1. Pubblico impiego – Personale militare – Giudizi formulati dai superiori con le schede valutative – Espressione di discrezionalità  tecnica


2. Pubblico impiego – Personale militare – Giudizi formulati dai superiori con le schede valutative – Necessità  di motivazione estesa e puntuale – Non sussiste


3.  Pubblico impiego – Personale militare – Redazione delle note caratteristiche del personale in servizio – Termine di conclusione del procedimento – Natura ordinatoria


4. Procedimento amministrativo – A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 bis della L. n. 241/1990 – Natura ordinatoria del termine di conclusione del procedimento – Permane 

1. Nell’ambito del rapporto del personale militare i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità  tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità  e delle attitudini proprie della vita militare che, come tali, impingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità , salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare.
 
2. Trattandosi di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati di personalità  dei graduati, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell’eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole, soprattutto se nel passato tale tipo di giudizio è già  stato esternato.
 
3. Deve escludersi per due ordini di motivi la natura perentoria del termine di 60 giorni per l’esaurimento del procedimento diretto alla redazione delle note caratteristiche per il personale in servizio previsto dall’art 1032 comma 1 e 1046 lett i) punto 2) D.P.R. 90/2010. Innanzitutto perchè manca nella normativa di riferimento indicazione puntuale della perentorietà , non prevedendosi alcuna comminatoria della decadenza o illegittimità  del potere esercitato, nè potendola neppure desumere dal contesto normativo di riferimento indipendentemente da una specifica qualificazione in tal senso (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 28 dicembre 2010, n. 38890). In secondo luogo perchè sul piano sistematico, in via generale, il termine di conclusione del procedimento, anche se ad iniziativa d’ufficio, ha natura meramente ordinatoria od acceleratoria (ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8371) senza alcun effetto di decadenza, fatta naturalmente salva la tutela giurisdizionale del silenzio – rifiuto per rimuovere lo stato di inerzia.


4. La natura ordinaria del termine di conclusione del procedimento non può essere posta in discussione nemmeno a seguito dell’introduzione, nell’ambito della L. 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 2-bis, per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, laddove vengono, a certe condizioni, correlate all’inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità  civile dell’Amministrazione (c.d. danno da ritardo), ma non anche profili afferenti alla legittimità  dell’atto tardivamente adottato. Viene quindi in questione il c.d. principio di “inesauribilità  del potere amministrativo”, la cui reale valenza, pur nella enfaticità  della locuzione, è essenzialmente quella di richiamare l’attenzione sulla (doverosità  della) costante cura dell’interesse pubblico di cui la singola amministrazione è attributaria (T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, 06 maggio 2009, n. 202), fatte salve specifiche ipotesi laddove il legislatore e la giurisprudenza prevedano la decadenza del potere (es. per mancata emanazione del decreto di esproprio entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ) o quantomeno, la illegittimità  dell’atto tardivo.

 
N. 01805/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02005/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Giovanni Gargaro, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Romeo, con domicilio eletto presso Raffaele Parisi in Bari, viale Unità  D’Italia n. 100; 

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Stato Maggiore Esercito Italiano; 

per l’annullamento
previa sospensione della sua efficacia
– della scheda valutativa redatta dal Comando del 7° Reggimento Bersaglieri nei confronti del Cap. Gargaro Giovanni per il periodo 25/11/2007 – 24/11/2008 ai sensi degli artt. 1 e ss. D.P.R. 8/8/2002 n.213, notificatagli il 24/8/2009, delle valutazioni specifiche e del giudizio complessivo di qualifica finale di «superiore alla media» ivi riportati, e di ogni altro atto presupposto e conseguenziale.
quanto ai motivi aggiunti
– della scheda valutativa redatta nei confronti del Cap. Gargaro Giovanni per il periodo 25/11/2007 – 24/11/2008 ai sensi degli artt. 1 e ss. D.P.R. 8/8/2002 n.213, notificatagli il 3/1/2011, delle valutazioni specifiche e del giudizio complessivo di qualifica finale di «superiore alla media» ivi riportati, e di ogni altro atto presupposto e conseguenziale
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Vittorio Romeo, per la parte ricorrente; l’avv. dello Stato Giovanni Cassano per il Ministero resistente,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente Gargaro Giovanni, Ufficiale dell’esercito italiano, impugna la scheda valutativa per il periodo 25/11/2007 – 24/11/2008 ai sensi degli artt. 1 e ss. D.P.R. 8/8/2002 n.213, deducendo le seguenti articolate censure:
I. Violazione art 5 c.4 d.p.r. 213/2002;
II. Violazione art 2 c.6 d.p.r. 213/2002, art 3 l.241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per assenza e/o insufficiente motivazione;
III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti
Lamentava il ricorrente il difetto di motivazione della valutazione operata dal revisore in relazione al dissenso rispetto al giudizio espresso dall’autorità  inferiore, richiamandosi a giurisprudenza specifica del Consiglio di Stato, oltre alla mancata valutazione di specifici servizi prestati utili per la valutazione, domandando oltre che l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto alla superiore qualifica di “eccellente”.
Con ordinanza n.55 del 14 gennaio 2010 questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare di sospensione, nei limiti dell’obbligo dell’Amministrazione di procedere al riesame rilevando – pur nella sommarietà  della cognizione – oltre che il difetto di motivazione, la mancata indicazione e valutazione dell’incarico di Capo gestione patrimoniale espletato dal ricorrente dal 1.1.2008 al 24.11.2008.
A seguito della pronuncia cautelare, l’Amministrazione si premurava di redigere nuova scheda valutativa, provvedendo ad inserire l’incarico erroneamente non indicato nella prima scheda.
Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava anche tale seconda scheda valutativa, riproponendo le censure di violazione di legge ed eccesso di potere già  dedotte con il ricorso introduttivo, unitamente alla violazione dell’art 689 c.6 d.p.r. 90/2010, degli artt. art 1032 comma 1 e 1046 lett i) punto 2) d.p.r. 90/2010, nonchè eccesso di potere per indeterminatezza della scheda valutativa.
Si costituiva il Ministero della Difesa, evidenziando l’infondatezza del gravame, dovendo il giudizio complessivo essere necessariamente sintetico, e rivendicando l’ampia discrezionalità  tecnica delle valutazioni de quo, sindacabili in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità  soltanto nei limiti della manifesta abnormità , discriminatorietà , irrazionalità  o travisamento, secondo giurisprudenza consolidata. Quanto alle rimanenti censure, la carenza di colpa per l’inosservanza della tempistica prescritta, nonchè la compilazione della scheda in ogni sua parte.
All’udienza pubblica del 10 novembre 2011, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, va rilevato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso introduttivo, avendo l’Amministrazione completamente rinnovato il proprio potere valutativo e sostituito la scheda ivi impugnata con nuova scheda valutativa, oggetto di impugnativa mediante atto di motivi aggiunti, su cui allo stato si fonda l’interesse di cui si desume la lesione.
Va altresì preliminarmente disposta l’inammissibilità  della memoria depositata dalla difesa del ricorrente soltanto in data 26 ottobre 2011, poichè tardiva rispetto al termine codificato dall’art 73 c.p.a.
I motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
Deve premettersi che i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità  tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità  e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità , salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. (Consiglio Stato, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776, T.A.R. Campania Napoli sez VII 8 aprile 2011 n.1195, T.A.R. Lombardia Milano sez III 1 marzo 2011 n.594).
Di conseguenza, proprio perchè si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati di personalità  dei graduati, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell’eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole, soprattutto se nel passato tale tipo di giudizio è già  stato esternato (Consiglio Stato, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776, T.A.R. Campania Napoli sez VII 8 aprile 2011, n.1195).
Nella fattispecie per cui è causa, il giudizio effettuato dal verificatore si compone di una valutazione globale, riassuntiva dei connotati e delle caratteristiche dei compiti assegnati e delle attività  svolte, sfociato nella valutazione di “superiore alla media” inferiore rispetto a quella attribuita di “eccellente” dall’autorità  inferiore, non riscontrandosi pur nella valutazione ampiamente positiva quelle caratteristiche di eccezionalità  che vorrebbe attribuite il ricorrente.
Non doveva pertanto il revisore, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, confutare puntualmente ogni distinta voce di valutazione attribuita rispetto al giudizio effettuato dall’autorità  inferiore.
Non ravvisa il Collegio in tale motivazione globale e sintetica, come detto espressione di potestà  ampiamente discrezionale, profili di manifesta arbitrarietà , irrazionalità , illogicità  sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità , una volta che a seguito dell’ordinanza cautelare 55/2010 l’Amministrazione abbia effettivamente provveduto ad indicare e valutare tutti i titoli posseduti dal ricorrente.
Vanno pertanto respinte tutte le censure inerenti il difetto di motivazione (art 3 l.241/90, art 2 c. 6 d.p.r. 213/2002) e di eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà  e travisamento.
Priva di pregio è anche la censura di violazione art 1032 comma 1 e 1046 lett i) punto 2) d.p.r. 90/2010, il quale prevede un termine di 60 giorni per l’esaurimento del procedimento diretto alla redazione delle note caratteristiche per il personale in servizio.
Va infatti esclusa ad avviso del Collegio la natura perentoria del termine, per due ordini di motivi.
Innanzitutto perchè manca nella normativa di riferimento indicazione puntuale della perentorietà  come richiesto da pacifica giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8371, T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 20 gennaio 2011, n. 16) non prevedendosi alcuna comminatoria della decadenza o illegittimità  del potere esercitato, nè potendola neppure desumere dal contesto normativo di riferimento indipendentemente da una specifica qualificazione in tal senso (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 28 dicembre 2010, n. 38890)
In secondo luogo perchè sul piano sistematico, in via generale, il termine di conclusione del procedimento, anche se ad iniziativa d’ufficio, ha natura meramente ordinatoria od acceleratoria (ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8371) senza alcun effetto di decadenza, in ipotesi di inosservanza nè invero di illegittimità  del potere tardivamente esercitato, potendo sempre l’Amministrazione procedere alla definizione del procedimento mediante provvedimento finale e conclusivo, e fatta naturalmente salva la tutela giurisdizionale del silenzio -rifiuto per rimuovere lo stato di inerzia.
Tali considerazioni non mutano nemmeno a seguito dell’introduzione, nell’ambito della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 2-bis, per effetto della l. 18 giugno 2009, n. 69, laddove vengono, a certe condizioni, correlate all’inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità  civile dell’Amministrazione (c.d. danno da ritardo), ma non anche profili afferenti alla legittimità  dell’atto tardivamente adottato.
Viene quindi in questione il c.d. principio di “inesauribilità  del potere amministrativo”, la cui reale valenza, pur nella enfaticità  della locuzione, è essenzialmente quella di richiamare l’attenzione sulla (doverosità  della) costante cura dell’interesse pubblico di cui la singola amministrazione è attributaria (T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 06 maggio 2009, n. 202) fatte salve specifiche ipotesi laddove il legislatore e la giurisprudenza prevedano la decadenza del potere (es. per mancata emanazione del decreto di esproprio entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ) o quantomeno, la illegittimità  dell’atto tardivo.
Ne consegue pertanto l’infondatezza anche della suddetta censura.
Infine, è infondata anche l’ultima doglianza di eccesso di potere per indeterminatezza della scheda valutativa.
Condividendo la difesa dell’Avvocatura dello Stato, dalla documentazione depositata in giudizio emerge la completezza della scheda valutativa in ogni sua parte, senza che siano ravvisabili carenze idonee ad assumere capacità  invalidante, anche ai sensi dell’art 21-octies l.241/90.
Per i suesposti motivi il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
Sussistono giusti motivi ai sensi del combinato disposto degli art 26 c.p.a. e 92 c.p.c. per disporre la integrale compensazione delle spese di lite, in relazione alla materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
– dichiara l’improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo
– respinge i motivi aggiunti come da motivazione
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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