1. Pubblico impiego – Agevolazioni – Permessi mensili
retribuiti – Assistenza portatori di handicap – Assenza requisito della continuità 
dell’assistenza  – Esclusione – Ragioni
2. Pubblico impiego – Agevolazioni – Permessi mensili
retribuiti – Assistenza portatori di handicap -Soppressione dei requisiti della
continuità  ed esclusività  dell’assistenza prestata – Nel caso di distanza tra
il luogo di residenza del lavoratore e quello dell’assistito anche
superiore  a 150 chilometri – Attestazione del lavoratore del raggiungimento del
luogo di residenza dell’assistito – Riconoscimento permessi mensili retribuiti

1. Non costituisce ostacolo alla fruizione dei
permessi mensili retribuiti, ex art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992, da
parte dei lavoratori dipendenti che assistono familiari portatori di handicap,
la circostanza in cui il lavoratore risieda a notevole distanza dal luogo ove
si trova il familiare; infatti, la continuità  dell’assistenza, in virtù della
modificazione dell’art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992 ad opera dell’art. 2
della l. n. 53/2000, che ha eliminato la convivenza dai presupposti
indispensabili per fruire del beneficio stabilito dalla legge, non deve essere
intesa in senso materiale e infermieristico, quanto piuttosto in senso morale,
come presenza periodica e costante.
2. àˆ illegittimo il diniego alla fruizione dei
permessi mensili ex art. 33, comma 3, l. n. 104/92 da parte del lavoratore
dipendente opposto dall’Amministrazione in ragione dell’assenza del requisito
della “continuità ” dell’assistenza. L’art. 24 della  l. n. 183/2010, nel modificare l’art. 33
della l. n. 104/92, ha soppresso ogni riferimento ai requisiti di continuità  ed
esclusività  dell’assistenza prestata. Il comma 3-bis dell’art. 33, l. n.
104/92, inserito dall’art. 6 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, riconosce il
diritto del lavoratore dipendente a fruire dei permessi retribuiti al fine di
assistere un parente in situazione di handicap grave, anche qualora risieda ad
una distanza superiore a 150 chilometri rispetto al luogo di residenza del
portatore di handicap. Tutto ciò purchè il lavoratore attesti, con titolo di
viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza
dell’assistito. 

N. 00217/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01501/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2010, proposto da: 
Andrea Antonio Liaci, rappresentato e difeso dall’avv. Vncenzo Parato, con domicilio eletto presso l’avv. Loredana Papa in Bari, alla via Calefati n.133; 

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
-del provvedimeto n.100017198.105°.6 della Polizia di Stato Sezione Polizia Stradale di Bari con il quale veniva respinta l’istanza del ricorrente, del 21.6.2010, di fruizione dei permessi mensili ex art.33 della legge 104/92 presentata al fine di assistere la nonna materna Rizzo Elena;
-di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale e comunque incompatibile con le richieste dell’odierno ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. V.Parato e avv. dello Stato G. Matto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.Il sig. Liaci, ricorrente nel giudizio in epigrafe, ha impugnato il diniego opposto dall’Amministrazione di appartenenza alla richiesta di fruizione di permessi mensili retribuiti ex art.33, comma 3, della legge n.104/92 presentata per assistere la nonna materna, Elena Rizzo, in situazione di grave handicap.
La ragione della determinazione negativa risiede nell’asserita assenza del requisito della “continuità ” dell’assistenza che l’Amministrazione stessa desume in via presuntiva dalla circostanza che il suddetto presta servizio presso la Sezione di polizia stradale di Bari e risulta fruire nella stessa sede di un alloggio di servizio liddove il congiunto, cui la richiesta si riferisce, è residente nel Comune di San Cesario distante circa 160 Km.. L’Amministrazione ha invero chiarito con la relazione datata 9 ottobre 2010 prodotta in giudizio che, al contrario di quanto emerge dal decreto di rigetto, non è in discussione anche il requisito dell’esclusività .
Così circoscritti i termini della controversia deve osservarsi quanto segue.
In linea di principio, per costante orientamento della più recente giurisprudenza condivisa da questo Collegio, i permessi mensili retribuiti che ai sensi del comma 3 dell’art. 33 l. n. 104 del 1992 possono essere richiesti dai lavoratori che assistono familiari portatori di handicap, spettano anche nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti residente a notevole distanza dal luogo in cui si trova il familiare poichè la continuità  dell’assistenza, dopo la modificazione della l. n. 104 del 1992 operata dall’art. 20 della legge n. 53 del 2000, che ha espunto la convivenza dai presupposti indispensabili per fruire del beneficio stabilito dalla legge, non deve essere intesa in senso materiale e infermieristico, quanto piuttosto in senso morale, come presenza periodica e costante.
Il requisito della continuità  cioè, deve essere inteso in modo meno rigoroso e la distanza non può in sè rappresentare elemento dirimente.
Nel caso di specie l’interessato ha chiarito che l’alloggio di servizio funge da punto di appoggio per alcune necessità  quotidiane e per eventuali emergenze che possono determinare il protrarsi dell’orario di servizio, considerata proprio la distanza dal luogo di residenza; e il rientro a casa che il ricorrente asserisce quotidiano è comprovato dall’ingente consumo di benzina altrimenti non giustificabile.
Peraltro la normativa sopravvenuta (art.24 l. n.183/2010) ha ridisegnato la disciplina di tali permessi mensili sopprimendo -per quel che rileva ai nostri fini- il riferimento ai requisiti di continuità  ed esclusività  dell’assistenza prestata e quindi depotenziando le contestazioni mosse al ricorrente nella fattispecie in esame. Ha inoltre espressamente previsto -al comma 3-bis inserito dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119- che non osta al riconoscimento del beneficio di cui al comma 3 la distanza tra il luogo di residenza della persona in situazione di handicap grave e quello di residenza del lavoratore purchè, ove sia superiore a 150 chilometri, il lavoratore attesti -con titolo di viaggio o altra documentazione idonea- il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
2. In sintesi il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il diniego gravato. Considerato tuttavia che solo di recente si è definitivamente chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego gravato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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