Pubblica sicurezza – Straniero – Permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Dichiarazione da parte dello straniero di false generalità  – Diniego – Legittimità 

E’ legittimo il decreto del Questore recante il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato sulla circostanza che lo straniero interessato abbia dichiarato false generalità . La circostanza della falsificazione delle proprie generalità  comporta l’inapplicabilità  della recente giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria (decisioni n. 7 e 8/2011) che concerne la distinta ipotesi di inottemperanza ai provvedimenti di espulsione senza che siano state fornite false generalità .

 
N. 01536/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01861/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2010, proposto da: 
Abdellah En Naimi, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Goffredo, con domicilio eletto presso Antonio Bosna in Bari, via Celentano, 27; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari Sportello Unico Per l’Immigrazione; Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento Prot. Cat. A.11/2010/Imm.n.73/PS emesso dalla Questura di Bari in data 27.08.2010, notificato al ricorrente il 11.09.2010;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale all’atto impugnato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. A. Goffredo e avv. dello Stato I. Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il decreto del Questore di Bari di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il Questore ha adottato il suddetto provvedimento, adducendo che il ricorrente risulta penalmente condannato per il reato di violazione all’ordine di espulsione dal territorio nazionale previsto dall’art. 14, co. 5 ter, d.lgs. 286/98.
E si vero che tale circostanza non è più ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, ma nella fattispecie in esame si è in presenza di un elemento ulteriore, che preclude tale rilascio.
Infatti -come si evince dal provvedimento impugnato- è stato accertato in sede di verifica a seguito di rilievi fotodattiloscopici, che la parte ricorrente aveva fornito false generalità .
L’atto impugnato appare correttamente motivato in base al suindicato richiamo, stante l’inaffidabilità  del soggetto che aveva documentato falsamente le proprie generalità .
Tale incontestabile ed incontestata circostanza, che le argomentazioni di parte ricorrente non hanno potuto vanificare, comporta la legittimità  dell’impugnato provvedimento dell’intimata Amministrazione statale.
Come evidenziato, infatti, dalla giurisprudenza amministrativa, è legittimo il decreto questorile recante diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato in base al fatto che lo straniero interessato, con false generalità , sia stato già  destinatario di provvedimento di espulsione.
Tali circostanze comportano l’inapplicabilità  alla fattispecie in esame della recente giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria (decisioni n. 7 e 8/2011), che concerne la distinta ipotesi di inottemperanza ai provvedimenti di espulsione senza che siano state fornite false generalità .
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria