1. Edilizia e urbanistica – Richiesta di permesso di costruire in zona oggetto di un piano urbanistico esecutivo già  convenzionato  – Diniego –  Legittimità  – Ragioni

2. Giustizia e processo  – Ricorso avverso provvedimento amministrativo  plurimotivato – Legittimità  di un motivo  – Conseguenze

1. Non può essere assentita un’autonoma istanza di permesso di costruire che riguardi un fabbricato da realizzare all’interno di un’area già  oggetto di un  Piano urbanistico esecutivo  a suo tempo convenzionato, essendo in tal caso necessaria la previa approvazione della  variante al medesimo  piano esecutivo.

2. Nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia caratterizzato da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità  dell’atto la fondatezza di una sola di esse  (Cons. di Stato, Sez.V, 10.6.2005, n. 3252; T.A.R. Bari, Sez. III, 8.7.2010, n. 2928).

N. 01593/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01177/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2010, proposto da: 
Nova Edil s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Cognetti, n. 25; 

contro
Comune di Toritto, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Giulio Frasca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aurelio Metta in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 57; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“del diniego di permesso di costruire prot. n. 8262 del 19 maggio 2010, notificato a mezzo raccomandata a.r. il 22 maggio 2010, relativo alla realizzazione di un immobile per civile abitazione in Toritto, in via L. Da Vinci.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Toritto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Saverio Profeta per la parte ricorrente e l’avv. Vito Giulio Frasca per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espone in fatto la Nova Edil s.r.l. di aver presentato, unitamente ai sig.ri Francesco Servedio e Maria Fanelli, un Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.), relativamente alla maglia, originariamente esterna al perimetro del Piano Planovolumetrico, individuata in catasto alla ex p.lla 281 (ora part. 1103), fg. 18, qualificata zona B3 dal nuovo strumento di pianificazione urbanistica, che il Comune di Toritto aveva approvato nel corso del 2006.
Riferisce che il suddetto P.U.E. prevedeva l’edificazione di due fabbricati destinati a civili abitazioni per una volumetria complessiva pari a mc. 2.321,7, rispetto alla volumetria massima espressa dai suoli pari a mc. 2.929,05 e la copertura di soli mq. 454,17 rispetto ai mq. 976,35 utilizzabili (pari al 50% della superficie totale del suolo) e l’integrale esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria per raccordare armonicamente l’intera maglia con il restante tessuto urbano, mentre non erano previste opere di urbanizzazione secondaria, trattandosi di zona B (e quindi di zona pressochè integralmente edificata); aggiunge che il P.U.E. era stato attuato secondo le previsioni in esso previste.
Espone altresì che con istanza del 18 dicembre 2008 essa società  aveva chiesto il rilascio del permesso di costruire relativo ad un immobile destinato a civili abitazioni da realizzarsi sulla restante superficie disponibile sulla ex p.lla 281, immobile che sarebbe di volume modesto (pari a mc. 603,84, a fronte di una disponibilità  di mc. 607,37) ed una superficie coperta pari a soli mq. 101,1 (a fronte di mq. 522,18 ancora disponibili); che il Comune resistente aveva rigettato la istanza proposta.
Con ricorso ritualmente notificato l’8 luglio 2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 26 luglio 2010, la Nova Edil s.r.l. ha chiesto l’annullamento del diniego di permesso di costruire, adottato nei suoi confronti dal Comune di Toritto, prot. n. 8262 del 19 maggio 2010, notificato a mezzo raccomandata a.r. il 22 maggio 2010, concernente la suddetta istanza del 18 dicembre 2008 da essa presentata per la realizzazione di un immobile per civile abitazione in Toritto, in via L. Da Vinci.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi.
I. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto in quanto ad esso ricorrente si contesterebbe che l’area sulla quale intende realizzare l’edificio per cui è causa sarebbe destinato a parcheggio, deducendo quanto sopra solo dalla circostanza che il progettista avrebbe rappresentato graficamente alcune vetture in corrispondenza dell’area in questione; osserva inoltre che la convenzione urbanistica prevederebbe la cessione al Comune di Toritto a titolo di urbanizzazione primaria esclusivamente delle aree destinate a viabilità  di P.R.G., mentre non risulterebbe l’impegno a realizzare e a cedere nessuna area a parcheggio e la realizzazione di un ulteriore parcheggio non sarebbe giustificata dal punto di vista della quantificazione delle aree a standard.
II. Violazione dell’art. 28 l.n. n. 1150 del 1942, violazione per falsa applicazione dell’art. 56 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Toritto, violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto in quanto l’art. 56 del Regolamento edilizio comunale individuerebbe fattispecie che apportano modificazioni alle opere previste nel piano esecutivo mentre nella fattispecie oggetto di gravame la società  ricorrente avrebbe presentato una istanza di permesso di costruire relativa ad una nuova costruzione su suolo in zona B3, all’interno di una maglia già  completamente urbanizzata e, quindi, non sarebbe necessaria la modifica del PUE approvato con delibera n. 52 del 2006 dal Comune di Toritto; a suo avviso l’unico criterio a cui la P.A. dovrebbe riferirsi per decidere se un manufatto possa essere realizzato mediante intervento diretto o previa realizzazione di uno strumento urbanistico esecutivo o di una sua variante sarebbe esclusivamente la necessità  o meno di eseguire ulteriori opere di urbanizzazione; aggiunge infine che effettivamente formalmente le aree da cedere previste dal P.U.E. non erano state ancora formalmente cedute, anche se realizzate, ma tale cessione non sarebbe stata mai sollecitata dal Comune resistente e comunque essa società  si sarebbe impegnata a porre in essere i necessari adempimenti entro brevissimo termine.
III. Violazione degli artt. 71 e 74 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Toritto, violazione dell’art. 9 delle N.T.A. del Piano Planovolumetrico in variante del P.D.F. del Comune di Toritto in quanto l’art. 71 ammetterebbe espressamente che le aree destinate alla viabilità  producono volumetria così come stabilito dal Piano Planovolumetrico, stabilendo che questa volumetria sia “accorpata con le unità  edilizie limitrofe”.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Toritto, deducendo l’infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso e chiedendone il rigetto.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e parte resistente ha presentato una memoria per la camera di consiglio.
Alla camera di consiglio del 7 settembre 2010 il Presidente, su istanza della parte ricorrente, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Il Comune di Toritto ha depositato documentazione ed una memoria per l’udienza di discussione.
Alla udienza pubblica del 6 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va come tale respinto.
Occorre innanzitutto ricordare che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità  dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse (cfr, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 10 giugno 2005, n. 3052 e T.A.R. Bari, Sezione III, n. 2928 dell’8 luglio 2010).
Considerato che, come espressamente ritenuto da entrambe le parti, il diniego di permesso di costruire, prot. n. 8262 del 19 maggio 2010 adottato dal Comune di Toritto nei confronti della Nova Edil s.r.l. è un atto plurimotivato, il Collegio lo ritiene legittimo in quanto coglie nel segno ed è sufficiente a sorreggerne il dispositivo la ragione ostativa con la quale il Comune, dopo aver richiamato nel preambolo del provvedimento la prima motivazione ostativa comunicata con il preavviso di rigetto (“la richiesta di Permesso di Costruire è finalizzata alla realizzazione di fabbricato su un’area per la quale il Piano Urbanistico Esecutivo approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23/11/2006, non prevede la realizzazione di alcun manufatto. Trattandosi, dunque, di una modifica che incide sulle caratteristiche tipologiche di impostazione e sul dimensionamento del Piano Urbanistico in parola, per la realizzazione dell’intervento, anche a norma dell’art. 56, comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale, occorre una variante allo strumento esecutivo vigente.”), in riferimento a quest’ultima ha ritenuto che: “In altri termini la volumetria autorizzata è pari a 2.321,70 e l’accenno di 2.929,05 mc. non ha alcun effetto in concreto in assenza di una precisa individuazione planovolumetrica di un tipo edilizio nelle tavole di piano. Il Piano Urbanistico sarebbe potuto essere più “flessibile” qualora fosse stata inserita nelle norme di attuazione dello stesso una clausola di “variabilità ” che avesse fatto esplicito riferimento al volume residuo. Le previsioni progettuali del piano urbanistico sono vincolanti per l’esecuzione dello stesso, tanto che secondo quanto stabilito dall’art. 56, comma 2, del Regolamento Edilizio Comunale, è possibile apportare, senza che ciò costituisca variante al PL, modificazioni plano volumetriche purchè : a) non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del PL; b) non incidano sul dimensionamento globale dell’insediamento previsto; c) non attengano alla destinazione di uso oppure alla tipologia ed all’altezza massima degli edifici; d) non alterino il rapporto di copertura globale del suolo, il rapporto di occupazione del sottosuolo oppure la volumetria o la Sp complessiva autorizzati; e) non modifichino il rapporto fra aree edificabili private ed aree destinate ad uso pubblico e non riducano la dotazione di queste ultime.
Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che il Piano Urbanistico Esecutivo non ha avuto ancora completa esecuzione, atteso che l’art. 5 della convenzione impegnava il privato al trasferimento in favore del Comune – non ancora avvenuto – delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie.
Per quanto sopra la proposta progettuale in esame non può che essere subordinata alla preventiva approvazione di una variante al Piano Urbanistico Esecutivo approvato con D.C.C. 52/2006.”¦¦”.
Il Collegio ritiene infatti privo di pregio il secondo motivo di ricorso con il quale la Nova Edil s.r.l. deduce le seguenti censure: violazione dell’art. 28 l.n. n. 1150 del 1942, violazione per falsa applicazione dell’art. 56 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Toritto, violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto in quanto l’art. 56 del Regolamento edilizio comunale individuerebbe fattispecie che apportano modificazioni alle opere previste nel piano esecutivo mentre nella fattispecie oggetto di gravame la società  ricorrente avrebbe presentato una istanza di permesso di costruire relativa ad una nuova costruzione su suolo in zona B3, all’interno di una maglia già  completamente urbanizzata e, quindi, non sarebbe necessaria la modifica del PUE approvato con delibera n. 52 del 2006 dal Comune di Toritto; a suo avviso l’unico criterio a cui la P.A. dovrebbe riferirsi per decidere se un manufatto possa essere realizzato mediante intervento diretto o previa realizzazione di uno strumento urbanistico esecutivo o di una sua variante sarebbe esclusivamente la necessità  o meno di eseguire ulteriori opere di urbanizzazione; aggiunge infine che effettivamente formalmente le aree da cedere previste dal P.U.E. non erano state ancora formalmente cedute, anche se realizzate, ma tale cessione non sarebbe stata mai sollecitata dal Comune resistente e comunque essa società  si sarebbe impegnata a porre in essere i necessari adempimenti entro brevissimo termine.
Il Collegio deve porre prioritariamente in evidenza la circostanza imprescindibile che l’area su cui ricade il fabbricato per il quale è stato richiesto il permesso di costruire per cui è causa ricade nella stessa area già  oggetto del Piano Urbanistico Esecutivo, approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23 novembre 2006 nei confronti della stessa società  ricorrente e di altre due persone fisiche, proprietarie di altri terreni nella stessa area.
Quanto sopra è espressamente esposto nel ricorso, in fatto, dalla stessa ricorrente che rappresenta che con istanza del 18 dicembre 2008 aveva chiesto il rilascio del permesso di costruire relativo ad un immobile destinato a civili abitazioni da realizzarsi sulla restante superficie disponibile sulla ex p.lla 281, oggetto della convenzione di lottizzazione precedentemente menzionata nel ricorso stesso, immobile che sarebbe di volume modesto (pari a mc. 603,84, a fronte di una disponibilità  di mc. 607,37) ed una superficie coperta pari a soli mq. 101,1 (a fronte di mq. 522,18 ancora disponibili).
L’oggetto della suddetta istanza, depositata in giudizio dalla stessa ricorrente, recita: “Convenzione Urbanistica n° 1881 del 31/01/07¦¦Completamento della Volumetria rinveniente dalla Convenzione Urbanistica n° 1881 del 31/01/07¦.Richiesta permesso di costruire.”
Il Collegio, concordando con la prospettazione del Comune di Toritto, ritiene che, ricadendo il suolo all’intero della stessa area per la quale la convenzione per il Piano Urbanistico Esecutivo stipulata con il Comune di Toritto il 31 gennaio 2007 prevedeva esclusivamente la realizzazione di “due corpi di fabbrica, individuati come corpo A e corpo B” (l’art. 2 rinvia espressamente alla relazione di progetto presentato) per una superficie totale di piano di mq. 1.952,70 (art. 4 convenzione), superiore quindi a mq. 1.500, superficie massima per la quale l’art. 74 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Toritto richiede il necessario intervento urbanistico esecutivo, la nuova richiesta presentata dalla ricorrente non può considerarsi avulsa dalla convenzione già  firmata, come peraltro dalla stessa ammesso alla luce di quanto sopra.
Una diversa conclusione, come condivisibilmente sostenuto dal Comune, che consentisse la possibilità  di valutare autonomamente la nuova richiesta della Nova Edil s.r.l. sulla medesima area, porterebbe ad un aggiramento di quanto disposto dal suddetto art. 74, espressamente richiamato dall’art. 3 della citata convenzione, a nulla rilevando, quindi, nella fattispecie per cui è causa, l’urbanizzazione dell’area.
D’altro canto, analizzando la convenzione, effettivamente come rappresentato nel provvedimento impugnato, non risultano inserite “clausole di variabilità ” che facciano esplicito riferimento al volume residuo e, di contro, l’art. 56, comma 2, del Regolamento Edilizio Comunale, richiamato nel provvedimento stesso, come sopra rappresentato, prevede la possibilità  di apportare, senza che ciò costituisca variante al PL, modificazioni planovolumetriche fissando specifici limiti che non sono rispettati nella richiesta di permesso di costruire oggetto di gravame; conseguentemente non può che concludersi per la necessità  della variante allo strumento esecutivo vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23 novembre 2006 e di cui alla successiva convenzione Urbanistica n° 1881 firmata il 31 gennaio 2007, come legittimamente ha concluso il Comune di Toritto nel provvedimento oggetto di gravame.
Si ritiene di dover aggiungere inoltre che la stessa Nova Edil s.r.l. nel presente ricorso ha ammesso di non aver ceduto formalmente al Comune resistente le aree destinate alle urbanizzazioni primarie, pur rappresentando che queste ultime erano state da essa realizzate, collaudate dalla P.A. ed attualmente utilizzate come viabilità  pubblica.
La questione non è di poco conto in quanto, come correttamente sottolineato dal Comune nel provvedimento impugnato, quanto sopra determina la conseguenza giuridica della non completa esecuzione del Piano Urbanistico Esecutivo, atteso che oltre l’art. 5 della convenzione medesima, più specificatamente l’ultimo comma dell’art. 6 concernente le relative modalità  attuative, dispone: “A seguito del collaudo finale delle opere il soggetto attuatore dovrà  eseguire la cessione formale delle aree inerenti le predette opere di urbanizzazione e procedere alla formale consegna delle opere al patrimonio indisponibile del Comune.”.
Trattasi, quindi, di un puntuale obbligo giuridico assunto in sede di convenzione da parte della ricorrente alla quale la medesima non ha adempiuto, a nulla rilevando, naturalmente, la circostanza che il Comune non abbia provveduto a sollecitarla in merito.
Conclusivamente, il Collegio ritiene di poter dichiarare gli altri motivi di ricorso assorbiti per mancanza di interesse, essendo sufficiente a reggere da solo il provvedimento il motivo ostativo ora esaminato; di conseguenza, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Nova Edil s.r.l. al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore del Comune di Toritto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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