1. Procedimento amministrativo – Impianti pubblicitari – Rinnovo autorizzazioni – Provvedimento del Comune in materia – Sospensione esame istanze – Mancata comunicazione preavviso di rigetto, ex art. 10 bis, L. 241/90 – Illegittimità 


2. Procedimento amministrativo – Impianti pubblicitari – Rinnovo autorizzazioni – Provvedimento del Comune in materia – Sospensione esame istanze sulla base dell’esame di un nuovo Piano generale degli impianti pubblicitari – Illegittimità 

.1. Il provvedimento di sospensione delle pratiche relative al rinnovo della autorizzazione all’installazione di impianti costituisce un provvedimento di diniego e deve, pertanto, essere preceduto dal preavviso di rigetto, ex art. 10 bis, L. n. 241/90. 


2. E’ illegittima la sospensione sine die di pratiche relative al rinnovo della autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari disposta sulla base della mera considerazione che sarebbe all’esame degli organi competenti un nuovo Piano generale degli impianti pubblicitari in quanto detto Piano, anche se fosse adottato, non produrrebbe effetti di salvaguardia.


*
Vedi Cons. St., sez. V, ric. n. 724 – 2014, udienza pubblica 8 luglio 2014, sentenza 4926 – 2014.

N. 01648/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2011, proposto da: 
Studiocinque Outdoor S.r.l. – Società  Unipersonale, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio eletto presso Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36; 

contro
Comune di Foggia; 

nei confronti di
Hgv Advertising di Nicolangelo De Bellis; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Nota del Comune di Foggia -Servizio Integrato Attività  Economiche- Ufficio Pubblicità , Prot. n. 124453 del 23.11.2010, “comunicazione di avvio del procedimento”, con cui, “In riferimento¦.. al rinnovo delle autorizzazioni n. 9552-9553-9554, con scadenza” 18.12.2010, per la ricorrente rimaneva di fatto “sospeso il rinnovo delle autorizzazioni, anche alla luce del nuovo P.G.I.P. all’attenzione degli organismi preposti”, laddove la stessa debba essere intesa quale provvedimento conclusivo del procedimento avviato il 06.08.2010;
– di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorchè non conosciuto, poichè divenuto, ad oggi, lesivo della sfera giuridica della ricorrente ed, in particolare:
– della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.06.1994, dall’oggetto il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità  e del diritto sulle pubbliche affissioni”;
– della Delibera della Giunta Comunale n. 155 del 23.03.2001, afferente all'”Approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni”;
– della Delibera della Giunta Comunale n. 48 del 26.02.2003, dall’oggetto “Impianti Pubblicitari adibiti ad affissioni dirette da parte dei privati – Disciplina del canone annuo di concessione”;
– della Delibera della Giunta Comunale n. 43 del 10.02.2005, inerente agli “”Impianti Pubblicitari adibiti ad affissioni dirette da parte di soggetti privati – sospensione del rilascio delle autorizzazioni per impianti pubblicitari (¦.)”;
ovvero per la declaratoria d’illegittimità 
del silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza del 06.08.2010, sulla nota del 10.01.2011 e sulla diffida del 10.03.2011, ove mai la comunicazione prot. n. 124453 del 23.11.2010 debba intendersi come preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/1990;
nonchè per l’accertamento
del diritto della ricorrente a svolgere l’attività  di impresa sua propria e, conseguentemente, ad ottenere il richiesto rinnovo delle autorizzazioni rilasciatele, oltre al risarcimento del danno derivante e derivando dai provvedimenti impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 la dott.ssa Roberta Ravasio e udito per la parte ricorrente l’avv. C. Di Gifico;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato la ricorrente Studio Cinque Outdoor s.r.l., premettendo di aver inoltrato al Comune di Foggia istanza diretta ad ottenere il rinnovo della autorizzazione per la installazione di alcuni impianti pubblicitari, impugna il provvedimento in epigrafe indicato, a mezzo del quale il Comune di Foggia ha deliberato di sospendere l’esame delle varie istanze in relazione alla pendenza del procedimento di approvazione del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
A sostegno del ricorso ha formulato le seguenti censure:
I) violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 nonchè dell’art. 9 del PGIP del Comune di Foggia;
II) difetto di motivazione sotto vari profili;
III) violazione dell’art. 36 comma 8 D. L.vo 507/93 e del DPR 495/92, nonchè eccesso di potere sotto vari profili.
Nessuno si è costituito in giudizio per l’Amministrazione comunale.
Alla camera di consiglio del 14 settembre 2011 previo avviso ai difensori il ricorso è stato trattenuto a decisione.
Esso merita di essere accolto sulla scorta delle considerazioni già  svolte dalla Sezione, su casi assolutamente analoghi, nella sentenza n. 978/2011 nonchè nella ordinanza cautelare n. 209/2011.
Con la nota 23 novembre 2010 oggetto di gravame il Comune di Foggia ha in sostanza deliberato di sospendere sine die l’esame di alcune pratiche relative al rinnovo della autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari, e ciò sulla base della mera considerazione che sarebbe all’esame degli organi competenti un nuovo Piano Generali delle Impianti Pubblicitari.
Così facendo il Comune di Foggia ha sostanzialmente espresso un diniego che non è stato preceduto dal dovuto preavviso di rigetto, di cui all’art. 10 bis della L. 241/90.
Inoltre il Comune di Foggia ha preteso fondare detto diniego sulla esistenza di un nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che invece non risulta sia stato approvato nè adottato, e che seppure fosse stato adottato non produrrebbe effetti di salvaguardia.
Infine mette conto sottolineare che, comunque, il provvedimento impugnato neppure specifica quali sarebbero i profili di incompatibilità  delle autorizzazioni oggetto di istanza di rinnovo rispetto al presunto nuovo P.G.I.P, nè rispetto al P.G.I.P. vigente.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto sulla scorta delle considerazioni che precedono, riconducibili al primo e secondo dei motivi di ricorso.
Va pertanto disposto l’annullamento della nota del Comune di Foggia del 23.11.2010, assorbita ogni ulteriore censura.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del Comune di Foggia -Servizio Integrato Attività  Economiche- Ufficio Pubblicità , Prot. n. 124453 del 23.11.2010, meglio indicata in epigrafe.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in E. 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Laura Marzano, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria