1. Commercio, industria, turismo – Procedimento amministrativo – Contestazione abusivo esercizio attività  di somministrazione alimenti e bevande al legale rappresentante della società  titolare dell’autorizzazione –  Legittima


2. Commercio, industria, turismo – Procedimento amministrativo – Ordine cessazione attività  di somministrazione alimenti e bevande – Illegittimo se non è definito il procedimento  di rinnovo della relativa autorizzazione


3. Commercio, industria, turismo – Procedimento amministrativo – Definizione positiva procedimento di rinnovo autorizzazione attività  di somministrazione alimenti e bevande – Rende conforme a legge l’attività 

1. Non è illegittimo il provvedimento mediante il quale viene contestato, personalmente al legale rappresentante della società  titolare dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande anzichè a quest’ultima, l’abusivo esercizio di detta attività , ove non consti che la sanzione irrogata col provvedimento impugnato afferisca ad attività  posta in essere dal primo (i.e.: ricorrente) a prescindere dalle funzioni di legale rappresentante della summenzionata società .


2. E’ illegittima l’ordinanza mediante la quale viene disposta la cessazione immediata dell’attività  di somministrazione di alimenti e bevande, ritenuta abusiva per asserita assenza della prescritta autorizzazione, ove sia stata emessa nelle more della definizione del procedimento relativo al rinnovo dell’autorizzazione de qua, chiesto tempestivamente.


3. La definizione positiva del procedimento relativo al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività  di somministrazione di alimenti e bevande, chiesto tempestivamente, rende conforme a legge l’attività  in parola nel frattempo esercitata dalla società  titolare della predetta autorizzazione e, per essa, dal suo legale rappresentante.

N. 01630/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01285/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2010, proposto da: 
Giovanni Paolo Zagaria, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Calvani, Nicola Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia 37; 

contro
Comune di Margherita di Savoia, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Schittulli, con domicilio eletto presso Angelo Schittulli in Bari, via Principe Amedeo, 25; 

per l’annullamento
– dell’ordinanza n. 165 resa in data 10.8.2010 dal Responsabile dell’Ufficio Attività  Produttive del Comune di Margherita di Savoia, con la quale è stato ordinato al Sig. Zagaria Giovanni Paolo di cessare immediatamente l’attività  abusiva, consistente nella somministrazione al pubblico all’interno del lido balneare denominato “Bagno Maria” sito in Margherita di Savoia sul lungomare Amerigo Vespucci, con decorrenza dal giorno della notifica e con l’avvertenza che l’inottemperanza all’ordine avrebbe integrato il reato di cui all’art. 650 del codice penale;
– ove occorra, del verbale della Polizia Municipale del Comune di Margherita di Savoia n. 31/2010 del 19.7.2010 e della nota n. 2990/PM del 20.7.2010 assunta al prot. n. 12904 del 28.7.2010, non conosciuta, con la quale il Comandante della Polizia Municipale ha comunicato che, a seguito di sopralluogo effettuato presso l’esercizio pubblico ubicato all’interno del lido balneare denominato “Bagno Maria” sito in Margherita di Savoia il Sig. Zagaria Giovanni Paolo svolgeva attività  di somministrazione di bevande ed alimenti in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Margherita di Savoia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Matteo Tumillo, su delega dell’avv. A. Schitulli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente Giovanni Paolo Zagaria, premettendo di essere socio accomandatario ed amministratore della s.a.s. “D.Z. di Dascoli Maria Rosaria & c.”, titolare dello stabilimento balneare “Bagno Maria” nonchè di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, impugna il provvedimento in epigrafe indicato, a mezzo del quale il Comune di Margherita di Savoia ha intimato ad esso ricorrente personalmente la immediata cessazione, all’interno del menzionato stabilimento balneare, della attività  di somministrazione di alimenti e bavenda.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 ter R.D. 773/1931 e dell’art. 10 L. 287/91, eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà , carenza di istruttoria e travisamento: infatti il provvedimento impugnato non considera che, semmai, l’illecia somministrazione di alimenti e bevande avrebbe dovuto essere contestata alla s.a.s “D.Z. di Dascoli Maria Rosaria & c.”, e non invece, personalmente, al suo legale rappresentante, al quale non è riferibile la condotta contestata;
II) violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 241/90, non essendo stata data al ricorrente alcuna comunicazione relativa al procedimento sanzionatorio di che trattasi;
III) violazione ed erronea applicazione dell’art. 17 ter R.D. 773/1931, violazione dell’art. 3 della L. 241/90, eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta, eccesso di potere per travisamento: il Comune di Margherita di Savoia non ha considerato che la s.a.s. “D.Z. di Dascoli Maria Rosaria & c.” era titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciata il 1° agosto 2007, della quale la società  aveva tempestivamente chiesto il rinnovo; l’Amministrazione, pertanto, non avrebbe potuto comminare la definitiva cessazione dell’attività  di che trattasi nelle more della definizione del procedimento relativo al rinnovo della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.
Si è costituito in giudizio il Comune di Margherita di Savoia per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 9 settembre 2010 il Collegio respingeva la domanda cautelare.
Il ricorso veniva ancora chiamato alla udienza pubblica del 19 aprile 2011 e poi alla camera di consiglio del 7 luglio 2011, allorchè la Sezione ordinava l’acquisizione della autorizzazione a suo tempo rilasciata dal Comune di Margherita di Savoia a favore della s.a.s. “D.Z. di Dascoli Maria Rosaria & c.” nonchè dei documenti comprovanti l’esistenza del procedimento di rinnovo.
Il ricorso veniva infine introitato a decisione alla camera di consiglio del 28 settembre 2011.
Esso merita di essere accolto.
I documenti acquisiti a seguito della ordinanza collegiale del 7 luglio 2011 dimostrano che la società  che gestisce lo stabilimento “Bagno Maria” aveva effettivamente chiesto ed ottenuto, il 1° agosto 2007, una autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno dello stabilimento balneare, della quale aveva chiesto anche il rinnovo.
Su tale istanza, tuttavia, l’Amministrazione comunale non si è mai pronunciata essendo sopravvenuta, nel frattempo, la decadenza della concessione demaniale marittima a suo tempo concessa alla società  per la gestione dello stabilimento balneare “Bagno Maria”.
Orbene, tale ultimo provvedimento è stato impugnato nell’ambito del giudizio rubricato al n. 1249/2010 R.G., il quale si è definito con sentenza che ha dichiarato la cessata materia del contendere, avendo il Comune annullato in via di autotutela il provvedimento impugnato.
Sono quindi venuti meno i presupposti che avevano indotto il Comune a non pronunciarsi sulla istanza di rinnovo della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande a suo tempo rilasciata alla s.a.s. “D.Z. di Dascoli Maria Rosaria & c.”: quest’ultima è tornata ad avere la legittima disponibilità  della zona di litorale sul quale insiste lo stabilimento balneare “Bagno Maria”, e quindi non sussiste più alcuna ragione logica per cui essa non debba continuare a disporre anche della autorizzazione alla attività  di somministrazione e bevande.
Considerato che quest’ultima è stata rilasciata sin dal 1° agosto 2007 e che la società  titolare ne aveva chiesto tempestivamente il rinnovo, è evidente che la definizione positiva del relativo procedimento comporterebbe la legalità  della attività  di somministrazione di alimenti e bevande nel frattempo esercitata dalla società  e, per essa, dal suo legale rappresentante (che è appunto il sig. Giovanni Zagaria, come risulta dalla stessa autorizzazione rilasciata il 1° agosto 2007). Per tale ragione l’Amministrazione comunale, prima di irrogare sanzioni afferenti l’esercizio di attività  di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dello stabilimento balneare “Bagno Maria”, avrebbe dovuto efinire il procedimento relativo al rinnovo della autorizzazione rilasciata, alla società  “D.Z. di Dascoli Maria Rosaria & c.”, il 1° agosto 2007.
D’altro canto non consta che la sanzione irrogata con il provvedimento impugnato afferisca ad attività  posta in essere dal ricorrente a prescindere dalle funzioni di legale rappresentante della summenzionata società .
Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo, e va annullato, per le sovra esposte ragioni, riconducibili al terzo dei motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 165 resa in data 10.8.2010 dal Responsabile dell’Ufficio Attività  Produttive del Comune di Margherita di Savoia.
Condanna il Comune di Margherita di Savoia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in E. 2.500,00 (euro duemilacinquecento), oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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