1. Giustizia e Processo – Questione legittimità  costituzionale art. 1 ter, comma 13, lett. C, della L. n.  102 del 2009 – Infondatezza -Violazione di fattispecie criminose di diversa gravità  – Stessa conseguenza – Diniego sanatoria 


2. Pubblica sicurezza – Domanda di emersione del lavoro irregolare – Ex lege n. 102 del 2009 – Precedenti penali – Sospensione condizionale della pena o dichiarazione di estinzione del reato –  Assenza provvedimento di riabilitazione – Diniego sanatoria – Legittimità 

1. E’ manifestamente infondata la questione  di legittimità  costituzionale  dell’art.1 ter, comma 13, lett. C, della L. n.  102 del 2009 che prevede l’identica sanzione del diniego di sanatoria   per gli extracomunitari che svolgano il ruolo di collaboratore domestico o badante e che abbiano commesso dei reati: e ciò  a prescindere dalla valutazione del rilievo del reato e della pericolosità  sociale del soggetto. La norma, infatti, persegue lo scopo di tutelare anche  i fruitori di tali servizi di assistenza  che, in quanto “soggetti deboli”, sono meritevoli di protezione nel contatto domestico giornaliero con lavoratori  che  dimostrino  una propensione a delinquere  a qualsiasi livello.


2. La circostanza che sia stata concessa all’extracomunitario la sospensione condizionale della pena per un reato minore,  che siano passati oltre  cinque anni dalla condanna in assenza di  ulteriori reati o che il reato sia stato dichiarato estinto, non hanno rilievo e giustificano il diniego di sanatoria ex art. 1 ter comma 13 lett. C della L. n.  102 del 2009. Infatti, solo una dichiarazione di riabilitazione del giudice competente consente di non tener conto del precedente penale ai fini dell’applicazione della l.n. 102/2009.

* * * 

N. 00206/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01780/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2011, proposto da: 
Sarr Malick, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Fusaro, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n.P-BA/L/N/2009/105386, del 23.09.2011, notificato al procuratore del ricorrente il 31:09.2011 (sic sulla busta della raccomandata), con il quale il dirigente dello S.U.I. della Prefettura di Bari, dott.ssa Antonella Cangiano, ha rigettato la dichiarazione di emersione, presentata dal sig. Savino Santoro il 29.09.2009 in favore del ricorrente;
– di ogni provvedimento presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, ed in particolare della nota Cat. A/12/2011/Imm./M.G. con la quale la Questura di Bari ha confermato il proprio parere negativo sull’istanza, <<precisando che in presenza di una condanna per il reato (……) ex art 495 c.p. (……) non poteva esimersi dal richiamare la sola condizione ostativa di cui all’art. 1-ter, comma 12 L. 102/90 (….), non rilevando nella fattispecie un ulteriore giudizio di pericolosità  sociale>>;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Andrea Fusaro, su delega dell’avv. F. Fusaro;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato il signor Sarr Malick impugna il provvedimento con il quale la Prefettura di Bari, Sportello Unico per l’Immigrazione, ha determinato di non accogliere la domanda di emersione ex L. 102/09 presentata a suo favore dal sig. Savino Santoro e ciò sul presupposto il ricorrente ha un precedente penale per il reato p. e p. dall’art. 495 c.p., accertato con sentenza del Tribunale penale di Taranto del 14 gennaio 2009, passata in giudicato il 17 settembre 2009.
Il ricorrente deduce, anzitutto, l’illegittimità  del provvedimento impugnato in quanto applicativo dell’art. 1 ter comma 13 lett. C) della L. 102/09 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, norma da considerarsi costituzionalmente illegittima nella misura in cui non consente di valutare, caso per caso, la effettiva pericolosità  dello straniero, esponendolo ad una sazione che vìola i principi di proporzionalità  e ragionevolezza nonchè di parità  di trattamento, dal momento che alla violazione di reati di diversa gravità  la norma in questione fa discendere sempre la stessa conseguenza dannosa, e cioè il diniego di sanatoria.
Il ricorrente deduce ancora che non sarebbe ostativa, ai sensi della L. 102/09, una sentenza che abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena nè una sentenza che attenga a fatti anteriori alla entrata in vigore della L. 102/09.
Infine deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione per non essere stato tenuto in alcun conto il tempo trascorso dalla commissione del reato ed i legami personali ed affettivi instaurati con il datore di lavoro.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Bari per resistere al ricorso, che è stato introitato a decisione alla camera di consiglio del 16 novembre 2011.
Il ricorso non può essere accolto.
Quanto alla asserita incostituzionalità  dell’art. 1 ter comma 13 lett. C) della L. 102/09 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, nella misura in cui tale norma negherebbe l’accesso alla sanatoria anche a coloro che abbiano precedenti per reati minori o comunque puniti in concreto con pene contenute, non consentendo di valutare, in base alla tipologia del reato od alla pena inflitta in concreto, la effettiva pericolosità  sociale del soggetto, essa è manifestamente destituita di fondamento.
Al proposito è agevole osservare che la sanatoria di cui alla L. 102/09 costituisce un istituto di carattere eccezionale, accessibile solo agli stranieri che risultino aver già  in corso, alla data di entrata in vigore della legge, un rapporto di lavoro quale collaboratore domestico o badante: non si tratta quindi di una sanatoria generale per tutti gli extracomunitari clandestinamente introdottisi nel territorio dello Stato. Tale constatazione denuncia che la ratio della L. 102/09 non è tanto di consentire la regolarizzazione di questi stranieri, quanto piuttosto quella di far fronte alla carenza di queste figure professionali, che sono ormai molto diffuse e necessarie anche nell’ambito di famiglie a modesto tenore di vita, e che ormai da decenni solo i cittadini extracomunitari sono disponibili ad offrire a tempo pieno e spesso alle tariffe minime sindacali.
Considerato dunque che non si tratta di una sanatoria nell’interesse esclusivo o precipuo dei cittadini extracomunitari e che viene in considerazione un rapporto di lavoro caratterizzato da lunghe permanenze nel domicilio privato del datore di lavoro nonchè, spesso, da situazioni di minorata difesa dello stesso – a cagione di problemi di salute, della età  o della solitudine – il Collegio rileva come condivisibilmente il legislatore abbia individuato le fattispecie di reato ostative alla sanatoria senza distinguere tra le forme di reato più o meno gravi: ed invero la consumazione di reati anche di modesta gravità  è comunque indice di una propensione a delinquere che appare inaccettabile nell’ambito di un rapporto di lavoro che di fatto mette un domicilio o una persona nella disponibilità  del prestatore di lavoro, il quale deve pertanto offrire garanzie di massima credibilità . D’altra parte un sistema che avesse consentito di valutare caso per caso la concreta pericolosità  sociale del soggetto avrebbe comportato un aggravio dei procedimenti ed un allungamento dei tempi di decisione, incompatibile con le finalità  perseguite dalla sanatoria e con l’interesse dello Stato a perseguire in tempi rapidi i cittadini extracomunitari non meritevoli di soggiornarvi.
Conclusivamente il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità  sollevata in ricorso introduttivo sia manifestamente infondata.
Quanto all’assunto secondo il quale non potrebbe essere tenuto in considerazione un precedente per il quale sia stata concessa – come nel caso di specie – la sospensione condizionale della pena, il Collegio rileva che, comunque, la dichiarazione di estinzione di un reato conseguente alla mancata commissione di altri reati nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato di una sentenza che abbia concesso il beneficio di che trattasi non potrebbe esplicare alcuna rilevanza. Solo una dichiarazione di riabilitazione consente di non tenere in conto i precedenti penali di un soggetto, e ciò per la ragione che la riabilitazione consegue ad una speciale procedura nel corso della quale vengono svolti, tramite gli organi di polizia giudiziaria, vari accertamenti, finalizzati a stabilire se il soggetto, avendo stabilmente cambiato vita o comunque essendosi allontanato definitivamente dalle situazioni che l’avevano indotto a delinquere, abbia acquistato una piena credibilità  ed affidabilità . La dichiarazione di estinzione di un reato, che invece consegue alla semplice presa d’atto che il soggetto il quale abbia riportato una condanna a pena sospesa non risulti aver commesso nel quinquennio successivo altri reati nè risulti avere carichi pendenti , non può quindi esplicare la medesima efficacia, giacchè – a tacer del fatto che tale dichiarazione potrebbe sempre essere smentita dalla successiva scoperta di fatti di reato risalenti ma non ancora segnalati – nulla dice in ordine alla attuale vita, personalità  e frequentazioni del soggetto.
E se la dichiarazione di estinzione del reato non può essere tenuta in alcuna considerazione, a maggior ragione deve ritenersi priva di rilevanza la mera sospensione condizionale della pena quando il quinquennio dalla concessione del beneficio non siasi ancora compiuto.
La L. 102/09, infine, non distingue in alcun modo tra precedenti per fatti commessi prima o dopo l’entrata in vigore di essa, di guisa che assolutamente destituita di fondamento è pure l’eccezione relativa all’epoca di commissione del fatto per il quale il ricorrente è stato giudicato.
Consegue da quanto sopra esposto che il provvedimento impugnato ha correttamente negato alla ricorrente la sanatoria ex L. 102/09 sulla base del precedente penale di cui sopra si è dato conto, che ha valenza dirimente.
Ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/90, che è espressione di un principio di valenza generale, in ossequio al quale non si deve annullare il provvedimento viziato quando sia evidente che la amministrazione lo potrebbe legittimamente reiterare pur dopo l’annullamento pronunciato in via giurisdizionale, possono essere disattese anche le ulteriori censure articolate in ricorso introduttivo, afferenti la violazione delle garanzie procedimentali nonchè l’illegittimità  dell’atto impugnato per contraddittorietà  e difetto di motivazione.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Infine, per quanto concerne il gratuito patrocinio, il ricorrente ha chiesto con istanza, depositata in giudizio in data 21 dicembre 2011, la riforma della decisione, con cui la competente Commissione ex art. 14, all. 2 c.p.a.. gli ha provvisoriamente denegato l’ammissione al gratuito patrocinio.
Il Collegio, esaminati gli atti, respinge definitivamente l’istanza del ricorrente per l’ammissione al gratuito patrocinio, in quanto, oltre a condividere le motivazioni addotte dalla Commissione rileva la palese infondatezza del ricorso in riferimento alla dedotta incostituzionalità  dell’art. 1 ter comma 13 lett. C) della L. 102/09 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009 e conseguentemente anche delle ulteriori censure prospettate.
La particolarità  delle questioni trattate giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge definitivamente l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle Camere di consiglio del giorno 16 novembre 2011 e 19 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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