1. Giustizia e processo – Legittimazione ad agire in giudizio – Presidente della Commissione Regionale per le pari Opportunità  – Sussiste
2. Giustizia e processo – Legittimazione ad agire in giudizio –  In capo alla “Consigliera di parità  effettiva” della Regione Puglia – Sussiste
3. Giustizia e processo – Legittimazione ad agire in giudizio – Associazione rappresentativa a livello nazionale – Sussiste
4. Elezioni – Decreto sindacale di nomina Giunta comunale di soli uomini –  Violazione del principio di parità  di genere ex artt. 3 e 51 Cost.,  dell’art. 6 comma III del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267  e dell’apposita previsione statutaria – Illegittimità  

1. Sussiste la legittimazione processuale in funzione antidiscriminatoria del Presidente della Commissione Regionale per l’attuazione dei principi di parità  di trattamento fra uomo e donna, ad agire avverso il decreto sindacale di nomina di una giunta comunale composta di soli uomini, giusta quanto dispone l’art. 1 della legge Regione Puglia 30 aprile 1990, n. 16.
2. Sussiste la legittimazione processuale in funzione antidiscriminatoria della “Consigliera di parità  effettiva” della Regione Puglia, ad agire avverso il decreto sindacale di nomina di una giunta comunale composta di soli uomini, giusta quanto dispone l’art. 37 del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 che riconosce alla stessa la possibilità  di proporre impugnative al T.A.R. nei confronti dei provvedimenti che vengano ad integrare discriminazioni di carattere collettivo
3. Posto che l’interesse collettivo di cui l’associazione è latrice radica in capo ad essa sia l’interesse ad agire che la legittimazione processuale, è riconosciuta la legittimazione processuale ad ogni associazione rappresentativa a livello nazionale di una data categoria di soggetti, solo se risulti con certezza che gli interessi degli iscritti siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l’associazione agisce e non siano in contrasto, anche solo potenziale, tra di loro.
4. E’ illegittimo il decreto sindacale che ha nominato una giunta sindacale di soli uomini per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. e dell’art. 6 comma III del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, a fronte della cogente disposizione dello Statuto del Comune che sancisce in modo perentorio la doverosa osservanza del principio di parità  di genere nella composizione della giunta comunale.

 
N. 00079/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01795/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2011, proposto da:
Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna, Magda Terrevoli, Consigliera di Parità  Effettiva della Regione Puglia, Serenella Molendini, Donne in Rete – Associazione di Impegno Sociale e Cittadinanza Attiva, rappresentate e difese dagli avv.ti Francesca La Forgia, Valeria Pellegrino e Andrea Blonda, con domicilio eletto presso la prima in Bari, via Principe Amedeo, 40;

contro
Comune di San Marco in Lamis;
Fino Raffaele;
Palumbo Leonardo;
Ciavarella Soccio Angelo;
Tosco Antonio;
Leggieri Angelo;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto n. 2 del 6.6.2011 del Sindaco del Comune di San Marco in Lamis, n. prot. 0007010, ad oggetto: “Decreto di nomina degli Assessori e del Vicesindaco”;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto e, in particolare, del “Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale” di San Marco in Lamis n. 31 dell’8.7.2011, avente ad “Oggetto: comunicazione del Sindaco sulla nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 per la parte ricorrente i difensori, avv.ti Valeria Pellegrino e Francesca La Forgia;
Comunicata alla parte in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
In data 6 giugno 2011 il Sindaco del Comune di San Marco in Lamis, Angelo Cera, con decreto n. 2, prot. n. 7010, procedeva alla nomina della Giunta comunale, assegnando le deleghe assessorili e di vicesindaco in favore di soli uomini e, in particolare, dei sig.ri Fino Raffaele, Palumbo Leonardo, Ciavarella Soccio Angelo, Tosco Antonio, Leggieri Angelo.
Il primo cittadino rendeva edotto il Consiglio comunale della nomina della Giunta in data 8 luglio 2011.
Gli odierni ricorrenti (i.e. il Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna, Magda Terrevoli, la Consigliera di Parità  Effettiva della Regione Puglia, Serenella Molendini, e l’Associazione Donne in Rete) impugnano in questa sede il decreto sindacale n. 2/2011.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Preliminarmente va evidenziato che i ricorrenti sono tutti soggetti dotati di legittimazione ad agire in giudizio.
Il Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna, Magda Terrevoli, è certamente legittimata ad agire in forza della previsione normativa di cui all’art. 1 della legge Regione Puglia 30 aprile 1990, n. 16.
La disposizione da ultimo citata così recita:
«1. Per il conseguimento delle finalità  previste dall’art. 3 della Costituzione e dell’art. 2 dello Statuto della Regione Puglia, è istituita la Commissione regionale per l’attuazione dei principi di parità  di trattamento (legge 9 dicembre 1977, n. 903) e per l’uguaglianza di opportunità  in materia di lavoro fra cittadini di sesso diverso.
2. Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limiti la effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici; per promuovere l’accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.».
Nell’ambito dell’attività  diretta alla rimozione delle discriminazioni dirette e indirette e di ogni ostacolo che, di fatto, limiti l’effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici si inserisce la legittimazione processuale in funzione antidiscriminatoria del Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna.
Analogamente deve dirsi con riferimento alla Consigliera di Parità  Effettiva della Regione Puglia, Serenella Molendini, per la quale opera la previsione di cui all’art. 37 del dlgs 11 aprile 2006, n. 198 che le riconosce legittimazione processuale in funzione antidiscriminatoria.
In tal senso si sono espressi T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 12 settembre 2008, n. 474 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 21 ottobre 2009, n. 792.
Quanto alla legittimazione processuale dell’associazione esponenziale “Donne in Rete – Associazione di Impegno Sociale e Cittadinanza Attiva” (ente senza fine di lucro nato per la promozione della partecipazione delle donne alla vita politica ed economica ed impegnato nella rimozione delle discriminazioni fondate sulla differenza di genere), va sottolineato che l’art. 3 dello Statuto di detto ente individua tra gli scopi sociali “… la promozione della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, della piena e reale cittadinanza delle persone in campo sociale, culturale, economico e politico attraverso la realizzazione di interventi ed attività  connesse all’oggetto sociale, nonchè la promozione della integrazione e della partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini alla vita sociale, culturale, economica e politica della comunità  in cui opera, mediante la rimozione degli ostacoli che impediscono la formazione e l’espressione della differenza femminile nel rispetto dei principi di uguaglianza, libertà , pari dignità  sociale, pari opportunità , laicità  e che impediscono l’esigibilità  dei diritti civili e sociali di cui all’art. 117 della Costituzione Italiana.”.
Le finalità  statutarie, pertanto, rendono evidente come l’Associazione “Donne in Rete” abbia un chiaro e diretto interesse, oltre che legittimazione attiva, all’impugnativa giurisdizionale del decreto sindacale con cui è stata esclusa la presenza femminile dalla composizione della Giunta comunale del Comune di San Marco in Lamis.
Invero, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4657) “le associazioni esponenziali di categoria possono far valere in giudizio gli interessi propri della categoria rappresentata, a condizione che risulti con certezza che gli interessi individuali degli iscritti siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l’associazione agisce e non siano in contrasto, anche solo potenziale, tra di loro”.
Più di recente Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2961 ha rilevato che “Ogni associazione rappresentativa a livello nazionale di una data categoria di soggetti (nella specie imprenditori edili), il cui scopo statutario è proprio quello di tutelare gli interessi di tale categoria, è legittimata ad agire in giudizio a tutela degli interessi dell’intera collettività  dei soggetti di cui è ente esponenziale. Ne deriva che l’interesse collettivo di cui l’associazione è portatrice determina in capo a quest’ultima sia l’interesse ad agire che la legittimazione, trattandosi di un interesse unitario, ovvero non settoriale o idoneo a suscitare contrasti di interesse e divisioni all’interno della categoria rappresentata.”.
In una fattispecie analoga alla presente T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 19 luglio 2010, n. 8690 ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere avverso il decreto sindacale di nomina di una Giunta composta da soli uomini in favore di una associazione il cui Statuto “include fra gli scopi della stessa la tutela delle pari opportunità  in campo sociale, politico e culturale, di talchè essa è portatrice di un interesse istituzionale – coincidente con l’oggetto del ricorso – che ne differenzia la posizione rispetto al contenuto ed agli effetti del provvedimento impugnato” (cfr. altresì T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 2 agosto 2011, n. 864).
Nel merito ritiene questo Collegio che il gravato decreto sindacale, avendo disposto la creazione di una Giunta comunale composta di soli uomini, si ponga – come correttamente evidenziato da parte ricorrente – in aperto contrasto gli artt. 3 e 51 Cost. (quest’ultimo integrato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1) e con l’art. 6, comma III, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), a fronte della chiara e cogente disposizione dello Statuto del Comune di San Marco in Lamis (i.e. art. 14, comma 3) che sancisce in modo perentorio la doverosa osservanza del fondamentale principio della parità  di genere nella composizione della giunta comunale.
La necessità  del rispetto del principio delle pari opportunità  nella composizione della giunta locale è stata recentemente affermata dalla giurisprudenza amministrativa con particolare riferimento ad ipotesi, analoghe alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui lo statuto dell’ente conteneva espressa previsione in tal senso (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 18 dicembre 2008, n. 2913; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 2443; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 aprile 2011, n. 1985; Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502).
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e, per l’effetto, l’annullamento degli atti gravati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati.
Condanna il Comune di San Marco in Lamis al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità  tra Uomo e Donna, Magda Terrevoli, Consigliera di Parità  Effettiva della Regione Puglia, Serenella Molendini, e Donne in Rete – Associazione di Impegno Sociale e Cittadinanza Attiva, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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