1. Contratti pubblici – Gara – Esclusione – Per omessa produzione della documentazione richiesta dal bando per la verifica dei requisiti di ordine speciale – Legittimità 


2. Contratti pubblici – Gara – Bando – Prescrizione relativa alla verifica dei requisiti di ordine speciale – Sostanziale conformità  agli artt. 42 e 48 del Codice dei contratti pubblici  – Conseguenze

1. E’ legittima l’esclusione dalla gara di un concorrente che non abbia ottemperato all’invito ritualmente rivoltogli dalla stazione appaltante di produrre la documentazione richiesta dal bando per la verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale, conformemente alle modalità  prescritte dal bando (dichiarazioni del committente, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell’incarico).


2. Secondo la disciplina stabilita dagli artt. 42 e 48 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente, quando redige la domanda di partecipazione alla gara, può limitarsi a dichiarare semplicemente i requisiti di ordine speciale posseduti. Successivamente – in sede di verifica dei predetti requisiti (in caso di aggiudicazione o di sorteggio ex art. 48 cit.) – il possesso degli stessi deve essere comprovato attraverso la documentazione proveniente non più dal dichiarante-appaltatore ma dal committente, onde dimostrare l’effettuazione dell’attività  vantata, costituente appunto il requisito di capacità  tecnica. Deve ritenersi, pertanto, legittima la prescrizione del bando formulata in maniera coerente con il predetto disposto normativo.

N. 01841/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01547/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2010, proposto dalla Studio Speri Società  di Ingegneria S.r.l., mandataria della A.T.I. con la Società  Studio Kr & Associati S.r.l. e l’ing. Rosa Lonigro, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Gargano e Francesco Migliarotti, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo n. 190; 

contro
il Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25; 

per l’annullamento
a) della nota-comunicazione del 14.9.2010, prot. 78167, con cui il Presidente del seggio di gara ha comunicato l’esclusione della ricorrente al prosieguo della procedura di gara per inidoneità  della documentazione trasmessa per la comprova dei requisiti di capacità  tecnica, nonchè la segnalazione dei fatti all’Autorità  di Vigilanza;
b) del verbale di seduta pubblica del 13.9.2010 durante la quale la commissione ha escluso la ricorrente per le motivazioni che precedono;
c) in parte qua, della lex specialis di gara, capo 7, punto 7.1, nella misura in cui dovesse essere intesa nel senso che anche i chiarimenti finalizzati ai controlli, ex art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, devono avere la forma dell’atto che fa “fede fino a querela di falso”;
d) del silenzio rifiuto formatosi sul preavviso di ricorso, ex art. 243 bis del D. Lgs. n. 163/2006;
e) di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e udita l’avv. Stefania Miccoli, per delega dell’avv. Giuseppe De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. L’associazione temporanea Studio Speri società  di ingegneria S.r.l. – Studio KR & associati ha partecipato alla gara per l’affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori finalizzati al restauro di Palazzo Ducale, indetta dal Comune di Andria.
Sorteggiata ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, riceveva il 3 settembre 2010 richiesta d’integrazione della documentazione inviata, in modo da fornire indicazioni delle parti di servizio espletate pro-quota dai soggetti partecipanti alla gara, in relazione a precedenti appalti che i medesimi si erano aggiudicati in associazione temporanea.
La società  Speri inviava una dichiarazione in originale sottoscritta da ogni componente di quella A.T.I, con cui veniva specificata la quota di servizio reso da ciascun raggruppato. La società  Studio KR invece allegava i patti parasociali.
La commissione escludeva la ricorrente poichè “la documentazione non è idonea alla conferma dei requisiti di capacità  tecnica dichiarati in sede di gara, in quanto le stesse non rientrano in nessuna delle tipologie di cui al capo 7), punto 7.1 del bando di gara”.
L’associazione temporanea espulsa ha allora impugnato il relativo atto, ritenendolo lesivo e illegittimo.
Si è costituita l’Amministrazione municipale, contestando le tesi avverse.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 3 novembre 2010 n. 802, per i seguenti motivi:
” Considerato che l’associazione temporanea Studio Speri società  di ingegneria Srl – Studio KR & associati, dopo essere stata sorteggiata, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006, è stata esclusa poichè “la documentazione non è idonea alla conferma dei requisiti di capacità  tecnica dichiarati in sede di gara, in quanto le stesse non rientrano in nessuna delle tipologie di cui al capo 7), punto 7.1 del bando di gara”, con particolare riferimento alle parti di servizio espletate pro-quota dai soggetti in relazione a precedenti appalti che i medesimi si erano aggiudicati in associazione temporanea;
considerato che tale clausola (“documentazione da presentare a comprova dei requisiti”) specifica: “La documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale richiesti dall’avviso pubblico (lavori per i quali sono stati svolti servizi) per i lavori selezionati, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell’incarico, dalle fatture di liquidazione, dalle eventuali certificati di collaudo di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l’acquisizione di elementi e delle notizie già  dichiarate in sede di gara¦”;
considerato che la società  Speri ha prodotto, tra l’altro, una dichiarazione in originale sottoscritta da ogni componente di quella A.T.I, in cui viene specificata la quota di servizio reso da ciascun raggruppato, e la società  Studio KR ha invece allegato i patti parasociali;
considerato che sia il provvedimento di esclusione sia, a monte, il bando si presentano prima facie rispettosi degli articoli 42 e 48 del codice degli appalti, laddove richiedono (dopo la prima fase, in cui, in sede di domanda di partecipazione, è accordata la semplificazione e facilitazione di dichiarare semplicemente i requisiti posseduti) di dimostrare la capacità  tecnica, attraverso la documentazione proveniente non più dal dichiarante-appaltatore, bensì dal committente, secondo le indicazioni specifiche del bando”.
All’udienza del 9 novembre 2011 la causa è stata riservata per la decisione.
B. La clausola in base alla quale la ricorrente è stata esclusa dalla gara (capo 7), punto 7.1 del bando – “documentazione da presentare a comprova dei requisiti”) specifica: “La documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale richiesti dall’avviso pubblico (lavori per i quali sono stati svolti servizi) per i lavori selezionati, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell’incarico, dalle fatture di liquidazione, dalle eventuali certificati di collaudo di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero a qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile sufficiente per l’acquisizione di elementi e delle notizie già  dichiarate in sede di gara¦”.
La lex specialis (in questa parte impugnata insieme con l’esclusione) si presenta rispettosa dell’articolo 42 del codice degli appalti, secondo il quale “1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità  tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità  o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;¦..
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d’invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali”.
Il provvedimento espulsivo quindi, da un lato, costituisce immediata applicazione del bando e, dall’altro, da un punto di vista sostanziale, non può essere ritenuto incongruo, sproporzionato o contrario alla legge. Invero, corrisponde alla logica delle disposizioni (e, in particolare, all’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006) che, dopo la prima fase, in cui, in sede di domanda di partecipazione, è accordata la semplificazione e facilitazione di dichiarare semplicemente i requisiti posseduti, in seguito, attraverso la documentazione proveniente non più dal dichiarante-appaltatore, bensì dal committente, debba essere dimostrata l’effettuazione dell’attività  vantata costituente appunto il requisito di capacità  tecnica, in caso di sorteggio ex articolo 48 ovvero di aggiudicazione. Infatti in questi casi è trascorso dall’indizione della gara un tempo che la legge presume sufficiente per la raccolta e predisposizione di documenti a cura di un operatore professionale, quale l’imprenditore o il professionista.
In concreto, al contrario di quanto legittimamente richiesto in sede di gara, l’associazione ricorrente si è limitata ad esibire o nuove dichiarazioni di parte o atti negoziali (quali gli atti parasociali), da cui addirittura sembra risultare una distribuzione delle incombenze diversa da quella promessa nell’offerta.
Il ricorso dunque è da respingere, anche con riguardo alla domanda risarcitoria, non essendo stata riscontrata nella fattispecie alcun’ingiustizia del danno.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società  ricorrente al pagamento della complessiva somma di euro 3.000,00, più CPI, IVA e rimborso forfetario, come per legge, a favore del Comune di Andria, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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