1. Edilizia e urbanistica – Vincoli strumentali di inedificabilità  sino ad approvazione piano particolareggiato – Decadenza per inutile spirare termine quinquennale – Configurabilità  – Eccezioni 


2. Edilizia e urbanistica – L.r. Puglia 22/2006 – Redazione di P.U.E. ad iniziativa privata – Presupposti 


3. Processo amministrativo – Ricorso avverso il silenzio- Sindacabilità  di ufficio della fondatezza dell’istanza – Possibilità  


4. Giustizia e processo – Ricorso avverso il silenzio – Istanza manifestamente infondata – Inammissibilità  – Ragioni

1. I vincoli c.d. strumentali – cioè che impongono temporanea inedificabilità  fino all’entrata in vigore dei piani particolareggiati, per la cui redazione non sia fissato alcun termine finale certo – sono assoggettati al termine di efficacia del quinquennio, poichè al pari dei vincoli preordinati all’esproprio, comportano di fatto un sostanziale azzeramento dello ius aedificandi fatta eccezione per la previsione da parte del PRG, in alternativa al piano particolareggiato, della possibilità  di ricorso ad un piano di lottizzazione (o comunque a strumento attuativo) ad iniziativa privata (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 24 marzo 2009, n. 1765, id. , sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1201). 


2. Ai sensi degli art 37 e 16 l.r. Puglia 22/2006 in tema di PUE la possibilità  di redazione di un PUE ad iniziativa privata è necessariamente collegata all’approvazione del PUG, strumento (nuovo) di pianificazione generale di cui alla l.r. Puglia n. 20/2001. 


3. Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento della illegittimità  del silenzio rifiuto, oggi disciplinati dagli art 31 e 117 c.p.a., così come è possibile per il G.A., in caso di istanza di parte e di attività  vincolata, estendere la cognizione sulla fondatezza della pretesa azionata, al fine di una sentenza di condanna nei confronti dell’Amministrazione alla emanazione del provvedimento direttamente satisfattivo, non è preclusa – anche laddove la domanda si limiti alla declaratoria dell’obbligo di provvedere – la possibilità  di sindacare d’ufficio la fondatezza dell’istanza onde pervenire ad una pronuncia in rito di inammissibilità  per difetto di interesse. 


4. In ipotesi di istanza manifestamente infondata per l’impossibilità  di conseguire il bene della vita cui l’istanza del privato è preordinata va dichiarata in rito l’inammissibilità  per difetto di interesse del ricorso avverso il relativo silenzio (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 21 ottobre 2005, n. 4790 T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 27 febbraio 2008, n. 277).
 
                                      * * *
Vedi Cons. di Stato, sez. IV, sentenza 25 settembre 2012, n. 5088 – 2012; ric. n. 670 – 2012; ric. per esecuzione sentenza CDS, sez. IV, sentenza 16 aprile 2014, n. 1878 – 2014; ordinanza collegiale n. 5988 – 2013; ric. n. 2029 – 2013.
 
                                     * * *

 
N. 01801/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 c. 2 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2011, proposto da: 
Nicola Pio Pasquale Prioletti, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Caggiano, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14; 

contro
Comune di Lucera in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Lepore, con domicilio eletto presso Domenico Bonifacio in Bari, via Piccinni, 191; 

per l’annullamento
del silenzio mantenuto dall’Amministrazione intimata, sulla diffida e messa in mora, notificata il 16 giugno 2011, finalizzata alla ritipizzazione di un suolo di proprietà  del ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Chiara Caggiano, per la parte ricorrente; l’avv. Raffaele Lepore, per il Comune resistente.;
Visto l’art. 117 c. 2 c. p. a. secondo cui i ricorsi avvero il silenzio-rifiuto sono decisi con sentenza in forma semplificata
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
 

RILEVATO:
– che l’odierno ricorrente risulta proprietario di suolo in agro di Lucera in località  “Valle Cruste”, contraddistinto catastalmente al Fg. 82 p.lla 70, esteso per mq 3.500, tipizzato quale zona “D” annonaria e commerciale dal vigente PRG, con edificazione del tutto subordinata alla preventiva approvazione di piano particolareggiato;
– che in data 16 giugno 2011 inoltrava istanza all’Amministrazione comunale di ritipizzazione dell’ ara de quo, nel presupposto della intervenuta decadenza delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG, trattandosi di vincolo procedimentale o strumentale, assimilato quanto ad efficacia quinquennale ai vincoli preordinati all’esproprio, poichè paralizzanti sine die ogni possibilità  per il proprietario di sfruttamento economico;
– che a fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione nei confronti della suddetta istanza, il ricorrente proponeva ricorso contra silentium ai sensi dell’art 117 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, invocando la violazione dell’obbligo giuridico di ritipizzazione derivante dall’intervenuta decadenza dei vincoli gravanti sulle aree, qualificati come procedimentali/strumentali;
– che l’Amministrazione comunale si costituiva in giudizio, invocando l’inammissibilità  del gravame, per l’insussistenza dell’obbligo giuridico di provvedere ex art 2 l.241/90, sia perchè il Comune resistente aveva già  provveduto a respingere nel 2005 analoga istanza del ricorrente mediante convocazione di conferenza di servizi ex art. 5 d.p.r. 447/98, sia ritenendo possibile anche per l’iniziativa privata, la presentazione di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale, secondo l’art 37 l.r. Puglia 22/2006 che richiama la previsione di cui all’art 16 comma 1 lett b) l.r. Puglia n.20/2001 in tema di PUE;
– che alla Camera di Consiglio del 10 novembre 2011 il Presidente comunicava alle parti il rilievo d’ufficio di possibile difetto di interesse alla decisione contra silentium, emergendo dalla documentazione depositata in giudizio la non conformità  con il PRG della destinazione d’uso al commercio al dettaglio a cui aspira parte ricorrente;
CONSIDERATO:
– che per giurisprudenza consolidata, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, anche i vincoli c.d. strumentali – cioè che impongono temporanea inedificabilità  fino all’entrata in vigore dei piani particolareggiati, per la cui redazione non sia fissato alcun termine finale certo – sono assoggettati al termine di efficacia del quinquennio, poichè al pari dei vincoli preordinati all’esproprio, comportano di fatto un sostanziale azzeramento dello ius aedificandi, fatta eccezione per la previsione da parte del PRG, in alternativa al piano particolareggiato, della possibilità  di ricorso ad un piano di lottizzazione (o comunque a strumento attuativo) ad iniziativa privata (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 24 marzo 2009, n. 1765, id. , sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1201, id. sez V 2 ottobre 2002 n.5178, T.A.R. Puglia Bari sez II , 23 giugno 2010, n.2617);
– che nella fattispecie, diversamente da quanto opinato dalla difesa comunale, non sono invocabili per sostenere la tesi della perdurante efficacia del vincolo strumentale, gli art 37 e 16 l.r. Puglia 22/2006, poichè la possibilità  di redazione di un PUE ad iniziativa privata è collegata all’approvazione del PUG, strumento (nuovo) di pianificazione generale di cui il Comune di Lucera è attualmente sprovvisto;
– che a fronte del pur invocabile obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione comunale, l’odierno ricorrente non vanta interesse all’azione contra silentium in epigrafe, dal momento che dalla documentazione depositata in giudizio risulta allo stato incompatibile con il PRG la destinazione commerciale al dettaglio che è alla base dell’istanza di ritipizzazione;
– che infatti, nella conferenza di servizi (verbale del 31 marzo 2006) rimasta inoppugnata, la Regione Puglia esprimeva parere sfavorevole (pur se non condiviso dal Comune) sull’istanza della ricorrente di realizzazione di insediamento commerciale al dettaglio in località  “Valle Cruste”, poichè l’art 25 PRG consentiva (e consente) una destinazione di commercio all’ingrosso e non già  al dettaglio, precludendo la soddisfazione del bene della vita richiesto;
– che nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento della illegittimità  del silenzio rifiuto, oggi disciplinati dagli art 31 e 117 c.p.a., così come è possibile per il G.A., in caso di istanza di parte e di attività  vincolata, estendere la cognizione sulla fondatezza della pretesa azionata, al fine di una sentenza di condanna nei confronti dell’Amministrazione alla emanazione del provvedimento direttamente satisfattivo, non è preclusa – anche laddove la domanda si limiti come nella fattispecie alla declaratoria dell’obbligo di provvedere – la possibilità  di sindacare d’ufficio la fondatezza dell’istanza, onde pervenire ad una pronuncia in rito di inammissibilità  per difetto di interesse,
– che non sussiste alcuna utilità  per l’odierno ricorrente ad ottenere sentenza che dichiari l’obbligo dell’Amministrazione a provvedere su istanza manifestamente infondata (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 21 ottobre 2005, n. 4790 T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 27 febbraio 2008, n. 277) per l’impossibilità , allo stato, di conseguire il bene della vita cui l’istanza del privato è preordinata;
– che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse; le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile come da motivazione.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Lucera, quantificate in 2.500 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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