1. Contratti pubblici – Servizi informativi – Utilizzo personale imprese appaltatrici uscenti – L.R. Puglia n. 25/2007 – Fattispecie
2. Giustizia e processo – Soggetto controinteressato cui va notificato il ricorso – Individuazione 
3. Giustizia e processo – Giudizio di ottemperanza – Conversione dell’azione in motivi aggiunti ex art. 32, comma 2 c.p.a. – Possibilità  – Condizioni 

1. In caso di indizione di una procedura aperta per l’affidamento della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del sistema informativo automatizzato di un’Azienda Sanitaria, trova applicazione la previsione di cui all’art. 25, comma 1, L.R. Puglia n. 25/2007, in forza della quale “Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società  strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi l’assunzione a tempo indeterminato del personale già  utilizzato dalla precedente impresa o società  affidataria dell’appalto nonchè la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già  in essere, ove più favorevoli.” (Nella specie, l’ASL, nel predisporre il nuovo bando di gara,  aveva   illegittimamente escluso i ricorrenti, già  dipendenti della società  che aveva  erogato, prima della nuova indizione  e sino alla data del 31.12.2010, i servizi informativi oggetto della procedura selettiva, dall’elenco del  personale operante al 31.7.2010 di cui all’allegato B del bando, in tal modo impedendo loro di essere assunti alle dipendenze del nuovo aggiudicatario come previsto dalla norma regionale summenzionata).
2. Non possono considerarsi controinteressati/parti necessarie del giudizio  i dipendenti a servizio dalla precedente società  affidataria dell’appalto, stante l’obbligo della stazione appaltante di assunzione generalizzata del personale medesimo; va, pertanto, disattesa l’eccezione di inammissibilità  del ricorso per omessa notifica dello stesso alle unità  lavorative che erano state  regolarmente  incluse – a differenza dei ricorrenti – nell’elenco allegato al bando di gara.
3. L’istanza per l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. può essere qualificata dal giudice amministrativo, in virtù della previsione di cui all’art. 32, comma 2 c.p.a., alla stregua di un ricorso per motivi aggiunti, sussistendone tutti i requisiti (nella specie, in asserita esecuzione della ordinanza cautelare di accoglimento dell’istanza sospensiva presentata dai ricorrenti, con deliberazione il D.G. della ASL ha ricompreso  questi ultimi  nell’elenco del personale, allegato al bando,  pur mantenendo  immutato il numero delle unità  lavorative che la ditta aggiudicatrice è obbligata ad assumere alla stregua dell’art. 25 L.R. Puglia n. 25/2007  – i.e.  n. 55 in luogo dei 58 impiegati da assumere – di talchè con istanza ex art. 112 c.p.a. i ricorrenti hanno contestato detta deliberazione e la domanda è stata qualificata dal TAR come ricorso per  motivi aggiunti).
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Vedi Cons. di Stato, sez. III, ric. n.10339 – 2011 ;  sentenza n. 2855 del 17 maggio 2012
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N. 01668/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2011, integrato dall’istanza ex art. 112 cod. proc. amm. depositata in data 30 agosto 2011, proposto da De Pasquale Antonio e Correale Patrizio Romano, rappresentati e difesi dall’avv. Ilde Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Azienda Sanitaria Locale di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;

per l’annullamento,
previa emanazione di idonea misura cautelare,
– del bando di gara, pubblicato il 12.2.2011, indetto con delibere del Direttore Generale dell’ASL della Provincia di Foggia n. 18 del 18.1.2011 e n. 74 del 26.1.2011, relativo alla procedura aperta per l’affidamento della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del sistema informativo automatizzato dell’ASL Foggia, nella parte in cui nell’allegato A non ha indicato, tra le società  appaltatrici dei servizi informativi, anche la Solgenia Italia s.p.a., e nell’allegato B – contenente l’elenco del personale addetto al CED – non ha inserito i ricorrenti;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al bando di gara de quo;
nonchè per la condanna, ai sensi degli artt. 30, comma 1 e 34, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., della ASL della Provincia di Foggia a procedere alla correzione del bando di gara inserendo nell’allegato B relativo al “personale operante al 31.7.2010 nell’ambito dei contratti relativi al sistema informativo automatizzato aziendale” anche i ricorrenti, in corretta applicazione di quanto espressamente disposto dall’allegato A – disciplinare tecnico – al punto 5.8 circa l’obbligo di assunzione di tutto il personale già  impiegato nei contratti relativi al sistema informativo automatizzato;
quanto all’istanza ex art. 112 cod. proc. amm. depositata in data 30 agosto 2011, per la declaratoria di inefficacia della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Foggia n. 1163 del 20.7.2011;
 

Visti il ricorso introduttivo, l’istanza ex art. 112 cod. proc. amm. depositata in data 30 agosto 2011 e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 per le parti i difensori avv.ti Enrico Follieri, su delega dell’avv. Ilde Follieri, e Francesco Muscatello, su delega dell’avv. Gabriele Bavaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
De Pasquale Antonio e Correale Patrizio Romano sono attualmente dipendenti della società  Solgenia Italia s.p.a. (subentrata alla società  G.F.I. Italia s.p.a.) e lavorano ininterrottamente, il De Pasquale dal 1998 ed il Correale dal 1999, presso il CED della ASL della Provincia di Foggia per la gestione informatizzata di vari servizi della struttura.
G.F.I. Italia s.p.a. era appaltatrice del servizio affidatole dalla ex ASL/FG3.
Gli stessi impugnano con il ricorso introduttivo il bando di gara pubblicato in data 12.2.2011 nella parte in cui nell’allegato A non ha indicato, tra le società  appaltatrici dei servizi informativi, anche la Solgenia s.p.a., e nell’allegato B – contenente l’elenco del personale addetto al CED – non ha inserito il loro nominativo.
Chiedono altresì la condanna ex artt. 30, comma 1 e 34, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. della ASL della Provincia di Foggia a procedere alla correzione del bando di gara.
Lamentano la violazione dell’art. 25, comma 1 legge Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 in forza del quale “Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società  strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi l’assunzione a tempo indeterminato del personale già  utilizzato dalla precedente impresa o società  affidataria dell’appalto nonchè la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già  in essere, ove più favorevoli.”.
Con ordinanza n. 402 del 5 maggio 2011 questo T.A.R. accoglieva l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti.
Il Direttore Generale dell’ASL Foggia, con successiva deliberazione n. 1163 del 20 luglio 2011 emanata in asserita esecuzione della predetta ordinanza cautelare, ha ricompreso il De Pasquale ed il Correale nell’allegato B (al disciplinare di gara) del bando; ha, tuttavia, deciso di mantenere immutato il numero delle unità  lavorative che la ditta aggiudicataria è obbligata ad assumere ai sensi dell’art. 25 legge Regione Puglia n. 25/2007 (i.e. n. 55 impiegati).
Detta deliberazione viene contestata dagli odierni ricorrenti con l’istanza ex art. 112 cod. proc. amm. volta alla esecuzione dell’ordinanza n. 402/2011.
Si costituiva l’ASL Foggia, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, così qualificata l’istanza ex art. 112 cod. proc. amm., sia fondato.
Va evidenziato, invero, che, così come attestato dalla deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Foggia n. 2402 del 13 dicembre 2010, G.F.I. Italia s.p.a. (cui – come visto – è subentrata Solgenia Italia s.p.a.) è la società  che ha erogato, prima della indizione della nuova gara e sino alla data del 31.12.2010, i servizi informativi oggetto della procedura selettiva da ultimo aggiudicata a SEPI s.p.a.
Conseguentemente, nel caso di specie trova applicazione la previsione di cui all’art. 25, comma 1 legge Regione Puglia n. 25/2007 in favore dei ricorrenti in quanto dipendenti della Solgenia Italia s.p.a. (ed in precedenza di G.F.I. Italia s.p.a.) e quindi rientranti nella nozione di cui alla menzionata disposizione regionale di “personale già  utilizzato dalla precedente impresa o società  affidataria dell’appalto”.
Ne discende l’illegittimità  ed il consequenziale annullamento dell’elenco del personale operante alla data del 31.7.2010 di cui all’allegato B del bando nella parte in cui non contempla i nominativi di De Pasquale Antonio e Correale Patrizio Romano e dell’art. 5.8 del disciplinare tecnico (costituente allegato e parte integrante del gravato bando di gara ai sensi dell’art. VI.3 dello stesso bando) nella parte in cui istituisce un gruppo tecnico di gestione composto complessivamente da 55 risorse, anzichè da 58, dovendosi necessariamente comprendere in esso, ad ogni effetto derivante dalla citata disposizione di legge, anche i nominativi del De Pasquale e del Correale, oltre che di Ursitti Riccardo (soggetto che si trova nella identica situazione degli odierni ricorrenti e che ha esperito separato ricorso r.g. n. 625/2011).
Per quanto concerne l’istanza ex art. 112 cod. proc. amm. volta alla esecuzione dell’ordinanza n. 402/2011, preliminarmente va disattesa l’eccezione, formulata da parte resistente, di improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a seguito della adozione della deliberazione n. 1163/2011.
Invero, la menzionata deliberazione esplicitamente fa salvo l’esito dei giudizi pendenti dinanzi a questo T.A.R. Conseguentemente la stessa non può determinare l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Parimenti non può trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità  del ricorso per omessa notifica agli altri lavoratori originariamente inclusi nell’elenco B, dovendo la stazione appaltante – in base alle argomentazioni di seguito evidenziate – prevedere un obbligo di assunzione di tutti i lavoratori predetti unitamente agli odierni ricorrenti. Gli stessi, pertanto, non possono essere considerati alla stregua di controinteressati.
L’istanza in esame, peraltro, può essere qualificata, in virtù della previsione normativa di cui all’art. 32, comma 2 cod. proc. amm., come ricorso per motivi aggiunti avverso la deliberazione n. 1163/2011, in quanto ne ha tutti i requisiti ed i motivi di censura in tal modo proposti, devono essere accolti.
La pretesa azionata dai ricorrenti, infatti, non risulta pienamente soddisfatta dalla adozione della deliberazione n. 1163/2011. Per operare, infatti, una corretta ed integrale attuazione del disposto dell’art. 25, comma 1 legge Regione Puglia n. 25/2007 e della lex specialis di gara è necessario prevedere un obbligo di assunzione di tutto il personale già  utilizzato in precedenza e quindi, nel caso di specie, di tutti i 58 lavoratori sopra menzionati.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, così qualificata l’istanza avanzata ex art. 112 cod. proc. amm., e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati nei sensi in precedenza esposti.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti e della novità  delle questioni affrontate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così qualificata l’istanza ex art. 112 cod. proc. amm., lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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