1. Accesso – Esame dell’istanza di accesso – Oggetto – Sindacato riguardo alla fondatezza delle azioni che intende esperire l’istante – Esclusione – Verifica della sussistenza di un astratto interesse a tutelare un interesse giuridicamente rilevante
2. Accesso – In materia edilizia – Istanza di esame nei confronti di titoli abilitativi rilasciati a terzi – Interesse dell’istante – Sussiste – Ragioni

1. In sede di accesso ai documenti, la delibazione dell’Amministrazione deve avere ad oggetto unicamente la sussistenza, in astratto, di un interesse giuridicamente idoneo a fondare la richiesta di accesso, in base al disposto dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, a mente del quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere, sicchè, sotto tale profilo, è sufficiente che l’istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse.
2. Riguardo alle istanze di accesso relative agli atti di assenso in materia edilizia, deve ritenersi che il destinatario di un diniego di sanatoria abbia interesse ad esaminare il contenuto di titoli abilitativi rilasciati a terzi ed aventi ad oggetto l’esecuzione di interventi edilizi identici o analoghi, onde acquisire elementi di fatto eventualmente idonei a configurare il vizio di disparità  di trattamento, in sede di contenzioso dinanzi al giudice amministrativo.

N. 01784/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01176/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2011, proposto da Matilde Grazia Ippedico, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Testini, con domicilio eletto presso l’avv. Tommaso Di Gioia in Bari, via Argiro, 135; 

nei confronti di
Giuseppe Minafra; 

per l’annullamento
della nota comunale prot. 9748 del 3 maggio 2011, con cui il Comune di Ruvo di Puglia ha rigettato la domanda di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 6 aprile 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Gabriele Bavaro e Ciro Testini;
 

Premesso che
– in data 6 aprile 2011, la ricorrente ha richiesto al Comune di Ruvo di Puglia di acquisire copia del premesso di costruire n. 2129 del 31 gennaio 2011 rilasciato al sig. Giuseppe Minafra (avente ad oggetto la costruzione di capannoni agricoli), completo della documentazione tecnica a corredo, rappresentando a tal fine di avervi interesse per verificare il criterio seguito dal Comune in ordine al computo del rapporto di copertura;
– in precedenza, in data 30 dicembre 2010, la ricorrente aveva richiesto al Comune di Ruvo di Puglia il permesso di costruire in sanatoria per la costruzione abusiva di un capannone, su terreno di sua proprietà  in zona agricola, ricevendo il diniego con atto prot. 5369 del 9 marzo 2011 (impugnato dinanzi a questo Tribunale con ricorso iscritto al numero di registro generale 1147/2011, tuttora pendente dinanzi alla Terza Sezione);
– il Comune di Ruvo di Puglia, con il provvedimento qui gravato, non ha consentito alla ricorrente di accedere agli atti richiesti, riferendo che il controinteressato sig. Giuseppe Minafra, titolare del relativo permesso di costruire, si sarebbe opposto;
Considerato che
– non si ravvisano ragioni per disporre la riunione tra il presente giudizio e quello iscritto al numero di registro generale 1147/2011, pendente dinanzi alla Terza Sezione e riguardante il diniego di sanatoria adottato dal Comune di Ruvo di Puglia nei confronti della ricorrente, giacchè le cause in materia di accesso seguono il rito camerale e devono concludersi in tempi ristretti, mediante pronuncia in forma semplificata ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo;
– quanto alla fondatezza della domanda, la ricorrente ha dimostrato di vantare un interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza degli atti richiesti, a fronte del quale non può essere sufficiente, per giustificare il diniego, la mera opposizione del terzo titolare del permesso di costruire;
– secondo un principio ormai pacifico, in sede di accesso ai documenti la delibazione deve avere ad oggetto unicamente la sussistenza, in astratto, di un interesse giuridicamente idoneo a fondare la richiesta di accesso, in base al disposto dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, a mente del quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere, sicchè, sotto tale profilo, è sufficiente che l’istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse;
– con specifico riguardo agli atti di assenso in materia edilizia, deve ritenersi che il destinatario di un diniego di sanatoria abbia interesse ad esaminare il contenuto di titoli abilitativi rilasciati a terzi ed aventi ad oggetto l’esecuzione di interventi edilizi identici o analoghi, onde acquisire elementi di fatto eventualmente idonei a configurare il vizio di disparità  di trattamento, in sede di contenzioso dinanzi al giudice amministrativo;
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere il ricorso in epigrafe, con condanna del Comune di Ruvo di Puglia al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Ruvo di Puglia di consentire alla ricorrente l’accesso, mediante estrazione di copia, al permesso di costruire n. 2129 del 31 gennaio 2011 (rilasciato al sig. Giuseppe Minafra), completo della documentazione tecnica a corredo.
 

Condanna il Comune di Ruvo di Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 1.500 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Savio Picone, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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