1. Procedimento amministrativo – Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario – Valutazione dei candidati mediante un giudizio aggettivale sintetico – Sufficienza 
2. Procedimento amministrativo – Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario – Contestazione generica dell’operato della commissione – Insufficienza

1. L’utilizzo nei giudizi delle espressioni “più che sufficiente” “soddisfacente” e simili non pregiudica la coerenza, la chiarezza e la comprensibilità  della valutazione espressa, una volta che i termini siano letti nel loro contesto testuale in cui assumono il significato inequivoco attribuito loro dalle convenzioni linguistiche normalmente usate nelle operazioni docimologiche. 
2. La generica contestazione dell’attività  di valutazione operata dalla commissione non consente di individuare alcun legame concreto di strumentalità  tra quanto lamentato dal ricorrente e il bene della vita perseguito con il ricorso.

 
N. 01509/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01578/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2011, proposto da Emilio Vendittelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angiolino Cusano e Carmen Tiziana Cusano, con domicilio eletto presso l’avv. Ermelinda Pastore in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

contro
Politecnico di Bari e Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Rosa Pagliarulo, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Caputi Jambreghi, con domicilio eletto in Bari – Marina S. Giorgio, via Abate Eustasio, 5; 
Donato Giancarlo De Pascalis, Stefania Summa, Rosa Maria Nadia Zito, Rocco Converti; 
Santi Centineo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariangela Di Giandomenico e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43; 

per l’annullamento
del decreto rettorale n. 250 del 13 luglio 2011 di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa indetta con D.R. n. 388 del 14/9/2009, per la copertura di un posto di ricercatore universitario, in regime di cofinanziamento, nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 1, comma 1, legge 9/1/2009 n. 1, presso la Facoltà  di Architettura del Politecnico di Bari, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/16 “architettura degli interni ed allestimento”, conosciuto nei soli estremi mercè nota prot. n. 3411 del 16.7.2011 a firma del Rettore, pure impugnata unitamente a tutti gli atti della procedura;
del provvedimento/verbale di nomina e/o d’immissione nel ruolo;
di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, di Rosa Pagliarulo e di Santi Centineo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Angiolino Cusano, Ines Sisto, Vincenzo Caputi Jambrenghi e Valeria Pellegrino, per delega dell’avv. Gianluigi Pellegrino;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
 

1. Ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito in forma semplificata.
Il ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore ICAR/16, di cui è risultata vincitrice l’arch. Rosa Pagliarulo.
Deduce i seguenti motivi:
1) violazione dei principi generali di trasparenza, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa (denunciando l’ambiguità  e la genericità  dei giudizi, come formulati);
2) eccesso di potere (sotto i profili della mancanza d’imparzialità  nell’agire e di violazione del principio di giustizia sostanziale).
2. Le generiche censure proposte sono infondate e ciò anche a prescindere da eventuali profili d’inammissibilità  del ricorso.
In particolare, l’utilizzo nei giudizi delle espressioni “più che sufficiente” “soddisfacente” e simili invero non pregiudica la coerenza, la chiarezza e la comprensibilità  della valutazione espressa, una volta che i termini siano letti nel loro contesto testuale in cui assumono il significato inequivoco attribuito loro dalle convenzioni linguistiche normalmente usate nelle operazioni docimologiche.
Su un piano più generale, la logicità  dei risultati dell’attività  compiuta dalla commissione, nel suo complesso, non è mai adeguatamente messa in dubbio, limitandosi il ricorrente a contestare gli atti in modo del tutto generico, sicchè non è dato individuare, nell’argomentare attoreo, il nesso attraverso il quale gli astratti rilievi del concorrente possano in concreto riverberarsi sulla valutazione della sua candidatura.
In definitiva non si percepisce in concreto alcun legame d’idonea strumentalità  tra quanto lamentato e la tendenziale soddisfazione delle attese dell’istante (soddisfazione che dovrebbe costituire il risultato conseguibile – eventualmente – mediante l’accoglimento della domanda di annullamento).
Ciò comporta il rigetto del ricorso stesso.
La natura della controversia e lo svolgersi dell’intera vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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