Amministrazione abbia proceduto, dopo la approvazione di una graduatoria, alla assunzione di idonei: ciò per la ragione che tali atti, esplicando una efficacia limitata ai singoli candidati interessati e – quindi – ai singoli rapporti di lavoro, non sono in grado di mettere in discussione l’efficacia della intera graduatoria nè la posizione di vantaggio che altri candidati abbiano acquisito per effetto del collocamento nella graduatoria medesima.
Discorso diverso potrebbe farsi, semmai, solo quando l’Amministrazione, dovendo procedere a nuove assunzioni, deliberi una nuova procedura concorsuale in luogo dello scorrimento di una graduatoria già  approvata e vigente: tale situazione, però, all’evidenza non ricorre nel caso di specie, laddove viene in considerazione non una ipotesi di mancato scorrimento della graduatoria sibbene – all’esatto opposto – una ipotesi di scorrimento effettuato in maniera erronea.
Conclusivamente, non venendo in considerazione la legittimità  di atti di c.d. macro-organizzazione nè di atti che abbiano deliberato di non utilizzare la graduatoria invocata dal ricorrente, la giurisdizione su tutte le domande formulate dal dott. Giangaspero spetta al Giudice Ordinario, al quale spetterà  valutare, tra l’altro, se l’eventuale fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente implichi, o meno, la disapplicazione degli atti mediante i quali è stata disposta l’assunzione dei candidati collocati in graduatoria in posizione inferiore a quella del ricorrente.
La particolarità  del caso sottoposto alla attenzione del Collegio giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– visto l’art. 9 c.p.a. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine a tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio;
– visto l’art. 11 comma 1 c.p.a. manda alle parti di riassumere il presente giudizio entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza innanzi alla Autorità  Giudiziaria Ordinaria competente per territorio.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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