1. Procedimento amministrativo – Personale – Sospensione precauzionale dal servizio  intempestiva – Depotenziato l’obbiettivo della precauzione 


2. Procedimento amministrativo – Personale – Sospensione precauzionale dal servizio intempestiva – Onere motivazione puntuale – Sussiste

1. La sospensione precauzionale dal servizio di cui all’art. 26 del D.Lgs 12.5.1995, n. 196, emessa a distanza di anni dal verificarsi dell’evento che giustifica l’adozione della misura stessa, pur ammissibile sul piano dei principi generali, comporta che l’obiettivo della precauzione risulti depotenziato. 


 2. Una misura precauzionale intempestiva, impone una più accurata valutazione dei contrapposti interessi, ed una particolare attenzione agli effetti pregiudizievoli, che meritano una considerazione almeno pari rispetto alla minaccia che si ritiene incombere sugli interessi dell’Ente.

 
N. 01633/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01447/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2010, proposto da: 
Domenico Schiavo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Maria La Scala e Maria Teresa Di Venere, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, alla via Melo n.205; 

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, alla via Melo n.97; Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t.;

per l’annullamento, previa sospensiva,
-della decisione (decreto) n. 0292/III/-7/2010 di prot. avente ad oggetto: sospensione precauzionale dal servizio a titolo discrezionale resa, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, dal direttore generale, Generale di corpo d’armata Mario Roggio, della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa in data 12.7.2010, notificata in data 29.7.2010;
-di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Ada Vicenti, su delega dell’avv. A. M. La Scala e avv. dello Stato I. Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il Caporale maggiore Domenico Schiavo ha impugnato il decreto che lo sospende precauzionalmente dal servizio ai sensi dell’art.26, comma 2, del d.lgs. n.196/95.
Questi è risultato invero condannato in primo e secondo grado (sebbene con riduzione di pena) per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ex art.81 c.p. e 73 del D.P.R. n.309/90.
Nel novembre 2009 avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso per Cassazione, tuttora pendente; sicchè a tutt’oggi la condanna non è definitiva.
In data 12 luglio 2010, dopo la sentenza di condanna in secondo grado e dopo la proposizione dell’ultimo gravame, l’Amministrazione resistente ha adottato l’impugnato provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio.
Lamenta il ricorrente in primo luogo l’intempestività  della misura precauzionale adottata risalendo il rinvio a giudizio a ben cinque anni prima (cfr. primo motivo); in secondo luogo l’insoddisfacente motivazione che non avrebbe operato alcuna ponderazione dei contrapposti interessi (cfr. secondo motivo).
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La sospensione precauzionale di cui al citato art.26 si giustifica certamente con la necessità  di adottare misure urgenti nell’immediatezza del verificarsi dell’evento; una misura precauzionale intempestiva (come quella adottata nel caso di specie), per quanto non possa ritenersi inammissibile sul piano dei principi generali, impone tuttavia una più accurata valutazione dei contrapposti interessi in gioco e una particolare attenzione agli effetti pregiudizievoli -anche sotto il profilo economico- che riverbera sulla posizione del soggetto che ne viene colpito. Effetti pregiudizievoli che, proprio perchè la misura interviene quando l’obiettivo della precauzione risulta depotenziato, meritano una considerazione almeno pari rispetto alla minaccia che si ritiene incombere sugli interessi dell’Ente.
Nella fattispecie in esame non sembra essere stata riservata alcuna considerazione alla posizione del ricorrente nonostante questo sia stato chiamato a partecipare al procedimento e vi abbia in effetti preso parte producendo un’articolata memoria.
Il ricorso va pertanto accolto per l’evidenziato vizio di carenza di motivazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento gravato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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