1. Pubblico impiego – Procedura stabilizzazione dirigenza medica –
Ammissione alla procedura selettiva dirigenti medici privi di specializzazione
– Esclusione partecipanti per intervenuta dichiarazione di incostituzionalità 
dell’art. 1 comma 1 della L.R. 45/2008 – Legittimità 

2. Pubblico impiego –
Procedura stabilizzazione dirigenza medica – Incostituzionalità  art. 3, c. 40,
L.R. 40/07 – Impossibilità  per le Usl di completare procedure selettive del
personale precario 

1. L’art. 1, c.1 della l.r. n. 45/2008
era stato introdotto nel corpo dell’art. 3, comma 40 l.r. n.  40/07 dalla Regione
Puglia per esonerare gli aspiranti dirigenti nella specialità  della medicina
d’urgenza non dall’obbligo di partecipare ad una procedura selettiva, bensì
dall’obbligo imposto dall’art. 3, c.4, della l.r. n.  40/07 di essere in possesso
del relativo diploma di specializzazione o di diploma in disciplina affine o
equipollente. Dichiarata la incostituzionalità  di tale norma con la sentenza n.
150/2010 – sia pure per motivi afferenti alla necessità  di espletare una
pubblica selezione – è stata cancellata dall’ordinamento giuridico, con effetto
retroattivo, l’unica norma che di fatto consentiva alla ASL di ammettere alla
procedura selettiva i dirigenti medici “precari” privi di specializzazione.
Pertanto è legittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva
di un dirigente che non sia titolare di diploma di laurea specialistica in
medicina d’urgenza o in disciplina affine o equipollente.

2.
L’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità  dell’art. 3, comma 40, della l.r. n.  40/07, e cioè della norma che consentiva di far luogo alla stabilizzazione
del personale precario della sanità , dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 42/2011 ha fatto venir meno in radice la possibilità , per le ASL della
Regione Puglia, di portare a termine le procedure di stabilizzazione del
personale precario indette sulla base di tale norma.
 

 
N. 01534/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2011, proposto da: 
Pasquale Ariani, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Maria De Santis, Fabio Cardanobile, con domicilio eletto presso Anna Maria De Santis in Bari, via Arcidiacono Giovanni N. 33; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita N.6; 

per l’annullamento, previa sospensiva:
– della deliberazione del Direttore Generale della ASL Bari n. 2124 del 15 novembre 2010, con la quale il ricorrente è stato escluso dal processo di stabilizzazione di cui all’art. 3 comma 4° della L.R. Puglia n. 40/07;
– nonchè per la condanna:
dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Anna Maria De Santis e avv. Gaetano Caputo, su delega dell’avv. E. Trotta;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il ricorrente dott. Pasquale Ariani, premettendo di aver prestato, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, attività  lavorativa per la ASL Bari in qualità  di dirigente medico assegnato alla U.O. di Medicina e Chirurgìa di Accettazione e d’Urgenza; di aver presentato domanda per partecipare alla procedura di stabilizzazione della dirigenza medica indetta dalla ASL Bari con avviso pubblicato sul BURP n. 123 del 31 luglio 2008; di essere stato inizialmente ammesso a partecipare alla suddetta procedura; tanto premesso impugna la delibera in epigrafe indicata, a mezzo della quale la ASL Bari ha deliberato l’esclusione del ricorrente, nonchè di altri partecipanti, dalla procedura di stabilizzazione in ragione della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità , ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 150/2010, dell’art. 1 comma 1 della LR. 45/2008.
Tale norma, aggiunta all’art. 3 comma 40 della L.R. 40/07, stabiliva che “il personale medico, in servizio presso le unità  operative di medicina e chirurgìa di accettazione e d’urgenza delle aziende sanitarie, assunto a tempo determinato, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale), accede al processo di stabilizzazione qualora in possesso di uno dei requisiti sopra indicati”.
A sostegno del ricorso il dott. Arianti ha dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione dell’art. 3 comma 40 della L.R. 40/07, nonchè dell’avviso di selezione per la stabilizzazione del personale precario della dirigenza medica: la sentenza n. 150/2010 della Corte Costituzionale ha censurato l’art. 1 comma 1 L.R. 45/2008 per la ragione che esso derogava illegittimamente, quanto ai dirigenti addetti alle U.O. di Medicina e Chirurgìa di Accettazione ed Urgenza, alla regola dell’accesso alla dirigenza pubblica previo superamento di concorso pubblico; non si comprende, pertanto, per quale motivo il dott. Ariani debba essere estromesso dal partecipare alla procedura concorsuale in itinere, alla quale era già  stato ammesso ed alla quale non intende sottrarsi.
Con atto notificato il 12 maggio 2011 la ASL Bari ha spiegato opposizione al ricorso straordinario proposto dal ricorrente, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale.
Con memoria depositata l’8 luglio 2011 il ricorrente si è costituito in giudizio, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni formulate in sede di ricorso straordinario.
La ASL Bari ha resistito nella reiezione del ricorso, facendo rilevare che, comunque, con sentenza n. 42/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità  anche dell’art. 3 comma 40 della L.R. 40/07, e cioè della norma che consentiva di far luogo alla stabilizzazione del personale precario della sanità . La ASL Bari ha inoltre eccepito, in capo al dott. Ariani, la carenza di uno dei requisiti specifici richiesti dall’art. 3 comma 40 L.R. 40/07 per accedere alla procedura di stabilizzazione, ossìa della titolarità  della laurea specialistica nella disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina equipollente o affine: infatti dalla domanda presentata dal dott. Ariani non è dato evincere se egli sia titolare di laurea specialistica ed, eventualmente, in quale disciplina.
Sussistendone i requisiti e previo avviso ai difensori, il ricorso è stato introitato a decisione alla camera di consiglio del 14 settembre 2011.
Esso non può essere accolto.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’art. 1 comma 1 della L.R. 45/2008 non era stato introdotto nel corpo dell’art. 3 comma 40 L.R. 40/07 al fine di esonerare gli aspiranti dirigenti nella disciplina della Medicina d’Accettazione ed Urgenza dall’onere di superare una pubblica selezione. Ed invero, come si apprende dalla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 150/2010, tale norma era stata interpretata dalla Regione Puglia nel senso che gli aspiranti dirigenti nella specialità  della medicina d’urgenza erano esonerati non dall’obbligo di partecipare ad una procedura selettiva, bensì dall’obbligo di essere in possesso del relativo diploma di specializzazione o di diploma in disciplina affine o equipollente, obbligo questo imposto dall’art. 3 comma 4 della L.R. 40/07.
Di conseguenza, una volta dichiarata la incostituzionalità  dell’art. 1 comma 1 L.R. 45/2008 – sia pure per motivi afferenti alla necessità  di espletare una pubblica selezione – è stata cancellata dall’ordinamento giuridico, con effetto retroattivo, l’unica norma che di fatto aveva consentito alla ASL BA di ammettere alla procedura selettiva di che trattasi un certo numero di dirigenti medici “precari” privi di specializzazione nella specialità  di medicina d’urgenza, o in specializzazione affine o equipollente.
Poichè non risulta che il ricorrente sia titolare di diploma di laurea specialistica in medicina d’urgenza o in disciplina affine o equipollente, è evidente che egli non poteva proseguire la selezione, ed in tal senso il provvedimento impugnato appare congruamente e correttamente motivato.
Ad abundantiam, l’intervenuta dichiarazione di costituzionalità  dell’art. 3 comma 40 della L.R. 40/07 della sentenza della Corte Costituzionale n. 42/2011 ha fatto venir meno in radice la possibilità , per le ASL della Regione Puglia, di portare a termine le procedure di stabilizzazione del personale precario indette sulla base di tale norma.
Il ricorso va conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della Amministrazione resistente, spese che si quantificano in E. 2.000,00 (euro duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Laura Marzano, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
 
 
 

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