1. Procedimento amministrativo – Lavoratore extracomunitario – Permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Regolarizzazione ex lege n.102/2009 – Omessa presentazione documentazione del datore di lavoro – Rigetto dichiarazione emersione lavoro irregolare – Legittimità 


2. Procedimento amministrativo – Lavoratore extracomunitario adibito al sostegno familiare (badante) – Regolarizzazione ex lege n.102/2009 – Necessità  reddito minimo del datore di lavoro – Sussiste

 
1. La mera presentazione della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare da parte del datore di lavoro non costituisce presupposto sufficiente per il lavoratore extracomunitario per ottenere, autonomamente, la sanatoria ex lege n.102/2009, essendo il compimento della relativa procedura sempre rimesso all’iniziativa del datore di lavoro che deve confermare la determinazione di sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e deve aver presentato una dichiarazione dei redditi che evidenzi il raggiungimento dell’imponibile minimo fissato dalla legge.


2. Il possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro è un requisito specificamente richiesto per l’assunzione del lavoratore destinato ad occuparsi di generici bisogni della famiglia (badante), mentre non è previsto nella diversa ipotesi dell’assunzione finalizzata all’assistenza di familiari non autosufficienti a causa di patologie o handicap. 
 

N. 01636/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01611/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2011, proposto da: 
Diouf Pape, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Testini, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Colonna in Bari, alla via De Rossi n.66; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia – S.U.I. e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento, previa concessione della misura cautelare,
-del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per la regolarizzazione ex lege 102/2009 (dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare del 29.9.2009) prot. n. P-FG/L/N/2009/107372 emessa dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Foggia e notificata in data 15.6.2011;
-di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia – S.U.I. e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Tiziana Angelillis, su delega dell’avv. F. Testini e l’avv. dello Stato I. Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe il ricorrente ha impugnato il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dal sig. Ernesto de Cristofaro in data 29.9.2009.
Le ragioni di tale negativa determinazione devono ascriversi alla mancata comparizione del datore di lavoro ed esibizione da parte di quest’ultimo della dichiarazione dei redditi, nonostante la riconvocazione con richiesta di integrazione documentale. E’ peraltro emerso a seguito di accertamenti presso l’Agenzia delle Entrate che la dichiarazione in questione era stata presentata oltre i termini e, pertanto, si considerava omessa.
Il ricorrente non formula contestazioni in punto di fatto ma cerca di delineare un diritto del lavoratore ad ottenere la regolarizzazione una volta presentata la dichiarazione di emersione, ritenendo diversamente configurabile un inammissibile diritto potestativo in capo al datore di lavoro così posto in grado di incidere unilateralmente sui diritti del lavoratore stesso, nella specie il ricorrente.
Il gravame non può tuttavia essere accolto.
Si è già  espressa questa Sezione, in modo costante ed univoco, sull’inconfigurabilità  di un diritto alla sanatoria indipendente dalla volontà  del datore di lavoro; questi deve infatti, ai fini del conseguimento dell’effetto utile, determinarsi alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, confermando la dichiarazione di intenti espressa con l’istanza di emersione (cfr. da ultimo Sez.II, n.1355/2011).
Ulteriore elemento a conferma dell’imprescindibilità  del concorso del datore di lavoro all’integrazione della fattispecie tesa al conseguimento della sanatoria è proprio l’espressa prescrizione legislativa del possesso di un reddito imponibile minimo -testualmente- “risultante dalla dichiarazione dei redditi”, non inferiore €20.000,00 o a €25.000,00 annui -rispettivamente in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito ovvero composto da più soggetti conviventi percettori di reddito; requisito richiesto espressamente a pena di inammissibilità  della dichiarazione ogni qualvolta la dichiarazione di emersione concerne l’assunzione di un lavoratore adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (cfr. art.1-ter, comma 4, lett.d) del DL n.78/2009 conv. con legge n.102/2009).
E -come già  anticipato- è proprio questa prescrizione che nella fattispecie risulta disattesa, trattandosi dichiaratamente dell’assunzione di un lavoratore con mansioni di badante.
La prescrizione del reddito minimo non opera infatti soltanto nel diverso caso di assunzione di lavoratori invece adibiti ad attività  di assistenza per sè o componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, anche se non conviventi (cfr. combinato disposto art.1-ter, comma 4, lett.d) e comma 1, lett.a) del DL n.78/2009 conv. con legge n.102/2009).
Il gravame deve pertanto essere respinto. Sussistono tuttavia ragioni di solidarietà  sociale che suggeriscono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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