Commercio, industria, turismo – Procedimento amministrativo – Interesse della ricorrente ad ottenere uno  “stallo” all’interno di un’area marcatale – A seguito dell’intervenuta cancellazione, dopo la chiusura del fallimento, dal registro delle imprese con effetto retroattivo  – Non sussiste
 

L’impresa  che,  dopo essere stata dichiarata fallita, abbia subito anche la cancellazione dal registro delle imprese con effetto retroattivo al momento dell’apertura del fallimento, non può più ambire ad ottenere un’autorizzazione allo svolgimento di un’attività  commerciale (nella specie, l’assegnazione di uno “stallo” all’interno di un’area mercatale), donde l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (essendo la cancellazione  intervenuta in corso di causa).

N. 01850/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01721/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1721 del 2009, proposto da: 
Anna Chimenti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Fioretti e Vito Guerra, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Calefati, n. 418; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;

nei confronti di
Pierangela Vitale; 
Michele Volpe, rappresentato e difeso dall’avv.ti Giuseppe Gallo e Luigi Gidiuli, con domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Bari, via Argiro, n. 117; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“della Determinazione Dirigenziale 2009/263/00209 di assegnazione degli stalli n. 10 e n. 11 all’interno del mercato giornaliero di merci varie ubicato in Corso Cavour – Bari – sulla Piazzetta della Chiesa del S. Cuore e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale emesso dal Comune di Bari Ripartizione Sviluppo Economico Settore Commercio – Ufficio Aree Pubbliche.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Michele Volpe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 735 del 26 novembre 2009 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Vista l’ordinanza della Sezione V del Consiglio di Stato, n. 2366 del 26 maggio 2010, di rigetto dell’istanza cautelare in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza di questo T.A.R.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori: l’avv. Gaetano Fioretti, per la parte ricorrente, l’avv. Augusto Farnelli per il Comune resistente e l’avv. Giuseppe Gallo per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato l’8 e 9 ottobre 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 5 novembre 2009 la sig.ra Anna Chimenti ha chiesto l’annullamento della Determinazione Dirigenziale 2009/263/00209 del Comune di Bari di assegnazione degli stalli n. 10 e n. 11 all’interno del mercato giornaliero di merci varie, ubicato in Bari, Corso Cavour.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto l’illegittimità  del provvedimento impugnato in quanto viziato da nullità  insanabile perchè sarebbe stato adottato sulla base dell’errato presupposto della incapacità  di essa ricorrente a svolgere l’attività  di imprenditrice in quanto fallita.
Si sono costituiti a resistere in giudizio il controinteressato, sig. Michele Volpe ed il Comune di Bari, eccependo rispettivamente l’inammissibilità  del ricorso per genericità  e per difetto di interesse, deducendo entrambi la sua infondatezza e chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 25 novembre 2009, con ordinanza n. 735, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Con ordinanza n. 2366 del 26 maggio 2010 la Sezione V del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza di questo T.A.R., considerato che non si era tenuto conto del fatto che la ricorrente, dopo la chiusura del fallimento, era stata comunque cancellata dal Registro delle imprese, non potendo, quindi, ambire all’assegnazione dello “stallo” all’interno del mercato.
All’udienza pubblica dell’11 maggio 2011 il Presidente ha disposto il rinvio d’ufficio della causa a data da destinarsi, per consentire alla ricorrente di costituirsi con un nuovo difensore, vista la rinuncia al mandato da parte dell’avv. Lopez.
In data 23 maggio 2011 si sono costituiti i nuovi difensori, dichiarando di fare proprie tutte le eccezioni, difese e richieste già  in atti, prodotte dal precedente difensore.
Il Comune di Bari in data 21 luglio 2011 ha depositato la delibera comunale n. 36 del 18 maggio 2011 con la quale il Consiglio Comunale ha tra l’altro disposto “la soppressione del mercato di merci varie di corso Cavour dotato di 18 stalli ¦.”.
Tutte le parti hanno prodotto documentazione.
Parte ricorrente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
Il controinteressato ha depositato una memoria di replica nella quale ha insistito per l’inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse di parte ricorrente, anche alla luce del deposito in giudizio, da parte del Comune di Bari, del decreto del 5 maggio 2009 con il quale il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bari aveva disposto la cancellazione dal Registro delle Imprese della sig.ra Chimenti, con effetto retroattivo alla data di apertura del fallimento; nel contempo, però, ha rappresentato il proprio interesse alla odierna decisione a seguito della adozione da parte del Consiglio Comunale di Bari della suddetta delibera comunale n. 36 del 18 maggio 2011, versata in atti dal Comune resistente, con la quale quest’ultimo ha tra l’altro disposto la soppressione del mercato di merci varie di corso Cavour, ove sono ubicati gli stalli di cui al provvedimento impugnato, delibera impugnata da esso controinteressato, unitamente ad altri assegnatari.
Alla udienza pubblica del 10 novembre 2011 la causa è stata chiamata ed assunta in decisione.
Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione concernente il difetto di interesse al ricorso, sollevata dal controinteressato.
L’eccezione è fondata.
Il Collegio concorda, infatti, con la V Sezione del Consiglio di Stato che, nell’ordinanza n. 2366 del 26 maggio 2010 con la quale ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado, in riforma della ordinanza di questo T.A.R., ha ritenuto che non si era tenuto conto del fatto che la ricorrente, dopo la chiusura del fallimento, era stata comunque cancellata dal Registro delle imprese e pertanto non poteva ambire all’assegnazione dello “stallo” all’interno del mercato per cui è causa.
Come evidenziato dal controinteressato, il Comune di Bari in data 24 novembre 2009 aveva depositato in giudizio il decreto del 5 novembre 2009 con il quale il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale Ordinario di Bari, nell’ambito della procedura d’ufficio avviata dal Registro delle Imprese di Bari in data 9 dicembre 2008, aveva ordinato la cancellazione dal Registro delle Imprese della impresa individuale Calzature Anny di Chimenti Anna, “con decorrenza della cessazione attività  dalla data di apertura del fallimento” indicato nel decreto stesso a fianco di ciascuna impresa, data che per la ricorrente risulta essere il 14 ottobre 1991.
Il Collegio, alla luce di quanto sopra, deve dichiarare conseguentemente il presente ricorso, proposto avverso la Determinazione Dirigenziale 2009/263/00209 di assegnazione degli stalli n. 10 e n. 11 all’interno del mercato giornaliero di merci varie, ubicato in Bari, Corso Cavour, adottata dal Comune di Bari in data 28 luglio 2009, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria