1. Pubblico impiego – Militare – Infermità  e lesioni – Dipendenza da causa di servizio
– Parere del Comitato di verifica – Mancato riconoscimento – Natura
tecnico-discrezionale del parere – Conseguenze – Insindacabilità  – Limiti.
2. Pubblico impiego – Militare – Infermità  e lesioni – Dipendenza da
causa di servizio – Prova – Presunta mancanza di cause endogene o afferenti
alla vita privata – Irrilevanza.

1. I pareri del Comitato di
verifica per le cause di servizio costituiscono valutazioni tecnico-discrezionali
sindacabili dal G.A. solo nei ristretti limiti del tradizionale sindacato di legittimità  (nel caso di specie, il TAR non ha rilevato profili di illogicità ,
irrazionalità  o contraddittorietà  manifeste nelle valutazioni espresse dal predetto organo).
2. La presunta mancanza di
cause endogene (attestata nella certificazione prodotta in sede
di richiesta di riesame) o afferenti la vita privata perde di rilevanza e non fornisce una prova adeguata in ordine
alla idoneità  causale del servizio prestato dal ricorrente (nell’Arma de Carabinieri con compiti operativi comportanti continue esposizioni alle intemperie) a cagionare le
patologie per cui si chiede il riconoscimento della causa di servizio. La individuazione di una causa
efficiente “per esclusione” appare utile ed opportuna solo quando la ricorrenza
del relativo fattore causale sia dimostrata, non essendo invece ammissibile
individuare la causa o concausa di un evento in via meramente induttiva. Per
tale ragione tale criterio non può trovare applicazione in ipotesi ci si debba
confrontare (come nel caso di specie) con l’intera vita lavorativa di un
soggetto, nel corso della quale non si sa bene cosa sia avvenuto.

N. 00201/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2010, proposto da: 
Paolo Tricarico, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Fasanella, Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B; 

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento:
I) -del decreto n. 2741 E del 2.2.2010, a firma del Direttore della 8^ Divisione del Ministero della Difesa, III Reparto, Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati, notificato all’interessato in data 17.3.2010, limitatamente alla parte in cui è stata denegata al ricorrente la dipendenza da fatti di servizio ed il relativo equo indennizzo in relazione alle seguenti infermità : 1) “sinusite fronto-mascellare” (n.1); 2) “spondilosi cervicale con discopatia C4-C5” (n.2); 3) “esiti stabilizzati di pregresso IMA in coronaropatia già  rivascolarizzato con PTCA+stent su coronaria DX e test da sforzo neg. A FE nella norma in atto” (n.4);
II) -del medesimo decreto sub I), limitatamente alla parte in cui è stato altresì denegato allo stesso ricorrente, sempre ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, il cumulo delle suddette infermità , sulla base della Tabella F-1 allegata al D.P.R. n. 915/1978, con l’unica riconosciuta invece sì dipendente da causa di servizio (“ipoacusia percettiva bilaterale e simmetrica con VOC a mt. 2,5”), per la quale è stato liquidato l’equo indennizzo con il medesimo decreto di cui innanzi;
III) -di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi, per quanto occorra, i tre pareri resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 21181/2008 del 27.11.2008, n. 23676/2006 del 28.11.2006 (Ad. n. 246/2006), e n. 199/2008 del 1.7.2008 (Ad. n. 343/2008), nella parte in cui hanno escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità  elencate sub I);
nonchè per l’accertamento:
del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo in relazione alle citate infermità  elencate sub I (“esiti stabilizzati di pregresso IMA in coronaropatia già  rivascolarizzato con PTCA+stent su coronaria DX e test da sforzo neg. A FE nella norma in atto”; “sinusite fronto-mascellare”; “Spondilosi cervicale con discopatia C4-C5”), da cumularsi con l’infermità  “ipoacusia percettiva bilaterale e simmetrica con VOC a mt. 2,5”, già  riconosciuta in favore del ricorrente, e dunque da ascriversi per cumulo alla Categoria 4^ Mis.Max;
e per la conseguente condanna:
del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati, III Reparto, 8^ Divisione Causa di Servizio ed Equo indennizzo Marescialli della M.M. dell’A.M. ed Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, alla corresponsione in favore del ricorrente dell’equo indennizzo in relazione a tutte le suddette infermità , da ascriversi per cumulo tra loro alla Categoria 4^ Mis.Max.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Spinelli, su delega dell’avv. D.co Fasanella e avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 giugno 2010 il ricorrente Paolo Tricarico, premettendo di essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1975, di aver sempre svolto incarichi e compiti altamente operativi in zone connotate da alta deliquenzialità  e/o comportanti continue esposizioni alle intemperie, espone di aver presentato, il 26 febbraio 1996, una domanda finalizzata al riconoscimento della causa di servizio in relazione a “sinusite fronto mascellare” e “spondilo artrosi cercivale con brachialgia dx per discopatia C4-C5”,e successivamente, il 21 maggio 1996, una ulteriore domanda per il riconoscimento dell’aggravamento di una infermità  precedentemente diagnosticata e già  ascritta a causa di servizio, e cioè “ipoacusìa di tipo percettivo bilaterale simmetrica limitali alle alte frequenze”.
La Commissione Medica Ospedaliera di Bari, con provvedimento 17 gennaio 2001 riconosceva la dipendenza da causa di servizio di tutte e tre le infermità  sopra ricordate.
Nel 2004 il ricorrente presentava una ulteriore domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una diversa patologìa, e cioè ” esiti stabilizzati di pregresso IMA in coronaropatia già  riva scolarizzato con PTCA + stent coronarica DX e test da sforzo neg. In FE nella norma in atto”..
La Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Bari con provvedimento del 27 gennaio 2006 riconosceva la causa di servizio anche per questa patologìa, ascrivendola alla 4° categoria, misura max, in virtù del cumulo con le tre patologìe precedentemente diagnosticate. La CMO, inoltre, dichiarava il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio militare nell’Arma dei Carabinieri, disponendone la collocazione in aspettativa sino al pronunciamento del Comitato di Verifica.
Quest’ultimo, tuttavia, esprimeva, con pareri del 28.11.2006 e 27.11.2008 esprimeva parere negativo, in ordine alla dipendenza da causa di servizio, delle patologìe consistenti in “sinusite fronto mascellare” e “spondilo artrosi cercivale con brachialgia dx per discopatia C4-C5” nonchè “esiti stabilizzati di pregresso IMA in coronaropatia già  riva scolarizzato con PTCA + stent coronarica DX e test da sforzo neg. In FE nella norma in atto”; riconosceva la causa di servizio solo in ordine alla “ipoacusìa di tipo percettivo bilaterale simmetrica limitali alle alte frequenze”.
Con il decreto ministeriale impugnato veniva quindi riconosciuto al ricorrente il solo indennizzo alla patologìa da ultimo indicata, ascrivendo la stessa alla 8° categorìa, misura minima.
Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce:
I) illegittimità  per violazione dell’art. 8 comma 3, DPR. 349/94 nonchè dell’art. 18 D.P.R. 461/01, violazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per falsa presupposizione, carenza istruttoria e ingiustizia manifesta, in quanto il Ministero nulla avrebbe motivato, recependo passivamente il parere del Comitato di verifica, che peraltro non è vincolante e che, comunque, avrebbe dovuto motivare in maniera specifica le ragioni per cui aveva ritenuto di discostarsi dalle valutazioni compiute dalla Commissione Medica Ospedaliera. In particolare, il Comitato di verifica avrebbe vistosamente omesso di tenere in considerazione la tipologìa degli stress e degli sforzi cui il ricorrente è stato sottoposto durante il corso della sua carriera;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della L. 241/90 per difetto di considerazione delle osservazioni presentate dal ricorrente, violazione dei principi di imparzialità  e buon andamento della P.A., eccesso di potere per falsa presupposizione, travisamento, carenza di istruttoria ed ingiustizia manifesta: il provvedimento impugnato non tiene in alcun conto i documenti prodotti dal ricorrente unitamente alla richiesta di riesame a suo tempo indirizzata al Comitato di verifica, e cioè una certificazione medica rilasciata dall’Ospedale “Casa sollievo della sofferenza” di S. Giovanni Rotondo in data 18.11.2007 nonchè la perizia tecnica del 21.11.2007.
Sulla scorta dei sopra enunciati motivi il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale impugnato e l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di tutte le patologìe indicate in narrativa del ricorso, con ogni pronuncia consequenziale.
Si è costituita in giudizio il Ministero della difesa per resistere al ricorso, trattenuto a decisione alla udienza del 26 ottobre 2012.
Esso non può essere accolto dal momento che i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, sui quali si fonda il provvedimento impugnato, costituiscono valutazioni tecnico-discrezionali sindacabili sono nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità  e che, nel caso di specie, detti pareri non appaiono affetti da illogicità , irrazionalità  o contraddittorietà  manifeste.
Benchè tali pareri non escludano a priori che tali patologìe possano essere state originate o aggravate da particolari stress, fisici o emotivi, essi evidenziano tuttavia che le patologìe medesime sono normalmente determinate da fattori di rischio personali o ereditari e che, per altro verso, non risulta che il ricorrente sia stato esposto in via continuativa, a causa del servizio prestato, a fattori di rischio che possano aver efficacemente svolto il ruolo di causa o concausa.
In effetti quanto lo stesso ricorrente riferisce in ricorso introduttivo in ordine alle mansioni svolte nel corso del tempo non consente di inferire che il servizio da egli prestato sia stato significativamente e continuativamente più stressante di quello che i di lui colleghi svolgono normalmente, non essendo a tale scopo sufficiente la mera indicazione della sede di servizio o del tipo generico di mansioni alle quali era addetto o del numero di ore lavorative giornaliere. Il ricorrente avrebbe invece dovuto riferire circostanze più specifiche e significative dello stress al quale era sottoposto, quali – a mero titolo di esempio – l’eventuale esiguo numero di addetti in servizio presso le Stazioni di Mattinata e/o Rodi Graganico, oppure la partecipazione a complesse operazioni di arresto o comportanti il prolungato contatto con la malavita organizzata, il coinvolgimento in conflitti a fuoco, ed altre ipotesi simili.
Difettando una prova adeguata in ordine alla idoneità  causale del servizio prestato dal ricorrente a cagionare le patologìe oggetto del provvedimento impugnato, la presunta mancanza di cause endogene (attestata nella certificazione prodotta dal ricorrente in sede di richiesta di riesame) o afferenti la vita privata del M.llo Tricarico perde di rilevanza. Infatti la individuazione di una causa efficiente “per esclusione” appare utile ed opportuna solo quando la ricorrenza del relativo fattore causale sia dimostrata, non essendo invece ammissibile individuare la causa o concausa di un evento in via meramente induttiva. Per tale ragione tale criterio non può trovare applicazione nel caso di specie, laddove ci si deve confrontare con la intera lavorativa di un soggetto, nel corso della quale non si sa bene cosa sia avvenuto.
Legittimamente, pertanto, il provvedimento impugnato richiama i pareri del Comitato di verifica, esenti dai prospettati vizi di eccesso di potere, che già  mettono in luce come il servizio prestato dal M.llo Tricarico non risulti caratterizzato ad abnormi responsabilità  o da eccezionali disagi.
Per le sopra esposte ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente Amministrazione, delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.000,00 (euro mille) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria