Giustizia e processo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza annullamento esclusione gara – Obbligo di conformarsi della P.A. – E’ circoscritto ai motivi di gravame accolti –  Potere  di riesame dell’anomalia offerta – Permane in capo alla stazione appaltante – Fattispecie

Nel caso di sentenza di annullamento dell’esclusione da una gara d’appalto di un concorrente, con obbligo per l’amministrazione di conformarsi alla pronuncia riavviando l’istruttoria sull’anomalia dell’offerta “emendando l’istruttoria già  eseguita dai vizi e dagli errori accertati in giudizio ed adottando, all’esito della verifica, i provvedimenti che riterrà  opportuni”, l’effetto conformativo  è circoscritto ai motivi di gravame accolti (come precisato dal TAR in sede di chiarimenti richiesti ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. in ordine alle modalità  di ottemperanza alla citata sentenza). Per tutti gli altri aspetti tecnico-economici, la sentenza non pone preclusioni al potere della P.A. di riesame dell’anomalia dell’offerta, dovendo in ogni caso, la stazione appaltante, valutare discrezionalmente le giustificazioni nel loro complesso. 

  
 

N. 01849/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01677/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2011, proposto da r.t.i. Consorzio Cooperative Costruzioni – Rotice Antonio & C. s.a.s., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Galli, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Castellaneta in Bari, via Andrea da Bari 109; 

contro
Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli, 8; 

nei confronti di
Debar Costruzioni s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Guastamacchia s.p.a., C.N. Costruzioni Generali s.r.l. e Termotecnica Presicci s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, viale Quinto Ennio, 33; 

per l’ottemperanza
alla sentenza di questo Tribunale n. 475 del 24 marzo 2011, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4635 del 3 agosto 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e Debar Costruzioni s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Marco Galli, Vito Aurelio Pappalepore, Simonetta Mastropieri e Giovanni Nardelli;
 

Premesso che:
– con la sentenza n. 475/2011 (confermata in appello sotto ogni profilo), della cui esecuzione qui si controverte, questa Sezione ha accolto in parte il ricorso del r.t.i. Consorzio Cooperative Costruzioni – Rotice Antonio & C. s.a.s. e, per l’effetto, ha annullato l’esclusione disposta nei suoi confronti “ai fini del riesame delle giustificazioni sull’anomalia del ribasso offerto”, annullando conseguentemente anche l’aggiudicazione definitiva in favore dell’a.t.i. Debar Costruzioni s.p.a. ed il contratto d’appalto con quest’ultima stipulato in data 21.9.2010;
– nella parte motiva, si è tra l’altro chiarito che “l’Amministrazione si conformerà  alla sentenza di annullamento, riavviando l’istruttoria sull’anomalia dell’offerta del r.t.i. Consorzio Cooperative Costruzioni – Rotice Antonio & C. s.a.s., emendando l’istruttoria già  eseguita dai vizi e dagli errori accertati in giudizio ed adottando, all’esito della verifica, i provvedimenti che riterrà  opportuni”;
Considerato che:
– il raggruppamento ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiarimenti in ordine alle modalità  di ottemperanza alla citata sentenza, lamentando che la stazione appaltante ha inteso riaprire integralmente il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, con riguardo a tutte le componenti tecnico-economiche che incidono sul prezzo;
Ritenuto che:
– l’effetto conformativo della sentenza di questa Sezione n. 475/2011 è circoscritto ai motivi di gravame accolti, e cioè: a) all’erroneo metodo di verifica seguito dal consulente dell’Amministrazione, che ha applicato la riduzione del 22,76% al costo del lavoro ritenuto non giustificato, anzichè all’intera voce del costo della manodopera; b) all’erroneo giudizio di inaffidabilità  dell’utile d’impresa nella misura del 3%;
– per tutti gli altri aspetti tecnico-economici, la sentenza non pone preclusioni al potere di riesame dell’anomalia dell’offerta, dovendo in ogni caso la stazione appaltante valutare discrezionalmente le giustificazioni nel loro complesso;
Ritenuto, infine, di poter disporre la compensazione delle spese di giudizio, avuto riguardo alla complessità  della vicenda in esame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), pronunciando sulla richiesta di chiarimenti avanzata dal raggruppamento ricorrente, dispone che l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia dia esecuzione alla sentenza n. 475/2011 nei termini e con le modalità  specificate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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