Procedimento amministrativo – Attività  di agriturismo – Ordinanza comunale di revoca autorizzazione ex art. 10 l. 575/1965 –  Contraddittorio procedimentale ex art. 7 ss. l. 241/1990 – Necessità 

L’ordinanza di revoca dell’attività  di agriturismo ai sensi dell’art. 10 l. 575/1965 quale conseguenza dell’applicazione di una misura di prevenzione, allorquando vi sia obiettiva incertezza e/o contestazione in merito alla sussistenza dei relativi presupposti, non può ritenersi nè ex ante nè ex post inutile l’apporto partecipativo del soggetto direttamente interessato, pur in presenza di attività  vincolata, con la conseguente necessità  del contraddittorio ex lege 241/1990 artt. 7 e ss.. 

 
N. 01806/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2011, proposto da: 
Filomena Damiano, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120; 

contro
Comune di Canosa di Puglia, Questura di Bari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– dell’ordinanza del Comune di Canosa di Puglia n. 24/2011, prot. n. 7404, del 14.03.2011, a firma congiunta del Dirigente del Settore SUAP – Servizi Socio Culturali e Scolastici – e del Capo Sezione Sportello Unico Attività  Produttive recante “revoca con effetto immediato, dell’autorizzazione amministrativa rilasciata da questo Comune in data 13 agosto 1997 per l’attività  di agriturismo, di cui è titolare il sig Leone Donato Mariano”;
– della sottostante segnalazione della Questura di Bari n. 202329/09 Il – Div. Polizia Anticr. M.P. dell’11.02.2011;
-di ogni atto presupposto e/o connesso, in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Luigi Paccione, per la parte ricorrente; l’avv. dello Stato Giovanni Cassano, per la Questura resistente,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente di essere iscritta nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e di essere socia dell'”Azienda agricola di Leone Donato” s.n.c. il cui rappresentante legale è il coniuge Donato Mariano Leone, avente ad oggetto l’esercizio dell’attività  agrituristica presso la Tenuta Leone, autorizzata dal Comune di Canosa di Puglia con licenza del 13 agosto 1987.
Donato Mariano Leone venne sottoposto nel 2005 a procedimento penale per il reato di cui all’art 416 bis c.p.e sottoposto a misure di prevenzione, giusto provvedimenti definitivi emessi dall’Autorità  giudiziaria.
L’Azienda venne allora sottoposta a sequestro preventivo dal GIP del Tribunale di Bari, con nomina di amministratore giudiziario per la prosecuzione dell’attività , che garantisce il sostentamento della ricorrente e del suo nucleo familiare.
Con ordinanza n. 24/2011, prot. n. 7404, del 14 marzo 2011 il Dirigente del Settore SUAP – Servizi Socio Culturali e Scolastici – e del Capo Sezione Sportello Unico Attività  Produttive del Comune di Canosa disponeva la revoca con effetto immediato, dell’autorizzazione amministrativa rilasciata in data 13 agosto 1997 per l’attività  di agriturismo, di cui è titolare il sig Leone Donato Mariano
Con ricorso notificato l’8 aprile 2011, ritualmente depositato, l’odierna ricorrente come sopra rappresentata e difesa, impugna la suesposta ordinanza comunale, chiedendone l’annullamento, deducendo censure di violazione di legge (art 7 l.241/90 in relazione agli art 2257, 2293, 2295 e 2298 c.c., art 10 c. 2 e 4 l. 575/65, art 21 c.1 l.r. 12/93) ed eccesso di potere per erronea presupposizione e assoluto difetto di istruttoria.
Prospettava il ricorrente, in necessaria sintesi, l’illegittimità  del provvedimento emanato sul falso presupposto della disponibilità  e amministrazione dell’Azienda Agrituristica da parte di Donato Mariano Leone, attualmente detenuto, con grave danno per la ricorrente socia della società  e non destinataria di alcuna misura di prevenzione.
Si costituiva la Questura della Provincia di Bari, chiedendo il rigetto del gravame e depositando documentazione; non si costituiva il Comune di Canosa di Puglia.
Con ordinanza n.438/2011, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare di sospensione, ravvisando i presupposti delfumus e del periculum in mora.
All’udienza pubblica del 10 novembre 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Rileva il Collegio che pur essendo l’ordinanza impugnata emanata ai sensi dell’art 10 l.575/1965, laddove le informative prefettizie presentano carattere interdittivo ed immediatamente vincolante per l’Amministrazione destinataria, con conseguente vincolo al “ritiro” (sotto forma di decadenza o di revoca) del titolo abilitativo (licenza, autorizzazione, concessione o altro), di cui sia eventualmente titolare la ditta oggetto dell’informativa (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 31 marzo 2006, n. 3291), la fattispecie per cui è causa doveva indurre il Comune a valutare le circostanze concrete, ed in particolare la posizione del coniuge ricorrente, non destinataria di alcuna misura di prevenzione, ed iscritta nell’elenco regionale degli operatori agrituristici sin dal 1996.
Risulta infatti completamente omessa, da parte dell’Autorità  comunale, ogni valutazione sia sul fatto che l’Azienda in oggetto sia oggetto di sequestro preventivo da parte del GIP con nomina di amministratore giudiziario per la prosecuzione dell’attività , sia quanto alla posizione della ricorrente, completamente estranea alle misure di prevenzione disposte a titolo definitivo con provvedimento della Corte d’Appello di Bari del 21 ottobre 2010.
Ne consegue la fondatezza delle censure di violazione dell’ art 10 c. 2 e 4 l. 575/65 nonchè di eccesso di potere, oltre che di violazione dello stesso art 7 l.241/90, perchè pur costituendo il provvedimento impugnato espressione di potere del tutto vincolato – trattandosi di decadenza e non già  di revoca in senso tecnico – le specifiche circostanze del caso avrebbero ugualmente reso non inutile, secondo un giudizio necessariamente prognostico, il preventivo contraddittorio procedimentale con la ricorrente.
Infatti, allorquando vi sia obiettiva incertezza e/o contestazione in merito alla sussistenza dei presupposti (Consiglio di Stato sez IV 6 novembre 2008, n.5500, T.A.R. Liguria sez II 25 ottobre 2007, n.1853, T.A.R. Friuli Venezia Giulia 30 agosto 2006, n.571) non può ritenersi nè ex ante nè ex post inutile l’apporto partecipativo del soggetto direttamente interessato, pur in presenza di attività  vincolata
Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto.
Sussistono giusti motivi ai sensi del combinato disposto degli art 26 c.p.a. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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