Edilizia e urbanistica – Realizzazione di voluminosa copertura in PVC funzionale all’esercizio dell’attività 
di autolavaggio – Deve qualificarsi nuova costruzione – Permesso di costruire – Necessità  

Alla luce della più recente giurisprudenza, deve
essere considerato “intervento di nuova costruzione” l’installazione di
un manufatto o di struttura di qualsiasi genere (anche roulottes, campers, case
mobili o imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee. Non può, perciò, ritenersi funzionale ad esigenze di tal sorta
l’installazione di una voluminosa copertura in PVC, specie ove destinata
all’esercizio di un’attività  commerciale, in quanto tale ontologicamente
preordinata a soddisfare interessi non precari. In particolare, è nuova opera –
e pertanto i relativi interventi soggiacciono a permesso di costruire – la
realizzazione di una stazione di autolavaggio poichè, sebbene priva di
fondamenta, consiste in strutture stabilmente infisse al suolo e destinate al
soddisfacimento di interessi “non temporanei” (cfr. in termini C.d.S., Sez.VI,
16.2.2011, n.986 e 22.10.2008, n.5191).

N. 00215/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01075/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2003, proposto da: 
Andriani Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Q.Sella n.36; 

contro
Comune di Giovinazzo; 

nei confronti di
De Palo Martina, rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. P.Lorusso alla via P.Amedeo n.234; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
– dell’autorizzazione n. 96 del 29.5.2003 (prot. n. 12463), a firma del Dirigente del 5° Settore, per la realizzazione di un impianto di autolavaggio sull’area scoperta annessa ai locali a piano terra siti in via Crocifisso n. 93/A;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della sig.ra De Palo Martina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Libera Valla, su delega dell’avv. G. Valla e avv. N. Mastropasqua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il sig. Andriani ha proposto impugnazione avverso l’autorizzazione n.96/2003 rilasciata dal Dirigente del 5° Settore del comune di Giovinazzo in favore della contro interessata per la realizzazione di un autolavaggio sull’area scoperta annessa ai locali a piano terra dell’immobile ubicato alla via Crocifisso.
Nello stesso immobile il ricorrente è, invero, proprietario di un locale a piano terra e del sovrastante appartamento destinato a propria abitazione; da questo esercita la veduta sul sottostante atrio scoperto interessato dagli interventi in questione.
Il gravame si fonda su tre motivi.
Con il primo motivo si contesta la mancanza di permesso di costruire sul presupposto che l’autolavaggio vada qualificato come intervento di nuova costruzione; con il secondo motivo la violazione delle distanze legali giacchè il telone di copertura sarebbe collocato a soli 50 cm. dall’affaccio del ricorrente; con il terzo motivo, infine, la violazione dell’art.18.7 del regolamento edilizio comunale che vieta all’interno dell’abitato attività  moleste e rumorose.
Con atto depositato in data 15.6.2006 si è costituita in giudizio la controinteressata.
L’istanza cautelare, proposta congiuntamente al ricorso introduttivo, respinta con ordinanza di questa Sezione n.646/2003 è stata accolta in appello (cfr. ordinanza C.d.S., Sez.V, n.4612/2003).
2.-Il gravame è fondato e va accolto.
E’ sufficiente osservare in proposito che, alla luce della più recente giurisprudenza condivisa da questo Collegio, deve essere considerato “intervento di nuova costruzione” l’installazione di un manufatto o di struttura di qualsiasi genere (anche roulottes, campers, case mobili o imbarcazioni) che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e non può ritenersi funzionale ad esigenze di tal sorta l’installazione di una voluminosa copertura in PVC, specie ove destinata all’esercizio di un’attività  commerciale, in quanto tale ontologicamente preordinata a soddisfare interessi non precari.
In particolare, è nuova opera -e pertanto i relativi interventi soggiacciono a permesso di costruire- la realizzazione di una stazione di autolavaggio poichè, sebbene priva di fondamenta, consiste in strutture stabilmente infisse al suolo e destinate al soddisfacimento di interessi “non temporanei” (cfr. in termini C.d.S., Sez.VI, 16.2.2011, n.986 e 22.10.2008, n.5191).
L’indiscussa qualificazione di “nuova opera” dell’autolavaggio autorizzato comporta la fondatezza sia del primo motivo di gravame che del secondo motivo, dovendo trovare applicazione anche le disposizioni sulle distanze. E la contro interessata non contesta affatto l’ubicazione del telone lamentata dal ricorrente (si ribadisce, a 50 cm. dal suo affaccio).
Senza trascurare che altrettanto indiscutibilmente l’autolavaggio comporta emissione di rumori ed esalazioni di gas di scarico delle autovetture che vi accedono certamente poco conciliabili con l’ubicazione all’interno di un fabbricato in massima parte destinato ad abitazione. Una simile vicinanza ad unità  abitative si pone in contrasto con il buon senso prima ancora che con le disposizioni regolamentari comunali.
3.- In sintesi il ricorso va accolto con condanna alle spese dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo. Il Collegio ritiene invece di compensare le spese nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto autorizzatorio gravato. Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in €2000,00 (duemila/00) e le compensa invece nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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