Pubblica sicurezza – Straniero – Permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Revoca per condanna per reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e dagli artt. 473 e 474 del Cod. Pen. – Legittimità 

Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno si configura quale atto vincolato rispetto alle sentenze di condanna riportate dal ricorrente per reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473 e 474 del codice penale.

N. 00226/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2010, proposto da: 
Rongli Wu, rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Schittulli, con domicilio eletto presso Giuliano Schittulli in Bari, via Principe Amedeo, 25; 

contro
Questura di Bari;
U.T.G. – Prefettura di Bari; 
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
-del decreto di revoca del permesso di soggiorno n. IT A77527BA nei confronti del sig. Wu Rongli, emesso dalla Questura di Bari e notificato in data 30.6.2010;
– di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenziali e/o connessi, ancorchè non conosciuti;
nonchè per la declaratoria
– del diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del suo permesso di soggiorno ovvero il rilascio di altro permesso di soggiorno a diverso titolo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Antonio Pasca e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Tommaso Romito, su delega dell’avv. G. Schiuttulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame Wu Rongli impugna il provvedimento di cui in epigrafe, con cui la Questura di Bari ha revocato il permesso di soggiorno, sulla ritenuta insussistenza dei presupposti di legge e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza del G.I.P. Tribunale Bari, irrevocabile in data 14.11.2007, a mesi 4 di reclusione ed € 200,00 di multa per i reati di ricettazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui agli artt. 648 e 517 del codice penale, nonchè – con sentenza del G.I.P. Tribunale Bari ex art. 444 c.p.p, irrevocabile il 6.7.2008 alla pena di € 500,00 di multa per i reati di commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e istigazione alla corruzione ex artt. 474, 648 e 3222 c.p.).
Deduce il ricorrente che entrambe le sentenze di condanna, per fatti risalenti all’anno 2007 e comunque emesse in una con il beneficio della sospensione condizionale della pena, sarebbero non significative in relazione all’intervenuto mutamento dell’attività  esercitata, atteso che il ricorrente – in relazione alla nuova qualifica di lavoratore dipendente – ha fatto richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno come lavoratore subordinato, mentre l’originario permesso di soggiorno era stato rilasciato per motivi di lavoro e come lavoratore autonomo dedito al commercio.
A dire di esso ricorrente, tale nuovo status renderebbe non significative le suddette condanne, in quanto riferite esclusivamente all’esercizio di attività  di commercio, non più esercitata.
Assume inoltre il ricorrente che erroneamente la Questura di Bari avrebbe ritenuto di dover revocare il permesso di soggiorno in via automatica e vincolata per effetto delle predette sentenze di condanna, in quanto – attesa la diversa natura dell’attività  di lavoratore dipendente – la pericolosità  sociale avrebbe dovuto essere oggetto di concreta e specifica discrezionale valutazione, con conseguente vizio di difetto di motivazione e di eccesso di potere sotto vari profili.
L’Amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 655/2010 è stata concessa al ricorrente l’invocata tutela cautelare, in relazione alla circostanza dell’essere già  stati prospettati profili di sospetta incostituzionalità  relativi all’art. 26, comma 7 bis, del D.L.gs. n. 286/98, giusta ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del T.A.R. Bari Sez. III n. 290/09.
All’udienza del 22.12.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ed invero, l’impugnato provvedimento di revoca del provvedimento di soggiorno è immune da tutti i denunciati vizi, configurandosi tale provvedimento come atto vincolato rispetto alle due sentenze di condanna riportate dal ricorrente per reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473 e 474 del codice penale.
Ciò in virtù del disposto di cui all’art. 26, comma 7 bis del D.Lgs., atteso che peraltro l’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale n.290/09 del T.A.R. Bari III Sez., richiamata nell’ordinanza cautelare n. 655/2010, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.
Conseguentemente, alla stregua del quadro normativo di riferimento, l’impugnato provvedimento risulta legittimo.
Nè rileva in senso contrario la circostanza dell’intervenuto mutamento della attività  lavorativa del ricorrente, atteso che, comunque, il permesso di soggiorno oggetto di revoca risultava richiesto e rilasciato con riferimento all’esercizio dell’attività  di commercio.
Ragioni equitative inducono tuttavia il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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