1. Giustizia e processo – Giurisdizione in materia di pubblico impiego – Provvedimento di rigetto della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato – Giurisdizione del G.A. -Sussiste
2. Pubblico impiego – Nuove assunzioni a tempo indeterminato – Precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato già  esistente in rapporto a tempo indeterminato

1. Ai sensi dell’art. 63, IV comma, del D. L.vo n. 165/2001, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo riguardo alla controversia per l’annullamento dei provvedimenti con cui il Comune rigetta la domanda volta alla trasformazione del rapporto di lavoro già  in essere da tempo parziale a tempo pieno ed indice un concorso pubblico per esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato per la stessa qualifica, nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 101, della L. 23.12.2007 n. 244, l’Amministrazione, qualora abbia attivato le procedure per l’assunzione di una nuova unità , prima di procedere alla formale indizione del concorso pubblico è tenuta a verificare la possibilità  di trasformazione di rapporti di lavoro già  in essere.
                                                                        * * *
Vedi Cons. di Stato, sez. V, sentenza 24 aprile 2014, n. 2056 – 2014ordinanza 21 marzo 2012 n. 1126, ric. 1118 – 2012
                                                                        * * *

 
N. 01645/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01496/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2010, proposto da: 
Stella Ottorino, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B; 

contro
Comune di Santeramo in Colle, rappresentato e difeso dall’avv. Alfieri Luigi Maria Zullino, con domicilio eletto presso Luigi Maria Zullino Alfieri in Bari, corso Italia, .191; 

nei confronti di
Angela Fortunato; 

per l’annullamento
a) della nota prot. n.13299 del 23.7.2010, successivamente comunicata, con la quale il Responsabile del Settore Personale del Comune di Santeramo in Colle ha rigettato la domanda del ricorrente volta alla trasformazione del rapporto di lavoro già  in essere da tempo parziale in tempo pieno;
b) della deliberazione della G.C. di Santeramo in Colle n.107 del 09.7.2010 avente ad oggetto la modifica del Programma triennale del fabbisogno del personale 2010/2012;
c) della nota del 7.7.2010 a firma del Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Santeramo in Colle;
d) del bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di 1 specialista tecnico – categoria D1 giuridica, adottato dal Dirigente del Settore V del Comune di Santeramo in Colle e recante la data del 24.8.2010;
e) delle determinazioni n.122 del 5.8.2010 e n.134 del 23.8.2010 del Dirigente del Settore V – Servizio Personale ( non conosciute nel loro contenuto), richiamate nel predetto bando;
f) dell’avviso di mobilità  volontaria per la copertura di un posto di specialista tecnico, categoria D1 giuridica, emesso dal Responsabile del Servizio Personale del Comune di Santeramo in Colle, recante la data 22.7.2010;
g) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compresi, occorrendo, la deliberazione della G.C. n.78 del 28.5.2010, la conferenza di servizi del 4.5.2010 tenutasi tra i dirigenti dei vari Settori del Comune di Santeramo e la deliberazione della G.C. del 09.07.2010 (non conosciuta nel suo contenuto), con la quale sarebbero state apportate modifiche alla dotazione organica.
nonchè per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con ogni conseguente statuizione di legge.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santeramo in Colle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. A. L. Deramo e avv. Giuseppe Miglionico, su delega dell’avv. L. M. Zullino Alfieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa sono i provvedimenti in epigrafe, con cui il Comune di Santeramo in Colle ha rigettato la domanda del ricorrente volta alla trasformazione del rapporto di lavoro già  in essere da tempo parziale in tempo pieno, ha indetto bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di 1 specialista tecnico – categoria D1 giuridica ed ha pubblicato l’avviso di mobilità  volontaria per la copertura di un posto di specialista tecnico, categoria D1 giuridica, nonchè la richiesta di accertamento del diritto del ricorrente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, prospettata dalla difesa comunale, che assume trattarsi di controversia concernente un rapporto di lavoro.
Tale eccezione va disattesa, in quanto l’art. 63, IV comma, del D. L.vo n. 165/2001 devolve alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie inerenti alle procedure concorsuali e nella fattispecie in esame il gravame attiene in primis all’asserita illegittimità  del bando di una procedura concorsuale e di una procedura di mobilità , lesive della posizione di parte ricorrente.
Il ricorso è fondato.
Al riguardo il Collegio rileva che l’adito Tribunale con articolata motivazione ha accolto l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente con motivata ordinanza n. 818/2010, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato (Sez. V ) con ordinanza n. 5690/2010 e non vi è motivo di modificare tale orientamento.
Al riguardo si osserva che l’art. 3, comma 101, della L. 23.12.2007 n. 244 ha sancito che “In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”.
La trasformazione del rapporto di lavoro si inserisce, pertanto, nel procedimento che deve condurre alla nuova assunzione: l’Amministrazione, infatti, qualora abbia attivato le procedure per l’assunzione di una nuova unità , prima di procedere alla formale indizione del concorso pubblico, è tenuta a verificare la possibilità  di trasformazione di rapporti di lavoro già  in essere.
Nè può condividersi l’assunto dell’intimata Amministrazione, secondo cui tra le posizioni D3 e D1 vi sia una differenziazione non solo economica, ma anche giuridica , adducendo a sostegno un parere dell’ARAN, che -a suo avviso- assumerebbe efficacia vincolante per l’interprete.
Orbene, a prescindere dall’inapplicabilità  del parere ARAN alla fattispecie in esame, lo stesso comunque soggiace al sindacato del giudice amministrativo e d’altronde il tenore del suindicato art. 3 sancisce l’obbligo proprietario di procedere alla copertura dei posti mediante la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno dei rapporti già  in essere.
tale parere non sarebbe comunque
Nel caso di specie, il mutamento del posto da coprire da D3 a D1, è stato effettuato dal Comune di Santeramo, soltanto quando l’ing. Stella ha presentato l’istanza di trasformazione e tale circostanza dimostra il carattere elusivo dell’operato dell’Amministrazione comunale. La trasformazione riguarda non il posto, ma il rapporto di lavoro ed a tal fine va evidenziato la sussistenza in capo all’aspirante dei requisiti per la copertura del posto resosi disponibile, in quanto l’ing. Stella, in base al suo inquadramento, ha titolo per ricoprire un posto riconducibile alla della medesima area.
D’altronde, la ratio legis è preordinata da un lato al contenimento della spesa pubblica, e sotto altro profilo all’utilizzo razionale delle risorse umane già  a disposizione della P.A..
Il ricorso va pertanto accolto, assorbite le ulteriori censure.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di Santeramo in Colle al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 2.000 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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