1. Giustizia e processo – Rito avverso silenzio della P.A. – Condizioni di  ammissibilità 


2. Rinnovabili – Richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 – Inutile decorso dei termini  – Silenzio p.A. – Illegittimità  


3. Rinnovabili – Assoggettabilità  a v.i.a. – Istanza di verifica – Inutile decorso dei termini – Silenzio P.A. – Illegittimità 

1. Costituiscono condizioni di ammissibilità  del giudizio avverso il silenzio della P.A. intimata (art. 31, comma 1, 2 e 3 c.p.a): la titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e il decorso del termine di conclusione del procedimento amministrativo con conseguente formazione del silenzio.


2. E’ illegittimo il silenzio della P.A. sull’istanza volta al rilascio della autorizzazione unica relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili,  stante l’obbligo della conclusione del procedimento nel termine di cui all’art. 12, co. 4, D.Lgs. n. 387/2003.


3. E’ illegittimo il silenzio della P.A. sull’istanza di  verifica di assoggettabilità  a v.i.a. per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, per la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento nel termine di cui all’art.16, co.7, legge Regione Puglia n. 11/2001.

N. 01787/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01575/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2011, proposto da Tecnowind s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;

contro
Regione Puglia, non costituita; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza di autorizzazione unica, di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Ascoli Satriano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Giuseppe Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Ascoli Satriano, presentata il 29 dicembre 2010.
Deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonchè dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 180 giorni previsto dal quarto comma del citato art. 12.
Alla camera di consiglio del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 del codice del processo amministrativo, costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti eolici, avendo essa presentato specifica richiesta del titolo abilitativo, il cui rilascio rientra nella competenza regionale.
Difatti, l’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede, al terzo comma, che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
Il successivo quarto comma, nella versione vigente all’epoca della presentazione dell’istanza da parte della ricorrente, statuisce che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità  stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.
All’obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione d’impatto ambientale risulti pari o superiore (per espressa previsione di norme regionali): in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal d. lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si dispone che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento (che è spirato, nella fattispecie, il 27 giugno 2011) senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Ascoli Satriano, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Savio Picone, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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