1. Contratti pubblici – Procedimento amministrativo – Ius poenitendi stazione appaltante – Revoca bando di gara e aggiudicazione provvisoria – Sopravvenute ragioni di interesse pubblico – Sopravvenuta riconsiderazione di fatti e situazioni preesistenti – Motivazione adeguata
2. Procedimento    amministrativo -Potere di revoca – Espressione principio costituzionale di buon andamento della p .A.
 3. Contratti pubblici – Revoca bando di gara e aggiudicazione provvisoria – Errore materiale individuazione oggetto fornitura – Non convenienza proposta di estensione contrattuale – Motivazione  congrua e ragionevole

1. Con riguardo allo jus poenitendi riconosciuto alla stazione appaltante, da tempo è affermata l’esistenza del potere di revocare il bando di gara ovvero l’aggiudicazione per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta riconsiderazione di fatti e situazioni preesistenti, purchè l’atto di autotutela sia adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico  alla revoca d’ufficio.
2. La potestà  di ritiro si fonda sul principio costituzionale di buon andamento, che impegna l’Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da perseguire e che trova oramai positivo riconoscimento nella previsione  dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990.
3. La motivazione su cui si fonda la revoca di una procedura negoziata e dell’aggiudicazione provvisoria è di per sè congrua e non presenta profili d’irragionevolezza o di contraddittorietà  ove la stazione appaltante si sia determinata a non dare corso alla procedura in parola in forza di un mero errore materiale nella individuazione dell’oggetto dell’aggiudicanda fornitura ed in virtù di un giudizio di non convenienza della proposta di estensione contrattuale formulata dall’aggiudicataria provvisoria. 

N. 01788/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01595/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2010, proposto da Biolitec Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Di Cagno e Antonio Donvito, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Nicolai, 43; 

contro
Azienda Sanitaria Locale BAT, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma 231; 

nei confronti di
Fase s.r.l. e Covidien Italia s.p.a., non costituite; 

per l’annullamento
della deliberazione n. 1515 del 25 agosto 2010, avente per oggetto la revoca della deliberazione n. 923 del 27 maggio 2010 e la indizione di una nuova procedura negoziata per la fornitura di service e kit per il trattamento di ulcera e safena;
della deliberazione n. 31 del 22 settembre 2010, avente per oggetto l’aggiudicazione provvisoria della fornitura di kitper il trattamento di ulcera e safena con relativo service;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale BAT;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Vito Aurelio Pappalepore (per delega dell’avv. Maurizio Di Cagno) e Francesco Paolo Bello (per delega dell’avv. Alessandro Delle Donne);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con lettera d’invito del 12 maggio 2010, l’Azienda Sanitaria Locale BAT ha indetto una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 125 del d. lgs. n. 163 del 2006, per l’affidamento della fornitura di 100 kit del tipo ELVeS per il trattamento di safena ed ulcera, d’importo a base d’asta pari ad euro 55.000, d’aggiudicarsi al prezzo più basso.
La Biolitec Italia s.r.l. è risultata migliore offerente, al prezzo di euro 320 oltre i.v.a. per ciascun kit.
L’Azienda sanitaria ha disposto, con delibera del 27 maggio 2010, l’aggiudicazione provvisoria in suo favore.
Quindi, con nota del 27 luglio 2010, ha richiesto alla società  di fornire, oltre ai kit, anche il service (ossia l’apparecchiatura laser indispensabile per l’utilizzo dei kit) per l’intera durata dell’appalto.
La Biolitec Italia s.r.l. si è dichiarata disposta a fornire il service al prezzo di euro 4.000 oltre i.v.a.
L’Azienda sanitaria, ritenuta la proposta non conveniente, con l’impugnato provvedimento del 25 agosto 2010, ha deliberato la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e dell’intera procedura negoziata ed ha contestualmente dato avvio ad una nuova gara per la fornitura di service e kit per il trattamento di ulcera e safena, con importo a base d’asta pari ad euro 36.000.
La società  ricorrente ha partecipato alla seconda gara, offrendo un prezzo di euro 350 oltre i.v.a. per ciascun kit, completo di service clinico del Laser Cerals 980nm. Migliore offerente è però risultata la ditta Fase s.r.l., cui l’appalto è stato aggiudicato al prezzo di euro 300 oltre i.v.a. per kit.
Avverso la delibera di revoca della prima gara (e la successiva aggiudicazione a Fase s.r.l.), la Biolitec Italia s.r.l. deduce eccesso di potere per illogicità , contraddittorietà , travisamento e difetto di motivazione.
Si è costituita l’Azienda Sanitaria Locale BAT, chiedendo il rigetto del gravame.
L’istanza di sospensiva è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 854 del 18 novembre 2010.
Alla pubblica udienza del 9 novembre 2011 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Confermando l’avviso già  espresso nella fase cautelare, il Collegio ritiene che le motivazioni poste a base della delibera di revoca resistono alle censure mosse dalla società  ricorrente.
Con riguardo allo ius poenitendi riconosciuto alla stazione appaltante, si è da tempo affermata l’esistenza del potere di revocare il bando di gara ovvero l’aggiudicazione, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta riconsiderazione di fatti e situazioni preesistenti, purchè l’atto di autotutela sia adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico alla revoca d’ufficio; la potestà  di ritiro si fonda sul principio costituzionale di buon andamento che, com’è noto, impegna l’Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire (in tal senso, tra molte: Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004 n. 6931; Id., sez. V, 20 settembre 2001 n. 4973) e trova ormai positivo riconoscimento nella previsione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.
L’Azienda sanitaria ha legittimamente deciso di non dare corso alla procedura negoziata avviata con lettera d’invito del 12 maggio 2010, dopo che il Direttore della U.O. di Chirurgia aveva rappresentato che, per mero errore materiale, era stata fatta richiesta di acquisto dei soli kit per il trattamento di safena ed ulcera, senza il relativo serviceindispensabile per il loro funzionamento.
La proposta di estensione contrattuale formulata dalla Biolitec Italia s.r.l. (al costo di euro 4.000) è stata giudicata non conveniente, avuto riguardo alla durata dell’appalto.
La motivazione è di per sè congrua e non presenta profili d’irragionevolezza o di contraddittorietà .
Peraltro, la convenienza della soluzione prescelta dall’Amministrazione è stata confermata dall’esito della nuova gara successivamente esperita, che si è conclusa con l’aggiudicazione a Fase s.r.l. dell’appalto per la fornitura integrata dikit e service, ad un prezzo unitario addirittura inferiore rispetto a quello proposto dall’odierna ricorrente nella prima procedura negoziata (che aveva ad oggetto la sola fornitura dei kit).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Azienda Sanitaria Locale BAT, nella misura di euro 5.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge, se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Savio Picone, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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